Il processo di liberalizzazione ha mostrato con il Governo Monti, rapide accelerazioni, ma molto resta ancora da fare. Lo scrive l’Antitrust in una segnalazione a Governo e Parlamento, richiesta per predisporre la Legge annuale per la Concorrenza.
In particolare, nel settore assicurativo, l’Antitrust ha detto che servono interventi per “rimuovere le difficoltà operative per gli agenti plurimandatari”.

Nella segnalazione inviata, l’Authority per la concorrenza sottolinea che un divieto delle clausole di esclusiva nella distribuzione assicurativa “persegue l’obiettivo di innescare la concorrenza tra le compagnie attraverso le reti agenziali, incentivando l’apertura delle reti distributive.”

La medesima ratio sembra sottesa anche alle nuove disposizioni in tema di obblighi di confronto delle tariffe RC auto di cui all’articolo 34 d.l. n. 1/2012.

“Tali disposizioni, tuttavia, possono essere efficacemente attuate solo rimuovendo le difficoltà derivanti dai vari divieti di collaborazione tra reti distributive, diretti e indiretti, che ancora risultano presenti nei contratti di agenzia. L’Autorità, infatti, ha constatato che in vari casi, il divieto di plurimandato è aggirato attraverso clausole che, di fatto, rendono quasi impossibile (o comunque estremamente oneroso) per l’agente assumere altri incarichi”.

Nell’ottica di favorire l’efficace applicazione dell’articolo 34 dovrebbero secondo l’Authority essere vietate le clausole che ostacolano i rapporti con compagnie/reti distributive concorrenti al fine di consentire all’agente di fornire al proprio cliente non solo tre preventivi, ma anche più alternative contrattuali alla polizza della compagnia rappresentata.

“Tali forme di collaborazione potrebbero essere favorite anche dall’estensione a tutti i tipi di rami della possibilità, prevista nel regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 solo per il ramo RC auto, di iscrizione contemporanea nelle sezioni A ed E del Registro Unico Intermediari”. 

Inoltre l’Antitrust chiede un intervento per “evitare l’abbinamento dei contratti di finanziamento e delle polizze assicurative“. In particolare “andrebbe chiarito che, salvo particolari eccezioni (come ad esempio nel caso delle cessioni del quinto dello stipendio) nessuna norma impone agli istituti di credito di condizionare l’erogazione di un finanziamento all’acquisto di una polizza assicurativa. Inoltre – prosegue l’Antitrust – l’istituto di credito dovrà espressamente informare il beneficiario del finanziamento della possibilità di ricercare sul mercato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni, una polizza assicurativa della tipologia richiesta che sarà accettata dalla banca o dall’intermediario finanziario senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo”.

In allegato il documento completo