RC

Il combinato disposto delle garanzie “fornitura” “postuma” e “rc prodotti” (No, non si tratta di rca)

Autore: Massimo di Properzio
ASSINEWS 235: ottobre 2012

Nel settore dell’impiantistica industriale, caratterizzato spesso dalla creazione di manufatti, nonché nel campo della produzione stessa di macchinari destinati all’industria, i rischi a cui sono esposte le imprese sono molteplici, articolati e non sempre “amalgamabili” tra loro. Innanzi tutto è bene ricordare che le polizze di RC terzi standard, per ciò che concerne le lavorazioni presso terzi, solitamente prevedono un sub limite (anche molto riduttivo rispetto al massimale “frontale”, alcune volte anche un decimo di quest’ultimo) per ciò che concerne quanto meno i danni a cose (per i danni a persone, che presentano una minore frequenza, non esiste questa limitazione).
Non è però questo l’oggetto di questo di articolo. Vogliamo infatti mettere in evidenza come, l’operatività delle garanzie “fornitura”, “postuma” ed eventualmente rc prodotti operino in maniera diversa sia sul fronte di ciò che assicurano, che su quello della “validità temporale della garanzia”, creando spesso un coacervo disomogeneo di coperture assicurative.
Sottolineiamo come una ditta esecutrice di impiantistica industriale che voglia ben assicurarsi sia interessata a tutte le tipologie di danno (persone e cose) nel modo più ampio e completo possibile, e con una validità temporale della garanzia che gli consenta un orizzonte temporale sufficientemente ampio affinché eventuali errori di progettazione o realizzazione che abbiano a manifestarsi nel tempo risultino coperti.
Innanzi tutto elenchiamo in maniera sintetica cosa recitano le garanzie: CONTENUTO A PAGAMENTO
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