DI ANDREA BONGI E GIULIA TEMPESTINI

Via la franchigia di 250 euro per le spese mediche e di assistenza specifi ca dei disabili. Tolta la franchigia di detrazione e la concorrenza al tetto dei 3 mila euro su base annua per le spese sostenute per l’utilizzo dei cani guida da parte dei soggetti non vedenti. Via le limitazioni e ripristino dell’originario regime di detraibilità anche per le spese per i servizi di interpretariato dei sordomuti. Fuori dalle limitazioni anche le spese per gli addetti all’assistenza personale delle persone non autosuffi cienti (badanti) che tornano ad essere detraibili, senza alcuna franchigia e senza concorrenza al tetto dei 3 mila euro, nel limite originario di spesa su base annua pari a euro 2.100. Sono queste le modifiche apportate al testo definito dell’articolo 12 del disegno di legge di stabilità in materia di detrazioni e deduzioni d’imposta. Nella versione definitiva dell’articolo 12 del testo del disegno di legge compare anche un nuovo paragrafo nel quale si specifi ca che subiranno le nuove franchigie di 250 e il tetto massimo di detrazione di 3 mila euro su base annuale anche le altre tipologie di oneri deducibili e detraibili dal redditi previsti da altre disposizioni normative diverse dal Tuir ma comunque riconducibili agli articoli 10 e 15 del Testo unico delle imposte sui redditi. Alcune delle modifi che sopra riportate tendono a evitare alcune storture evidenziate dalla lettura della prima bozza del provvedimento. È il caso ad esempio delle spese mediche e di assistenza specifi ca dei soggetti disabili per i quali inizialmente si prevedeva l’introduzione della franchigia di deducibilità di 250 euro o quelle relative alle detrazioni per le spese dei cani guida o per le badanti. Si tratta di modifi che con le quali si tende a ripristinare una sostanziale equità ed uniformità fra tipologie di spese aventi natura similare. Resta invece confermata, nonostante le polemiche sollevate da più parti, la retroattività delle nuove limitazioni alla deduzione e detrazione dal reddito che si applicheranno già con riferimento all’anno 2012. © Riproduzione riservata