DI ANTONIO CICCIA

Più tempo per chiedere i danni alle pubbliche amministrazioni; al giudice ordinario le opposizioni alle sanzioni di Bankitalia e Consob. Il disegno di legge di semplifi cazione approvato martedì dal Consiglio dei ministri modifi ca, in questi due punti, il codice del processo amministrativo: porta a un anno il termine per proporre l’azione autonoma di danni e esclude la giurisdizione amministrativa per le controversie sui provvedimenti sanzionatori dell’istituto di via Nazionale. Il termine di decadenza della speciale azione di danni viene dunque triplicato (oggi è di 120 giorni). Ma vediamo dettagli degli interventi che toccano il settore della giustizia. AZIONE DI DANNI CONTRO LA P.A. Il ddl semplifi cazioni, spiega la relazione al provvedimento, rimodula l’azione risarcitoria, ampliando il termine per la proposizione dell’azione autonoma o diretta di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno. Si tratta dell’azione con cui si chiede il risarcimento del danno all’amministrazione, senza impugnare un atto amministrativo o dopo avere impugnato, in un separato giudizio, un atto amministrativo lesivo. Il cittadino ha, infatti, la possibilità di chiedere i danni subito insieme alla richiesta di annullamento di un atto lesivo oppure con un separato ricorso. Questo separato ricorso può essere attivato subito (senza avere impugnato l’atto) oppure a conclusione del processo di annullamento. Le regole attuali stabiliscono in entrambi questi ultimi due casi il termine di 120 giorni. Il disegno di legge di semplifi cazione sposta il termine rispettivamente a un anno e a sei mesi. Vediamo come. La domanda di risarcimento autonoma (senza avere impugnato un atto) per lesione di interessi legittimi dovrà essere proposta entro il termine di decadenza di un anno decorrente dal giorno in cui il fatto si è verifi cato o comunque dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nell’altra ipotesi (e cioè quella in cui sia stata proposta prima l’azione di annullamento dell’atto) la norma (articolo 30 del codice del processo amministrativo) prevede che la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a un certo termine dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (che annulla l’atto). Il termine attuale è di 120 giorni, ma il disegno di legge di semplifi cazione lo allunga a sei mesi. SANZIONI AMMINISTRATIVE Secondo l’impianto attuale (articolo 133, comma 1, lettera l) del codice del processo amministrativo) appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dagli Organismi regolati dal Testo unico bancario, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private. Il disegno di legge sulle semplifi cazioni toglie alla giurisdizione amministrativa i provvedimenti sanzionatori, che invece ora sono inclusi. La norma tiene conto della sentenza n. 162 del 20-27 giugno 2012, della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del processo amministrativo nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tar Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob. Analoghi profi li di legittimità costituzionale riguardano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia. Il disegno di legge sulle semplifi cazioni, dunque, ripristina la giurisdizione del giudice ordinario anche per le controversie aventi ad oggetto l’opposizione avverso i provvedimenti a contenuto sanzionatorio emanati dalla Banca d’Italia. Di conseguenza viene disciplinato il giudizio di opposizione contro i provvedimenti sanzionatori della Consob e della Banca d’Italia. In proposito si segnala che il procedimento di opposizione, verrà regolato dall’articolo 6 del dlgs 150/2011, usando il rito del lavoro, anche se resta esclusa l’appellabilità delle decisioni, in quanto i giudizi sono affi dati alla Corte d’appello. CONFERENZA DEI SERVIZI Il ddl semplifi cazione modifi – ca l’articolo 14-quater, comma 3, della legge 241/1990, prevedendo un allungamento a 90 giorni del termine attualmente previsto di trenta giorni, per svolgere idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze tra stato e regioni: rimane ferma la possibilità per il governo, nel caso in cui l’intesa non sia comunque raggiunta, di deliberare unilateralmente. La modifi ca recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2012.