Pagina a cura DI VALENTINA BARBANTI

Limiti all’uso del contante e nuove sanzioni per violazioni delle norme antiriciclaggio, informazioni da rendere ai consumatori, cessione del quinto dello stipendio, mercato della distribuzione. Sono solo alcuni dei temi interessati dalle novità che il decreto legislativo di modifi ca del Testo unico bancario (Tub) prevede per il settore del credito al consumo e i soggetti operanti nel settore fi nanziario, gli agenti in attività fi nanziaria e i mediatori creditizi. Il provvedimento, in procinto di essere pubblicato in Gazzetta Uffi ciale, è stato approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 14 settembre, qualche giorno prima della scadenza (19 settembre) che la legge comunitaria 2008 aveva posto al governo per aggiustare il tiro rispetto alle misure già adottate nel 2010. Nel dare recepimento in Italia alla direttiva sui contratti di credito ai consumatori (2008/48/Ce) il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 era, infatti, già intervenuto a modifi care il Tub, ma sin dai primi mesi di applicazione della nuova disciplina erano emerse diverse criticità che avevano costretto il legislatore a correre ai ripari con un ulteriore decreto legislativo (dlgs n. 218 del 14 dicembre 2010). Il provvedimento attuale intende completare l’iter correttivo per assicurare una maggiore organicità nella disciplina del credito al consumo e chiarire i punti più controversi dell’attuale normativa. Pubblicità ai consumatori. Il decreto modifi ca le norme in tema di informativa da rendere al consumatore prevedendo, all’art. 1, che «i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo». È direttamente il fi – nanziatore a dover assicurare che il consumatore riceva le adeguate informazioni precontrattuali e ad assicurare il rispetto della nuova disciplina da parte dei fornitori di merci o prestatori di servizi. Cambiavalute e limiti all’uso del contante. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consiste nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta ed è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall’organismo di vigilanza su agenti e mediatori creditizi previsto dall’art. 128-undecies del Tub. Il correttivo, oltre a disciplinare i requisiti per l’iscrizione in questo registro, fi ssa per l’attività dei cambiavalute un nuovo limite per il trasferimento in contanti (2.500 euro) e modifi ca il sistema sanzionatorio applicabile nel caso di esercizio abusivo di tale attività. Cessione del quinto. Si chiarisce che le disposizioni del Tub relative al credito ai consumatori e le previsioni del decreto c.d. Cresci-Italia (art. 28 del decreto legge n. 1/2012) sulla libertà di scelta della polizza da parte del consumatore trovano applicazione alla cessione di quote di stipendio o pensione prevista dal decreto del presidente della repubblica n. 180 del 1950. Per la distribuzione del servizio i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio possono avvalersi non solo di agenti in attività fi nanziaria o mediatori crediti iscritti nei rispettivi elenchi, ma anche di banche, intermediari fi nanziari e Poste italiane spa (comprese le rispettive strutture distributive) che operino nei limiti delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente. Agenti e mediatori. Cambia il quadro delle procedure «agevolate » per l’iscrizione nei nuovi elenchi a favore degli agenti in attività fi nanziaria e dei mediatori creditizi già iscritti negli albi tenuti da Banca d’Italia prima del 30 giugno 2011. Gli agenti in attività fi nanziaria e i mediatori creditizi non in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla nuova disciplina possono continuare a operare in veste di dipendente o collaboratore di un altro agente in attività finanziaria o di un altro mediatore creditizio (senza dover affrontare la prova valutativa richiesta), purché abbiano effettivamente svolto l’attività per un periodo complessivamente pari a un triennio nei cinque anni precedenti la data di costituzione dell’organismo ex art. 128-undecies Tub. Conti annuali. Il decreto limita l’applicabilità della disciplina in tema di conti annuali degli istituti fi nanziari (prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) ai casi in cui la società svolga attività fi nanziaria, ovvero detenga, anche al fi ne di successivi smobilizzi, partecipazioni in enti creditizi o in imprese fi nanziarie (che la fanno dunque rientrare nell’ambito della vigilanza della Banca d’Italia). Ciò consente alle holding che non detengano partecipazioni tali da farle rientrare nelle fattispecie previste dalle nuove norme di non essere soggette all’ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzioni fi nanziarie. © Riproduzione riservata