Pagina a cura di Antonio Ciccia  

 

Mediazioni obbligatorie: conviene andare avanti. Uscire sbattendo la porta può essere rischioso: un comportamento avventato può essere infatti valutato negativamente dal giudice. Defilarsi improvvisamente può lasciare, quindi, strascichi negativi sul futuro giudizio. Bisogna, in sostanza, verificare attentamente se conviene, soprattutto quando il conto del mediatore è stato pagato. E se la conciliazione è stata richiesta ma non è ancora stata iniziata è meglio che le parti si accordino per decidere se andare avanti con la mediazione o saltarla e andare subito davanti al giudice.

Per le mediazioni in corso è, dunque, consigliabile portarle a termine. La sentenza della corte costituzionale non ha effetto diretto sulle mediazioni in corso e le parti devono decidere il da farsi, bilanciando rischi e opportunità.

Se una mediazione, in materia cosiddetta obbligatoria, è già stata iniziata si ritiene che nessuna delle parti abbia convenienza ad abbandonarla, giustificandosi solo con la pronuncia della consulta.

Anzi è meglio proseguirla e tenere una condotta conforme ai principi della buona fede. Il rischio, infatti, è che un eventuale comportamento ostruzionistico possa essere valutato negativamente dal giudice nella successiva causa.

Ci si riferisce all’ipotesi in cui sia stata chiesta la mediazione e le parti interessati abbiano aderito, con fissazione delle sedute di mediazione o magari con una o più sedute già effettuate.

Se il procedimento di media-conciliazione è in corso, dunque, è consigliabile andare fino in fondo. Anche per una ragione economica. Se la mediazione è già iniziata vuol dire che le parti hanno già versato alcune cifre, che in caso di abbandono sarebbero state spese per nulla.

Ma probabilmente la ragione della convenienza è anche giuridica e cioè evitare che la condotta possa essere valutata negativamente nel successivo giudizio. In effetti a prescindere dal tipo di mediazione avviata (obbligatoria o non obbligatoria) incombe (sulle procedure avviate) l’articolo 8, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 28/2010, che consente al giudice di desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione. Anche l’abbandono senza giustificato motivo e cioè una mancata prosecuzione della partecipazione può rappresentare una mancata partecipazione ai sensi dell’articolo 8 citato.

Certo si potrebbe ribattere che se è stata abrogata la conciliazione obbligatoria le parti potrebbero ricorrere subito al giudice senza dover aspettare l’esito della procedura di mediazione, magari uscendo dalla mediazione in corso. Se di stretto diritto l’argomento è esatto, sul piano pratico, quanto a una mediazione iniziata ci si trova nella stessa situazione in cui sia stata iniziata una mediazione in materia facoltativa: per le ragioni di convenienza sopra dette è meglio pensarci due volte prima di non partecipare o di abbandonare il procedimento in corso. Anche quando l’interessato ritenga di avere ragione al 100% è meglio proseguire la mediazioni spiegando le ragioni per cui non si concilia, piuttosto che abbandonare il procedimento.

Se siamo, invece, nella diversa situazione in cui la mediazione è stata chiesta da una parte e l’altra ha ancora tempo per decidere se aderire, conviene che le parti si sentano e decidano se investire qualche somma di denaro nel tentativo di conciliazione. Se non esistono disponibilità all’accordo, tanto meglio evitare spese e iniziare il giudizio subito.

 

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