In caso di trasfusione di sangue infetto oltre alla responsabilità del Ministero della Salute può sussistere anche quella della struttura ospedaliera ove dette trasfusioni sono avvenute, e ciò anche per gli eventi antecedenti la legge n. 107/1990 che regolamenta tali attività e la produzione di emoderivati; così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 14 luglio 2011 n. 15453.