Requisiti maturabili con il cumulo degli spezzoni lavorativi 

 Pagina a cura di Daniele Cirioli  

Pensione più facile per i precari. Gli spezzoni contributivi infatti si possono cumulare gratuitamente al fine di ottenere un’unica pensione. Il cumulo è possibile per tutte le diverse gestioni previdenziali e per tutti i periodi di lavoro, non coincidenti, ricadenti nel regime contributivo.

 

Non solo. Ma dal 1° gennaio 2008, il cumulo riguarda anche i periodi assicurativi presso le Casse professionali in regime contributivo. Praticamente tutte le Casse private (dlgs n. 103/1996) e quelle dei commercialisti e dei ragionieri tra le casse privatizzate (dlgs n. 504/1994). La novità, prevista dalla legge n. 247/2007 (il protocollo Welfare), è stata illustrata dall’Inps nella circolare n. 116/2011 in seguito ai chiarimenti del ministero del lavoro (nota protocollo n. 3472/2010).

 

Il «cumulo contributivo». Il dlgs n. 184/1997, a proposito della ricongiunzione dei periodi assicurativi (detta «cumulo periodi assicurativi»), prevede che per i lavoratori le cui pensioni siano liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e che non abbiano maturato in alcuna di tali forme il diritto alla pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità. Tale disposizione (questa la novità) è stata modificata dal protocollo Welfare, con la soppressione delle parole «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale». Pertanto, dal 1° gennaio 2008, di tale facoltà di cumulo possono avvalersi anche i lavoratori che, in una delle gestioni presso cui hanno effettuato i versamenti contributivi, hanno maturato il diritto ad una pensione autonoma.

 

Soggetti interessati. Le istruzioni Inps riguardano, dunque, la cosiddetta ricongiunzione gratuita dei periodi assicurativi (o totalizzazione), che è la facoltà concessa a chi abbia più «spezzoni» contributivi di cumularli per raggiungere il requisito minimo necessario a ottenere la liquidazione di una prestazione (pensione). Le novità interessano esclusivamente i lavoratori soggetti al regime «contributivo» delle pensioni; sono fuori, pertanto, coloro che beneficiano del regime «retributivo». Si tratta, dunque, dei soggetti iscritti a due o più gestioni previdenziali, comprese la gestione separata Inps, e i lavoratori optanti per la pensione contributiva. Inoltre, dopo i chiarimenti del ministero del lavoro, sono inclusi tra i destinatari anche i liberi professionisti per i periodi di iscrizione alle casse disciplinate dal dlgs n. 103/1996 e dal dlgs n. 509/1994 che abbiano adottato il sistema contributivo (commercialisti e ragionieri).

 

Quali pensioni. L’istituto del cumulo dei periodi assicurativi è consentito ai fini del conseguimento del diritto:

-alla pensione di vecchiaia,

– alla pensione di inabilità,

– e alla pensione ai superstiti indiretta.

Non è utilizzabile, invece, per il conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità. Le prestazioni pensionistiche conseguite avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi costituiscono un’unica pensione a cui si applicano tutti gli istituti di carattere generale previsti per i trattamenti liquidati col sistema di calcolo contributivo.

 

I periodi cumulabili. Il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il cumulo parziale sia per quanto riguarda «le gestioni» sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti temporalmente.

 

Pensione di vecchiaia. Nel caso in cui l’assicurato eserciti la facoltà di cumulo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, l’Inps (qualora sia l’ente istruttore), verificherà che il lavoratore, all’atto della domanda, abbia perfezionato i requisiti di legge. Pertanto, il lavoratore potrà accedere a tale pensione:

– al compimento di 60 anni di età, se donna (ovvero la diversa età prevista per il settore pubblico), e 65, se uomo, e purché abbia maturato, cumulando i periodi di contribuzione non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni, comprese le casse professionali se presenti, almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con esclusione, cioè, di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo;

oppure

-a prescindere dal requisito anagrafico, con un’anzianità contributiva maturata complessivamente nelle varie gestioni, comprese le casse professionali, se presenti, pari o superiore a 40 anni. Si ricorda che, ai fini del computo della predetta anzianità, non concorrono i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. Per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1°gennaio 2008, è utile anche l’anzianità derivante dal riscatto dei periodi di studio.

Nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 l’accesso alla pensione di vecchiaia è concessa, in alternativa alle predette ipotesi, anche al raggiungimento dell’anzianità contributiva complessiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per quelli autonomi. Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle «quote». Anche per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva si utilizzano i criteri già illustrati per il computo dei 40 anni di contribuzione.

Qualora il lavoratore o la lavoratrice presenti domanda di pensione di vecchiaia prima di avere compiuto i 65 anni di età, bisognerà altresì verificare che, alla decorrenza del trattamento, l’importo della pensione di vecchiaia non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. Nel caso in cui, tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa professionale, e quest’ultima non abbia riconosciuto, con delibera, il cumulo, l’assicurato avrà diritto alla pensione «cumulata» solo se il relativo importo, senza la quota a carico della Cassa, non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.

 

Pensione di inabilità. Per la liquidazione della pensione di inabilità deve preliminarmente essere verificato il requisito sanitario, e poi la sussistenza del requisito contributivo minimo. Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in presenza di almeno cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno tre anni accreditati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda.

 

Pensione indiretta ai superstiti. Il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato anche per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato (la reversibilità), ancorché il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile. L’ente previdenziale istruttore deve, quindi, accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, compresi quelli posseduti nelle casse professionali, se presenti, il de cuius abbia complessivamente maturato almeno:

– cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data del decesso

ovvero

– quindici anni di assicurazione e di contribuzione.

Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la quota di pensione a carico di ciascuna delle forme assicurative presso cui il de cuius aveva una posizione assicurativa deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni. Qualora il decesso del dante causa sia intervenuto anteriormente al 1° gennaio 2008, agli aventi diritto può essere riconosciuta la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi, solo se il de cuius, al momento della morte, non risultava aver perfezionato un autonomo diritto a pensione in alcuna delle gestioni presso cui era stato iscritto.

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