di Dario Ferrara 

 

Sì al danno morale, oltre che materiale, se il collegamento aereo salta e il passeggero resta a terra. Nella categoria del volo cancellato rientra anche l’ipotesi in cui il velivolo di linea è costretto a rientrare nello scalo di partenza poco dopo il decollo. Lo stabilisce la sentenza n. 83/10 pubblicata il 13 ottobre dalla terza sezione della Corte di giustizia europea. La circostanza che il decollo sia stato garantito ma che l’aereo sia poi rientrato alla base senza aver raggiunto la destinazione prevista fa sì che il volo non possa essere considerato effettuato. Per stabilire se ci si trovi in presenza di una «cancellazione» è necessario studiare la situazione individuale di ciascun passeggero. Bisogna dunque verificare se, per ogni viaggiatore, la programmazione iniziale del volo sia stata abbandonata. Per poter parlare di cancellazione non è necessario che tutti i passeggeri siano stati trasferiti su un altro volo. I sette passeggeri della causa 83/10 sono stati trasferiti su altri voli, programmati all’indomani del giorno previsto per raggiungere la destinazione finale. La Corte ha concluso che il «loro» rispettivo volo inizialmente previsto deve essere qualificato come «cancellato». I giudici precisano che la nozione di «risarcimento supplementare» consente al giudice nazionale di concedere il risarcimento del danno morale cagionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale. In base alle norme comunitarie, in caso di cancellazione del volo scatta il rimborso del biglietto ai passeggeri oppure il loro imbarco su un volo alternativo. Durante l’attesa del successivo collegamento aereo, la compagnia deve offrire ai viaggiatori un’adeguata assistenza: sistemazione in albergo, possibilità di ottenere pasti e bevande e di effettuare chiamate telefoniche. Nell’ipotesi di cancellazione del volo il «risarcimento supplementare» consente ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno complessivo, materiale e morale. A carico del vettore, dunque, si configura una serie di obblighi di sostegno e di spesa. Se la compagnia aerea viene meno al suo dovere, i passeggeri possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento, che deriva dal regolamento e dunque non rientra nel ristoro «supplementare».