Consob bacchetta le banche sull’obbligo di informazione dei clienti e pare abbia in corso accertamenti su quegli istituti che non hanno informato i clienti, possessori di obbligazioni Bank of Ireland, dell’offerta di scambio che avrebbe consentito ai risparmiatori di ricevere in cambio dei vecchi bond nuove obbligazioni per un valore pari al 20% dei primi. Lo si apprende in ambienti della Commissione che sottolineano che la normativa vigente impone agli intermediari di informare i clienti. Pretestuosa è stata giudicata la difesa delle banche che non hanno girato ai clienti la proposta dell’istituto irlandese perché temevano di andare incontro a una sollecitazione abusiva all’investimento. Quest’estate molti risparmiatori italiani con in portafoglio bond di Bank of Ireland hanno perso quasi tutto (soltanto 1 centesimo di rimborso per ogni euro investito) perché gli investitori istituzionali – che avevano ricevuto l’avviso di un’offerta pubblica di scambio lanciata dalla banca irlandese che stava ristrutturando il debito – non avevano diffuso l’informazione. La proposta legata alla ristrutturazione del debito della banca di Dublino non è arrivata in Italia perchè l’offerta iniziale era rivolta agli investitori istituzionali, quindi senza obbligo di prospetto. Prendendo spunto dalla vicenda, la Commissione di vigilanza guidata da Giuseppe Vegas ieri ha emanato una comunicazione di carattere generale per richiamare l’attenzione su alcuni princìpi. «Al fine di evitare che la scelta dell’emittente di non predisporre un prospetto o un documento di offerta per l’operazione di scambio finisca per tradursi in limitazioni fattuali dei diritti dei portatori dei titoli oggetto dello scambio, la Commissione ha indicato che, pur in presenza di un’operazione di scambio per la quale non sia stato pubblicato un prospetto o documento d’offerta o siano state previste dall’emittente limitazioni fattuali all’adesione dei risparmiatori italiani, sussiste in ogni caso il dovere dell’intermediario che svolge per il proprio cliente, specie al dettaglio, il servizio accessorio di custodia e amministrazione titoli, di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati». È anzi uno dei doveri dell’intermediario sottolinea la Consob. «Deve, infatti, ritenersi che informare il portatore di un titolo oggetto di un’operazione di scambio dell’esistenza dell’iniziativa stessa e delle conseguenze che può comportare rientri fra i doveri dell’intermediario e non determini di per sé alcuna ipotesi di offerta al pubblico. 
La Consob era già intervenuta tempo fa (chiedendo e ottenendo una modifica del Testo Unico della Finanza) affinché le offerte transfrontaliere potessero arrivare in Italia anche senza prospetto. Dunque non si tratta, come obiettavano alcune banche, di un’informazione abusiva di sollecitazione all’investimento.