Pagina a cura di Alessandro Felicioni  

Bollo sui depositi titoli a effetto moltiplicativo: il soggetto che detiene più dossier presso lo stesso intermediario dovrà versare l’imposta non solo su ogni singolo deposito (escluso quello di importo maggiore), ma anche sull’importo complessivo degli investimenti. Per contro in caso di rapporti con saldo zero non è dovuta alcuna imposta. L’Agenzia delle entrate torna sulla nuova imposta di bollo per scaglioni introdotta dalla manovra di luglio e ufficializza alcune risposte fornite ad associazioni di categoria, del settore bancario e intermediari finanziari nella circolare 46/E del 24 ottobre 2011. L’articolo 23, comma 7, del dl n. 98 del 6 luglio scorso, convertito nella legge n.111 del 15 luglio 2011, ha introdotto il comma 2-ter dell’articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642, modificando la disciplina prevista, ai fini dell’imposta di bollo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari. Ma è con la circolare 46/E che si affrontano in dettaglio le modalità di determinazione dell’imposta sul dossier (o sui dossier) da applicare al momento dell’invio della rendicontazione periodica. Problemi, infatti possono sorgere sia per l’individuazione del valore del deposito, sia dello scaglione di pertinenza in caso di più dossier cointestati.Intanto, per determinare lo scaglione di imposta applicabile al deposito di titoli occorre tenere conto dei titoli per i quali è obbligatoria l’immissione nel sistema di gestione accentrata secondo le disposizioni dettate dal Testo unico della finanza e della relativa regolamentazione di attuazione emanata dalla Consob e dalla Banca d’Italia. Tuttavia anche i titoli che non sono sottoposti al regime di gestione accentrata e per i quali non è, quindi obbligatoria l’apertura di un deposito titoli, vanno inclusi nella determinazione della base imponibile, laddove vengono immessi nel deposito titoli in base ad accordi tra l’intermediario finanziario e il cliente. Non vanno invece considerate le quote di fondi comuni immesse in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote, eventualmente annotate nella comunicazione inviata al cliente.

Particolare attenzione, nella determinazione dell’imposta dovuta, va posta nel caso di presenza di più rapporti intestati allo stesso soggetto. L’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa stabilisce che per la determinazione dell’imposta occorre tener conto del complessivo valore nominale o di rimborso dei titoli detenuti presso ciascun intermediario finanziario. Ai fini dell’individuazione dello scaglione d’imposta applicabile, occorre tener conto dell’importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato. Nel caso in cui più depositi di titoli siano intestati al medesimo soggetto occorre definire, in via preliminare, quale, tra i depositi intrattenuti, sia di maggiore ammontare. L’imposta relativa a tale deposito deve essere determinata in considerazione del valore complessivo dei depositi intestati al medesimo soggetto. Per i restanti depositi di minore ammontare, l’imposta deve essere determinata in considerazione del valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione. In sostanza, solo con riferimento al deposito di maggiore ammontare devono essere complessivamente considerati anche gli importi raggiunti dagli altri depositi.

Ciò significa, quindi, che l’imposta si applica su ogni singolo deposito (escluso quello di importo maggiore) con il proprio scaglione di appartenenze e, cumulativamente, sull’intero importo di tutti i dossier (compreso quello di importo maggiore). Quando poi i depositi di titoli abbiano una diversa periodicità di rendicontazione, occorre confrontare il valore raggiunto dal deposito al termine del periodo di rendicontazione con il valore raggiunto dagli altri depositi alla stessa data, ancorché in relazione a detti depositi non si proceda alla rendicontazione. Ciò per definire quale sia, periodo per periodo, il deposito di maggiore ammontare. Se il deposito per il quale si procede alla rendicontazione è quello di importo maggiore, l’imposta deve essere determinata cumulando anche l’ammontare degli altri depositi, a prescindere dalle differenti periodicità di rendicontazione. Altrimenti occorre procedere alla determinazione dell’imposta, considerando autonomamente il valore dei titoli presenti nel deposito al termine del periodo di rendicontazione.