Per lo scaglione d’appartenenza si considerano tutti i dossier 

 di Alessandro Felicioni  

Effetto cumulo per l’imposta di bollo sui depositi titoli; in presenza di più dossier in capo allo stesso soggetto l’imposta si applicherà distintamente su quelli di minor importo mentre per stabilire lo scaglione di appartenenze del rapporto di maggior valore si dovranno cumulare tutti i dossier, anche quelli già tassati; e ancora: solo se il valore complessivo di tutti i dossier di titoli dematerializzati è inferiore a 1.000 euro scatta l’esclusione dall’imposta; se la pluralità di rapporti ha invece un valore complessivo superiore a 1.000 euro si applicherà l’imposta su ciascuno di essi. In compenso il dossier a saldo zero evita qualsiasi forma di prelievo; più ombre che luci dalla circolare n. 46/E del 24 ottobre 2011, emanata dall’Agenzia delle entrate in risposta ad alcuni quesiti sottoposti dalle associazioni di categoria, da alcuni intermediari e dal settore bancario. Come noto il dl n. 98 del 2011 ha introdotto una nuova disciplina, ai fini dell’imposta di bollo, per le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari, attraverso l’innovazione dell’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642.

Posto che anche le Sim (società di intermediazione mobiliare) sono tenute all’adempimento previsto, un primo chiarimento importante attiene alle comunicazioni relative a depositi di titoli de materializzati; per questi, se di valore inferiore a 1.000 euro, la normativa prevede l’esclusione da tassazione. La circolare, però, chiarisce che, in presenza di più depositi di valore unitario inferiore a 1.000 euro ma di valore complessivo superiore, l’esclusione non opera con la conseguenza che occorrerà versare l’imposta prevista per ciascuno dei depositi intestati allo stesso soggetto. Peraltro anche tali depositi marginali concorrono alla formazione dell’ammontare complessivo ai fini dell’individuazione dello scaglione di appartenenza applicabile. Una delucidazione importante attiene agli adempimenti previsti nel caso in cui alla data di chiusura del periodo di rendiconto il deposito titoli abbia saldo zero; ebbene in tale circostanza nessuna imposta deve essere corrisposta, nemmeno quella di euro 1,81 prevista per gli estratti conto. La parte più rilevante della circolare interessa la determinazione dell’imposta e quindi l’individuazione dello scaglione di appartenenza del dossier. Intanto vanno computati non solo i titoli per i quali è obbligatoria l’immissione nella gestione accentrata sulla base del Tuf ma anche quelli che, pur non sottoposti a tale regime, sono immessi nel dossier in base ad accordi privatistici tra cliente e intermediario.

Quando uno stesso soggetto ha intestati presso lo stesso intermediario più depositi l’imposta va calcolata con attenzione; l’agenzia prende in esame dapprima il caso in cui tutti i dossier abbiano uguale periodo di rendicontazione: ebbene intanto occorre calcolare il valore complessivo del dossier e su questo applicare una prima volta l’imposta; dopodiché, per ciascuno dei dossier, escluso quello di valore superiore, occorre calcolare autonomamente l’imposta una seconda volta. Tale doppia procedura non viene meno nemmeno nel caso in cui i vari dossier abbiano periodo di rendicontazione non omogeneo; sui rapporti di minor valore va applicata l’imposta singolarmente, su ciascuno di essi; l’imposta relativa al dossier più cospicuo va invece calcolata sul valore complessivo di tutti di rapporti. Una interessante precisazione riguarda poi i dossier intestati a società fiduciarie: se un soggetto ha rapporti a proprio nome e rapporti intestati a fiduciarie con lo stesso intermediario, i dossier devono rimanere autonomi anche per il calcolo dell’imposta di bollo; se invece la stessa fiduciaria ha più rapporti con lo stesso istituto (per conto del medesimo fiduciante) allora scatta il cumulo.

Un’ultima considerazione di natura semplificativa è quella che allinea la data di emissione della comunicazione a quella di chiusura del periodo di rendicontazione; ciò alleggerisce gli adempimenti soprattutto in relazione al primo periodo di applicazione della normativa, approvata il 6 luglio 2011, proprio in prossimità della scadenza delle principali rendicontazioni semestrali.