ROSA SERRANO

 

In arrivo la polizza di assicurazione obbligatoria per gli amministratori condominiali. Il disegno di legge di riforma del condominio approvato dal Senato ed attualmente all’esame della Camera prevede, infatti, che all’atto dell’accettazione della nomina, potrà essere richiesto all’amministratore di presentare ai condomini una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato. Se l’amministratore non produrrà questo documento, scatterà la nullità della nomina stessa. Viene, inoltre, previsto che i massimali della polizza di assicurazione non potranno essere inferiori all’ammontare dell’importo dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’assemblea, che dovranno essere adeguati qualora nel corso del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. L’adeguamento non dovrà essere inferiore all’importo di spesa deliberato e dovrà essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. 
In prima battuta, un interrogativo risulta d’obbligo: nella dizione “a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato” sono inclusi eventuali danni derivanti da comportamenti “colposi” (cioè dovuti, ad esempio, a imperizia o ad errate interpretazioni sulle normative che disciplinano l’attività condominiale) o anche quelle derivanti da “dolo” (ad esempio: appropriazioni indebite)? «Il testo letterale del provvedimento all’esame della Camera — spiega Carlo Parodi, direttore Centro Nazionale Studi di Anaci — sembrerebbe comprendere anche gli atti fraudolenti; tuttavia, proprio al fine di non caricare di eccessivi costi assicurativi che poi si riverserebbero sui condomini, Anaci ha proposto un emendamento che prevede la costituzione di un fondo di garanzia associativo che permetterà di contenere i costi assicurativi». L’ammontare dei massimali assicurativi non dovrebbe essere inferiore alla giacenza media di ogni condominio risultante nell’anno precedente alla nomina. Attualmente, nella polizza globale fabbricati la copertura, di regola facoltativa, della responsabilità civile dell’amministratore non copre suoi eventuali comportamenti dolosi. Stesso discorso anche per le polizze stipulate direttamente dagli amministratori o dalle loro associazioni di categoria. 
Quindi, sia l’eventuale estensione assicurativa anche a questa tipologia di atti compiuti dall’amministratore che i massimali “minimi” indicati in precedenza, incrementerebbero notevolmente i premi assicurativi. Sul punto, Confedilizia evidenzia che la futura riforma condominiale sovraccaricherà di ulteriori costi i bilanci condominiali, tenuto conto che “la decisione sull’adozione della polizza e sui relativi massimali non è rimessa alla volontà assembleare, ma sarà stabilita per legge”. Per quanto concerne le coperture assicurative derivanti da polizze globale fabbricati, non guasterà ricordare di verificare se la copertura assicurativa riferita alla Rc dell’amministratore comprenda anche l’eventualità che lo stesso “dimentichi” di pagare il premio della polizza condominiale. Sul punto, segnaliamo che, ad esempio, la polizza RetailPiùFabbricatiClassic di FondiariaSai prevede che al verificarsi di tale ipotesi, la polizza garantisce il condominio anche nel caso di mancato pagamento della rata di premio, annuale o frazionata, per un massimo di 90 giorni dopo quello della scadenza. La garanzia viene prestata nell’ambito del massimale indicato nella scheda di polizza, fino al raggiungimento di 60.000 euro per sinistro per periodo assicurativo. Il pagamento di eventuali sinistri in tale periodo sarà effettuato a condizione che la rata di premio dovuta venga pagata insieme alla denuncia del sinistro.