Nelle scorse settimane l’Agenzia delle Entrate ha fornito due chiarimenti in materia di spese per l’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti e di spese per l’istruzione dei figli.

di Francesco Sottile

Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate rivestono particolare rilevanza nell’ambito del welfare aziendale, poiché contribuiscono ad ampliare le possibilità di utilizzo degli strumenti di welfare per rispondere a esigenze familiari concrete. I chiarimenti vanno infatti nella direzione di superare alcune interpretazioni restrittive che rischiavano di limitarne l’efficacia e di renderne più complessa la fruizione da parte dei beneficiari.

Spese per l’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti

La Risposta n. 163/2026 assume rilievo perché chiarisce definitivamente una questione che rischiava di compromettere uno degli utilizzi più importanti del welfare aziendale: il supporto alla non autosufficienza e all’assistenza degli anziani. Quest’ultima affronta e chiarisce un tema che aveva generato notevoli incertezze operative dopo la riforma dell’articolo 12 del TUIR: la possibilità di beneficiare dell’esenzione fiscale prevista per il welfare aziendale in relazione alle spese sostenute per il ricovero di un familiare anziano o non autosufficiente in una RSA, quando il familiare non convive con il lavoratore.

 

Il caso riguardava un lavoratore che voleva utilizzare il proprio credito welfare per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il ricovero e l’assistenza della madre presso una RSA. La madre non conviveva con il figlio perché era ospitata nella struttura sanitaria. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso può beneficiare del regime fiscale agevolato del welfare aziendale.

Il chiarimento recepisce una modifica introdotta dal Decreto Correttivo Omnibus 2026 (D.lgs. 148/2026), che ha eliminato il requisito della convivenza per numerosi familiari rilevanti ai fini del welfare aziendale.

Uno degli aspetti più rilevanti della risposta riguarda la decorrenza. L’Agenzia ricorda che il decreto correttivo del 2026 stabilisce espressamente che le modifiche si applicano già dal periodo d’imposta 2025. Ciò significa che il beneficio viene salvaguardato anche per le situazioni sorte durante il 2025, evitando effetti penalizzanti retroattivi per i lavoratori e per le imprese che avevano già programmato i propri piani di welfare. Questo passaggio offre un importante elemento di certezza agli operatori, eliminando il rischio di recuperi fiscali o contestazioni relative alle annualità interessate dalla transizione normativa.

Spese d’istruzione pagate dal coniuge del dipendente

Con la Risposta n. 159/2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il beneficio dell’esenzione fiscale per i rimborsi welfare non viene meno se il pagamento della spesa è stato effettuato da una persona diversa dal dipendente beneficiario del credito: in altre parole, il dipendente può ottenere il rimborso welfare delle spese di istruzione dei figli anche se il pagamento è stato effettuato dal coniuge con un conto corrente a lui intestato.

Ai fini del welfare aziendale ex art. 51, comma 2, lett. f-bis) TUIR, ciò che rileva non è chi materialmente paga la spesa scolastica, ma la sua effettiva destinazione a un familiare fiscalmente rilevante e la corretta documentazione dell’onere. Pertanto, il rimborso resta esente anche se la spesa è stata sostenuta dal coniuge del dipendente: il fatto che la spesa sia stata anticipata dal coniuge costituirebbe una normale modalità di gestione delle spese familiari e non dovrebbe impedire il riconoscimento del beneficio. Resta inteso che per poter applicare l’esenzione fiscale occorre che:

  1. la spesa sia riferita a servizi di istruzione ed educazione ammessi dalla norma;
  2. il beneficiario del servizio sia un familiare rientrante nell’art. 12 del TUIR;
  3. il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione giustificativa;
  4. sia possibile identificare il fruitore del servizio e la tipologia della prestazione;
  5. venga evitata qualsiasi duplicazione del beneficio fiscale

Rientrano tra le spese agevolabili, ad esempio: rette scolastiche, mense, trasporto scolastico, gite, ludoteche, centri estivi e invernali, borse di studio.

Le decisioni sopra citate rafforzano quindi il ruolo del welfare aziendale come strumento di sostegno alle famiglie e riconoscono allo stesso un ruolo sempre più strategico sia per imprese che per lavoratori.

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