Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

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La rendicontazione di sostenibilità nell’Unione europea cambia su due fronti dal 2027: arrivano gli Esrs (European sustainability reporting standards) semplificati per le imprese soggette alla direttiva (Ue) 2022/2464 (Csrd – Corporate sustainability reporting directive) e uno standard volontario per le imprese escluse dall’obbligo e fino a mille dipendenti. Per queste ultime arriva anche il “value chain cap”, che pone un tetto alle informazioni ambientali, sociali e di governance (Esg – Environmental, social and governance) richiedibili dalle imprese in Csrd lungo la filiera ai fini della propria rendicontazione. Le novità sono contenute nei regolamenti delegati (Ue) 2026/1563 e 2026/1560, adottati dalla Commissione europea il 3 luglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale Ue il 21 settembre 2026. Il regolamento sullo standard volontario è entrato in vigore il 24 settembre, quello sui nuovi Esrs il 10 novembre. Gli Esrs semplificati e il “value chain cap” si applicano agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adottare anticipatamente i nuovi Esrs già per gli esercizi 2026.
Le imprese non soggette all’obbligo di rendicontazione previsto dalla Csrd (Corporate sustainability reporting directive) e fino a mille dipendenti potranno utilizzare uno standard europeo volontario per comunicare le informazioni di sostenibilità, il Voluntary standard (Vs). Lo prevede il regolamento delegato (Ue) 2026/1560, rivolto alle imprese non tenute alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità prevista dagli artt. 19-bis e 29-bis della direttiva contabile 2013/34/Ue (art. 2 e allegato I, punto 2). Lo standard deriva dal Vsme (Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs), introdotto dalla raccomandazione (Ue) 2025/1710 della Commissione del 30 luglio 2025 per le Pmi non quotate. Con l’entrata in vigore del regolamento, la raccomandazione cessa di produrre effetti giuridici (considerando 5)
Dopo l’estate più calda mai registrata nell’Europa occidentale (dati del Copernicus Climate Change Service), scatta per le imprese italiane la stagione di adempimenti rivolti (proprio) a contrastare i cambiamenti climatici. Il bilancio pubblicato il 10/9/2026 dal programma Ue di monitoraggio dell’ambiente fa infatti da preludio alle scadenze previste dall’ultima normativa eurounitaria per arginare fabbricazione di prodotti che generano disboscamento (c.d. disciplina “Eudr”) ed attività che provocano emissioni climalteranti (regole “Ets2” e “Cbam”). Un quadro normativo in continua evoluzione, che proprio nel settembre 2026 ha registrato importanti aggiornamenti, e ed altri ne promette. La finalità è quella di contenere alcune tra le principali cause antropiche del riscaldamento globale legate alle alterazioni del ciclo del carbonio e al conseguente aumento della Co2 atmosferica (che intensifica l’effetto serra), ossia: produzione di beni mediante degrado forestale; impiego di combustibili fossili; processi industriali ad alte emissioni climalteranti
Dal 27 settembre 2026 scattano le nuove regole contro il greenwashing e per imprese e distributori cambiano le modalità con cui possono essere comunicate le caratteristiche ambientali di prodotti e servizi. Claim generici non dimostrabili, etichette di sostenibilità prive dei requisiti previsti e alcune dichiarazioni climatiche rientrano tra le pratiche commerciali vietate. L’applicazione delle nuove disposizioni coinvolge anche ciò che è già sul mercato, ponendo il problema della gestione di prodotti e confezioni realizzati prima della nuova disciplina e ancora presenti nei magazzini o sugli scaffali. Da domenica 27 settembre diventano infatti applicabili le disposizioni della direttiva (Ue) 2024/825 del 28 febbraio 2024 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (Empowering consumers for the green transition – Ecgt), nota anche come direttiva “Green claims” recepita in Italia con il dlgs 20 febbraio 2026, n. 30, in vigore dal 24 marzo. Il decreto modifica il Codice del consumo (dlgs 206/2005), intervenendo in particolare sugli articoli 18, 21, 22 e 23 in materia di pratiche commerciali.
Quarantanove miliardi di euro. È il prezzo della sicurezza che non c’è, della prevenzione fatta da imprese e Ssn e dei danni sofferti dai lavoratori. Tanto sono costati complessivamente nel 2023, infatti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Lo spiega l’Inail nello studio «Il costo dei danni da lavoro per l’azienda Italia» pubblicato con riferimento al 2023, a distanza di 14 anni anni dall’ultima rilevazione relativa all’anno 2009. Il conto è pari al 2,31% del Pil ed è sopportato da imprese, lavoratori e azienda Italia. Per quanto sia ancora molto alto, si è ridotto di circa 14 miliardi di euro rispetto all’anno 2009 (quando il costo era il 3,16% del Pil), grazie alla diminuzione del 40% degli infortuni nell’arco temporale, a partire dall’entrata in vigore della riforma della sicurezza sul lavoro di cui al dlgs n. 81/2008. Il costo medio degli infortuni è di 33mila euro, quello delle malattie professionali di 61mila euro.
Sanzioni pecuniarie privacy “extrema ratio”: si applicano solo se non basta un ammonimento e se sono necessarie a dissuadere il trasgressore. La punizione non è automatica e va scrupolosamente ponderato se è proprio il caso di infliggerla. Sono questi i più importanti principi affermati dal Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb), che, il 17/9/2026, ha adottato le Linee Guida (di seguito “Lg”) n. 4/2026 in materia di applicazione delle sanzioni ammnistrative per violazione del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr). Il documento, in consultazione pubblica prima della adozione nella versione finale, è un vademecum utile non solo ai Garanti nazionali della privacy, ma anche a imprese e Pa, al fine di predisporre le difese in caso di irrogazione delle sanzioni.

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L’intelligenza artificiale è sempre più protagonista nel mondo della finanza. Basti pensare al gruppo assicurativo Generali, che nel piano al 2027 prevede investimenti per 325 milioni di euro in IA, dati e automazione. «I nostri clienti – spiega Gianluca Perin, country general manager di Generali Italia – hanno e continueranno ad avere la migliore esperienza possibile, anche grazie all’innovazione tecnologica che sviluppiamo tutti i giorni». L’IA pone nuove sfide anche per le banche. Il responsabile direzione digital business, marketing & payments di Bper, Maurice Lisi, preferisce parlare di banca “adattiva”: «Per anni si è discusso di digitale e fisico come se il cliente dovesse scegliere da quale parte stare. Oggi si rischia di ripetere lo stesso errore con l’IA e le persone. Essere digitali non basta a definire una strategia. E avere una rete fisica è un patrimonio quando la presenza si traduce in relazione, competenza, conoscenza del territorio e capacità di risposta. La banca adattiva combina queste capacità intorno alla persona. Offre autonomia quando il cliente la desidera, rende accessibile un confronto quando lo cerca e permette di passare da una modalità all’altra con naturalezza».
Il progetto allo studio del governo prevede l’apertura alla nascita di una posizione previdenziale, alimentata inizialmente dallo Stato e integrabile da genitori e familiari. Tra le ipotesi circolate c’è un contributo pubblico di 50 euro al mese per i primi tre anni di vita, pari a 1.800 euro per i bambini nati dal 2027. Tito Boeri, economista ed ex presidente dell’Inps, su Repubblica ha contestato soprattutto l’ipotesi che sia l’istituto a gestire queste somme, dato che amministra un sistema previdenziale a ripartizione e non nasce per investire patrimoni finanziari su orizzonti di decenni. «Meglio scegliere uno strumento economico, trasparente e trasferibile che puntare su una scommessa», commenta Bernardo Calini, consulente finanziario di Gamma Capital Markets. «Prima si comincia, meno serve versare». Accantonando 200 euro al mese dalla nascita ai 25 anni e ipotizzando un rendimento netto annuo del 3%, si accumulerà un capitale finale di poco inferiore a 90mila euro a fronte di circa 60mila versati. Questo dimostra come l’effetto dell’interesse composto sul lungo periodo riesca a premiare in modo determinante la tempestività.
Chi semina risparmio raccoglie buoni frutti. È questo il caso della raccolta delle banche reti, quella dei consulenti finanziari. Dai dati degli ultimi dieci anni e mezzo, elaborati da Assoreti, risulta che il settore è cresciuto a un tasso dell’8,4% medio all’anno, contro l’1,8 degli altri intermediari. Più 148% le masse totali. Alla fine del 2015 le banche reti avevano 434 miliardi di asset e rappresentavano il 14,3% delle attività finanziarie delle famiglie italiane (3.038 miliardi in totale). A inizio del 2026 gli asset erano saliti a 1.007 miliardi, rappresentando il 24,7% del totale, pari a 4.079. Una crescita impetuosa, coincisa anche con il cambio di nome, da “promotori” (cioè di fatto meri venditori) a “consulenti finanziari” delle famiglie, come amano definirsi.

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Le azioni dei modelli avanzati di Intelligenza artificiale, considerate problematiche dai valutatori esterni, non riguardavano pochissimi casi isolati, come quelli già trapelati di Hugging Face o della sanità australiana. Non erano neppure le decine di «interferenze» su siti governativi e istituzionali, emersi poco più di 24 ore fa. OpenAI ma anche Anthropic stanno invece indagando su «decine di migliaia di incidenti avvenuti negli ultimi mesi», come ha rivelato la testata americana Axios. E il numero complessivo potrebbe crescere ancora: lo scenario degli agenti Ai «ribelli» cambia così improvvisamente scala. Nel conteggio ci sono episodi di gravità molto diversa, compresi i tentativi falliti e i comportamenti adottati in modo deliberato durante le prove di sicurezza. Tra i casi segnalati ci sono modelli che hanno superato i «guardrail» imposti dalle aziende, creato bacheche attraverso le quali comunicare, cercato di uscire dagli ambienti di test, preso il controllo di siti web, generato autonomamente nuovi comandi via prompt o tentato di evitare i sistemi incaricati di controllarli. Molti degli episodi ora all’esame delle aziende non sono ancora stati divulgati e le indagini sono in corso.

È tornata alla ribalta la proposta di aumento delle pensioni minime; chi chiede 800 euro al mese e chi ne chiede addirittura 1.000. Oggi, per migliorare lo sviluppo e il Pil serve molta meno assistenza e più incentivi per l’industria, produzione, energia e contratti (leggasi retribuzioni più robuste) per cui la proposta appare fuori tempo e oltretutto minerebbe alla radice il sistema previdenziale italiano alla faccia dei giovani che con queste proposte davvero la pensione non ce l’avranno mai. Una ragione in più per emigrare verso paesi più solidi. Cosa non si fa per raccattare qualche voto; tuttavia, i proponenti si dovrebbero porre almeno due domande: quanto ci costa ma soprattutto quali effetti collaterali avrebbe sul sistema pensionistico? Quanto ai costi gli aumenti degli ultimi 5 anni (le maggiorazioni sociali cioè l’ex milione al mese di Berlusconi costano 3,2 miliardi, la 14° mensilità 1,4 miliardi, gli aumenti delle pensioni minime oltre l’inflazione del governo Meloni, 1,5 miliardi l’anno): in totale 6,1 miliardi ogni anno. Il costo al 2026 per portare tutte le pensioni a mille euro al mese è di 18 miliardi l’anno, una cifra insostenibile.
Secondo  la ricerca, Ing Global Investment Survey, condotta da Ing in collaborazione con la società internazionale di ricerche di mercato Ipsos, in undici paesi dove la banca olandese è presente (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Australia), se le famiglie di questi paesi avessero investito nei fondi anche solo un quarto dei loro risparmi accumulati dal 2002, nel 2025, avrebbero guadagnato complessivamente 1.170 miliardi di euro. Investendo la stessa quota dei propri risparmi nello stesso arco di tempo, il guadagno complessivo per le famiglie italiane sarebbe stato di 130 miliardi ( pari al 5,8% del Pil). In Italia investe solo il 44% dei risparmiatori, un 32% ancora non lo fa, ma dichiara di farlo nel futuro e un 24% lo esclude tassativamente. A trattenere i potenziali investitori ad azzardare il passo, il principale ostacolo è un’innata avversione al rischio, a cui si aggiunge la percezione della complessità degli strumenti finanziari e i costi. Ben il 43% degli italiani ritiene che aprire un conto investimenti sia ancora troppo complicato (ed è vero) e il 57% investirebbe di più se i rendimenti non fossero tassati o, al limite, se venisse applicata una tassazione agevolata. Detto ciò, la ricerca sottolinea che con una quota del 44% di investitori, gli italiani si collocano al secondo posto tra i Paesi dell’Eurozona analizzati, dopo la Germania, mentre la percentuale di chi dichiara di non voler assolutamente investire in futuro è la più bassa dell’intera zona euro.
Il mercato delle assicurazioni cyber continua a crescere, ma il rischio che deve coprire cambia più rapidamente. È questo il paradosso che emerge dall’ultimo report di Swiss Re: i premi globali sono attesi a 16,4 miliardi di dollari nel 2026, in crescita del 5% annuo, mentre le tariffe continuano a scendere e per le grandi aziende si apre il problema dell’adeguatezza dei massimali. «Sebbene le dinamiche di crescita non siano cambiate molto da un anno all’altro, il contesto di rischio sì — spiega Fabian Willi, Head Cyber Key Accounts di Swiss Re —. Ransomware, dipendenza dalle catene di approvvigionamento, tensioni geopolitiche e rapidi cambiamenti tecnologici (in particolare l’intelligenza artificiale) stanno ridefinendo il panorama delle esposizioni ai rischi». Proprio l’Ai è destinata a essere uno dei principali elementi di trasformazione che apre una questione molto concreta per il settore: capire se le polizze oggi sul mercato siano già in grado di rispondere agli incidenti legati all’intelligenza artificiale.

Nei prossimi vent’anni il patrimonio mondiale è destinato a cambiare proprietario su una scala senza precedenti. Secondo Ubs, nei prossimi 20-25 anni saranno trasferiti oltre 70.550 miliardi di euro di ricchezza: circa 7.650 miliardi passeranno “trasversalmente”, da un coniuge all’altro, mentre 62.900 miliardi arriveranno alle generazioni successive. Un passaggio di patrimonio che non riguarda soltanto conti correnti, partecipazioni e portafogli finanziari, ma anche uno degli asset storicamente più importanti per le famiglie: la casa. L’Italia in particolare si prepara a una massiccia successione di immobili e appartamenti. Sono oltre 2.720 i miliardi di euro di ricchezza immobiliare oggi nelle mani di persone con più di 70 anni stando ai calcoli di Scenari Immobiliari. Uno stock che passerà progressivamente a figli e nipoti, in un Paese dove circa 26 milioni di persone sono proprietarie di casa.
La clientela giovane del private banking evidenzia ulteriori tendenze. L’associazione di riferimento, l’Aipb, ha misurato le preferenze degli investitori italiani con almeno 50.000 euro di patrimonio finanziario investibile per la fascia d’età al di sotto dei 44 anni, più alta di quelle viste in precedenza perché tipicamente il segmento d’età rappresentativo del mercato del private banking va dai 65 ai 74 anni. Il portafoglio di questi under 44 è dominato da fondi e prodotti assicurativi (presenti rispettivamente nel 66% e nel 71% dei portafogli), affiancati da azioni (51%), titoli di Stato (50%) e obbligazioni bancarie (49%). Pur mostrando una maggiore apertura verso alcune soluzioni più innovative, gli strumenti meno tradizionali mantengono un peso contenuto; anche se le criptovalute e gli asset digitali sono presenti nell’8% dei casi, seguiti da crowdfunding (6%), club deal (5%), private equity (5%) e opere d’arte (5%).
Le somme dovute al consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali indicate dall’articolo 91, comma 1, del Codice di procedura civile e vanno liquidate d’ufficio a prescindere dalla dimostrazione dell’avvenuto esborso. È infatti sufficiente la nomina del professionista a far presumere l’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Cassazione con l’ordinanza 24699 del 18 agosto 2026, che ha composto un contrasto interno definito «inconsapevole» e ha cassato con rinvio la decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Il quadro normativo sull’intelligenza artificiale compie un nuovo passo con il decreto legislativo 160/2026, in vigore da mercoledì 30 settembre, che – in attuazione della delega contenuta nella legge 132/2025 – introduce, tra l’altro, una specifica disciplina di favore per il danneggiato dall’utilizzo di sistemi di Ai; disciplina essenzialmente probatoria (accesso alle prove e presunzione del nesso causale) cui si affianca, sul piano assicurativo, l’azione diretta contro l’assicuratore. Il decreto quindi non traccia le coordinate di una nuova responsabilità civile “da intelligenza artificiale”, né stabilisce chi debba rispondere tra provider, deployer e altri soggetti della filiera. Le nuove regole si applicano tanto alle azioni di risarcimento del danno contrattuale quanto a quelle di natura extracontrattuale, ma il criterio di imputazione della responsabilità – colpa, colpa presunta o responsabilità oggettiva – in assenza di una specifica regola sostanziale, deve continuare a essere individuato nei principi del Codice civile, coordinandolo con le discipline speciali, a partire da quella sul prodotto difettoso (direttiva Ue 2024/2853) e dalla tutela dei dati personali (articolo 82 Gdpr), fatte salve dal decreto.
Sul versante assicurativo, il decreto legislativo 160/2026, attuativo della legge sull’Ai, attribuisce al danneggiato il diritto di proporre «azione diretta» nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile di chi è ritenuto responsabile, nei limiti delle somme assicurate. È una deviazione dalle regole ordinarie dell’assicurazione Rc (articolo 1917 del Codice civile), secondo le quali il rapporto assicurativo intercorre tra assicurato e assicuratore e il terzo danneggiato non può agire direttamente contro la compagnia. L’azione diretta è una deroga, prevista per attività rischiose: qui l’assicurazione mira a tutelare non solo il potenziale responsabile ma anche, e forse soprattutto, il terzo danneggiato, che può rivolgere direttamente le domande risarcitorie all’assicuratore del responsabile o, in mancanza, a un fondo. È quanto accade nella Rc auto e, con caratteristiche proprie, nella responsabilità sanitaria e nell’attività venatoria. Senonché, il modello dell’azione diretta delineato dal decreto legislativo 160/2026 è particolare. Intanto, non si accompagna a un obbligo di assicurazione in capo ai portatori del rischio di Ai; non sono previsti schemi di polizza dai contenuti minimi di legge, né l’intervento sussidiario di un fondo. Ma soprattutto prevede l’opponibilità, al terzo danneggiato, delle eccezioni di scopertura derivanti dal contratto, purché «anteriori al sinistro». Quelle successive, invece, non si potranno opporre: se ne contano pochissime, tra cui l’inadempimento di obblighi di comportamento “post-sinistro” previsti dalla polizza o la violazione dell’obbligo di avviso o di salvataggio (queste ultime, peraltro, derivano dalla legge e non dal contratto).