Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato per il 2026 gli importi previsti per il risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità conseguenti a sinistri con veicoli a motore e natanti. La rivalutazione, pari al 2,6%, decorre già dal mese di aprile 2026. Il provvedimento è contenuto nel decreto MIMIT del 20 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio scorso. L’adeguamento riguarda le cosiddette micropermanenti, ossia le lesioni che comportano un’invalidità permanente compresa tra l’1% e il 9%, disciplinate dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private.

Con l’aggiornamento annuale, il valore base del primo punto di invalidità permanente passa da 963,40 a 988,45 euro. L’importo per ciascun giorno di inabilità temporanea assoluta passa invece da 56,18 a 57,64 euro.

Quest’ultimo parametro costituisce il riferimento per la liquidazione dell’inabilità temporanea parziale, che viene calcolata in proporzione alla percentuale di inabilità riconosciuta per il periodo considerato. Gli importi rappresentano valori-base: la liquidazione concreta resta soggetta ai criteri previsti dall’articolo 139, inclusi i correttivi legati all’età del danneggiato, all’entità dell’invalidità e, nei casi consentiti, alla personalizzazione del danno.

L’aggiornamento non modifica i criteri di quantificazione del danno, ma rivaluta i parametri monetari in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I nuovi valori saranno quindi utilizzati nella liquidazione del danno biologico di lieve entità nei sinistri RC auto e nella responsabilità civile della navigazione, secondo la disciplina temporale applicabile ai singoli casi. Resta distinta la disciplina per le lesioni di non lieve entità, superiori al 9% di invalidità permanente. Per tali danni trova applicazione l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni e, dal 2025, la Tabella unica nazionale per il danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti.

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