L’IVASS, con il Provvedimento n. 172 del 2 settembre 2026, interviene sul Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, aggiornando schemi, istruzioni e informativa di bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione che applicano i principi contabili internazionali. Il provvedimento recepisce le più recenti evoluzioni del quadro IAS/IFRS, in particolare l’entrata in applicazione dell’IFRS 18, e scandisce l’adeguamento operativo tra i bilanci chiusi al 31 dicembre 2026 e quelli del 2028.

Il Regolamento ISVAP n. 7 costituisce il quadro di riferimento per la redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni semestrali IAS/IFRS delle compagnie. Nato nel 2007 per coordinare disposizioni già emanate dall’allora ISVAP sui prospetti contabili, sulla nota integrativa, sul consolidato e sui flussi informativi di vigilanza, viene ora modificato dall’IVASS per allinearlo ai più recenti sviluppi della disciplina contabile europea e internazionale.Relazione_al_Regolamento_n_7_del_13_luglio_2007.pdf+1

Alla base dell’aggiornamento vi sono tre provvedimenti europei che hanno recepito modifiche agli standard internazionali:

  • il Regolamento UE 2025/1047, relativo alle modifiche all’IFRS 9 “Strumenti finanziari” e all’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”;
  • il Regolamento UE 2025/1331, che interviene, nell’ambito dell’ordinaria attività di miglioramento degli standard, su IFRS 1, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 10 e IAS 7;
  • il Regolamento UE 2026/338, che adotta l’IFRS 18 “Presentazione e informativa di bilancio” e determina, tra l’altro, il ritiro dello IAS 1 “Presentazione del bilancio”.

Le modifiche previste dai due regolamenti europei del 2025 devono essere applicate, al più tardi, dagli esercizi iniziati il 1° gennaio 2026 o successivamente. Per l’IFRS 18, invece, la decorrenza europea è fissata, al più tardi, agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2027.

In questo contesto, il Provvedimento IVASS n. 172 non si limita a un aggiornamento terminologico. Sostituisce gli allegati al Regolamento n. 7, modifica rinvii interni, aggiorna i prospetti di bilancio individuale e consolidato e amplia il perimetro dell’informativa prevista nella nota integrativa, con particolare attenzione all’informativa finanziaria, assicurativa, di segmento e sulle cripto-attività. Le modifiche erano state sottoposte a pubblica consultazione dal 9 aprile all’8 giugno 2026.

Le modifiche al Regolamento

Il provvedimento modifica nel dettaglio gli articoli 4, 7, 10, 13, 24, 26 e 28 del Regolamento ISVAP n. 7/2007, oltre a sostituirne integralmente gli allegati.

Un primo gruppo di interventi riguarda il coordinamento formale e sistematico tra disposizioni, allegati e documenti contabili. L’articolo 4 viene adeguato affinché il richiamo agli schemi di bilancio comprenda gli allegati 2 e 3, cioè rispettivamente gli schemi del bilancio d’esercizio IAS/IFRS e quelli del bilancio consolidato.

Vengono poi aggiornati i riferimenti agli allegati contenuti negli articoli 10 e 26. In particolare, il rinvio allo schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale sulla sufficienza delle riserve tecniche viene spostato dall’allegato 3 all’allegato 4. Il riferimento alle informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato viene invece riallineato dall’allegato 4 all’allegato 5.

Gli articoli 7 e 24, relativi rispettivamente al bilancio individuale e al bilancio consolidato, vengono modificati anche per allineare le disposizioni nazionali alla logica dei principi contabili internazionali.

La nuova formulazione conferma che le imprese possono omettere dagli schemi di bilancio, inclusa la nota integrativa, le informazioni non rilevanti. La disciplina dell’aggiunta di nuove voci viene però riformulata: non resta più ancorata al criterio secondo cui la nuova voce deve riferirsi a un importo di rilievo non riconducibile alle voci già previste, ma viene ricondotta direttamente al rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali.

Si tratta di una modifica coerente con il passaggio da una logica fortemente basata su schemi regolamentari predeterminati a una disciplina più direttamente coordinata con le regole di presentazione e informativa IAS/IFRS. Nello stesso senso, vengono eliminati i richiami agli “aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell’allegato 1” e viene soppresso il riferimento ai paragrafi 134-136 dello IAS 1, destinato a essere ritirato con l’adozione dell’IFRS 18.

Nuova informativa su contratti e finanza

La parte più rilevante dell’intervento riguarda l’informativa da rendere nella nota integrativa, sia nel bilancio individuale sia nel bilancio consolidato. Le modifiche agli articoli 13 e 28 introducono nuove tabelle e aggiornano alcune denominazioni e articolazioni informative.

In materia assicurativa e riassicurativa, il Provvedimento richiede nuove evidenze su:

  • valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione, ripartito per segmento operativo e modello di misurazione;
  • valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi, con ripartizione per segmento operativo, presenza o assenza di elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione;
  • ripartizione dei costi relativi ai contratti di assicurazione emessi tra servizi assicurativi e altri servizi.

L’informativa finanziaria viene ampliata attraverso tabelle dedicate alla composizione di:

  • proventi e oneri da attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico;
  • proventi e oneri da altre attività finanziarie, distinti dalle rettifiche e riprese di valore per rischio di credito;
  • utili e perdite da valutazione e rettifiche/riprese di valore per rischio di credito;
  • proventi e oneri da investimenti immobiliari;
  • interessi passivi, fair value positivo e negativo, altri oneri e proventi riferiti alle passività finanziarie.

Per il consolidato, l’informativa risulta ulteriormente articolata: sono previsti dettagli anche per attività e passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico, per le altre attività e passività finanziarie e per il conto economico consolidato del conglomerato, ripartito per settore di attività.

Gli aggiornamenti coinvolgono inoltre le tabelle sul risultato finanziario e sugli investimenti immobiliari, sulla sintesi dei risultati finanziari e assicurativi per segmento vita e danni, sullo stato patrimoniale per settore di attività e sul conto economico per settore di attività.

Cripto-attività e indicatori di performance

Una novità espressamente prevista riguarda l’informativa qualitativa e quantitativa sulle cripto-attività e sulle cripto-passività, da fornire nei bilanci quando rilevanti per comprendere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.

Il provvedimento richiama, sul punto, la Comunicazione Banca d’Italia/Consob del 6 marzo 2025, rivolta agli emittenti che detengono cripto-attività. L’inserimento di questo profilo negli schemi e nell’informativa di settore segnala l’attenzione dell’Autorità alla trasparenza degli impatti potenziali di tali posizioni nei bilanci delle imprese assicurative.

Dal 2027 dovranno inoltre essere rese le informazioni relative agli “indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale”. La previsione è coerente con l’impostazione dell’IFRS 18, che dedica particolare attenzione alle misure di performance aziendale comunicate dalla direzione e alla necessità di renderne trasparenti natura, composizione e riconciliazione con i risultati contabili.

Applicazione graduale fino al 2028

L’IVASS ha previsto un’entrata in vigore formale immediata, fissata nel giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma ha articolato l’applicazione delle novità contabili in tre fasi successive. La gradualità interessa sia i bilanci annuali sia le relazioni semestrali.

Per le relazioni semestrali, la prima applicazione è prevista dal 30 giugno 2027 per le modifiche che entrano nei bilanci 2026 e, in linea generale, per quelle applicabili ai bilanci 2027. Le nuove tabelle di conto economico della nota integrativa decorreranno invece dalle relazioni al 30 giugno 2028. L’ultimo gruppo di modifiche, collegato ai bilanci 2028, troverà applicazione nelle relazioni semestrali riferite al 30 giugno 2029.

Cosa cambia per le compagnie

Per le imprese di assicurazione e riassicurazione che adottano gli IAS/IFRS, il Provvedimento n. 172 richiede un intervento strutturato sui processi di chiusura, sulla produzione dell’informativa di bilancio, sui sistemi informativi e sui controlli di qualità del dato.

La priorità immediata riguarda i bilanci al 31 dicembre 2026. Le compagnie dovranno verificare, in particolare, la disponibilità e la tracciabilità delle informazioni sugli eventi contingenti che incidono sui flussi di cassa contrattuali, sulle cripto-attività e cripto-passività eventualmente detenute, sulle cessioni in riassicurazione e sui contratti emessi, considerando le richieste di segmentazione e i modelli di misurazione applicati.

L’orizzonte 2027 sarà invece decisivo per la revisione della presentazione primaria del bilancio. L’adeguamento di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, insieme alle nuove informazioni sugli indicatori di performance definiti dal management, implica il coinvolgimento coordinato delle funzioni amministrazione e bilancio, attuariato, finanza, risk management, sistemi informativi, investor relations e funzioni di controllo.

L’intervento IVASS aggiorna quindi una disciplina nata per creare un quadro unitario per i bilanci assicurativi IAS/IFRS. A quasi vent’anni dal Regolamento ISVAP n. 7, il Provvedimento n. 172 ne rinnova l’impianto documentale e informativo, accompagnando il settore verso la nuova fase della presentazione di bilancio delineata dall’IFRS 18.

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