L’EIOPA ha trasmesso alla Commissione europea il proprio parere tecnico sugli standard minimi comuni per i sistemi di garanzia assicurativi (Insurance Guarantee Schemes, IGS) nell’Unione europea. L’obiettivo è ridurre le differenze oggi esistenti tra i meccanismi nazionali di tutela in caso di insolvenza di una compagnia, mantenendo al contempo margini di adattamento alle specificità dei singoli Stati membri.
Nell’Unione europea, infatti, i sistemi di garanzia assicurativi presentano attualmente caratteristiche molto eterogenee: differiscono per esistenza, ambito di applicazione, prodotti coperti e modalità operative. Tale frammentazione può determinare livelli di protezione diversi per contraenti, assicurati e beneficiari, soprattutto nelle attività svolte in libera prestazione di servizi.
L’Autorità europea rileva che, mentre le imprese assicurative possono operare transfrontalmente con un’unica autorizzazione, la tutela degli assicurati in caso di dissesto dell’impresa può variare sensibilmente in base allo Stato membro coinvolto. Il parere si colloca nel contesto dell’articolo 98 della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD) e riprende le indicazioni già formulate dall’EIOPA nel parere sulla revisione di Solvency II del 2020.
Le proposte dell’Autorità
L’EIOPA propone un’armonizzazione circoscritta e graduale, concentrata sugli elementi ritenuti più rilevanti per assicurare maggiore prevedibilità e parità di trattamento tra gli assicurati nell’UE.
In particolare, il parere tecnico indica:
- la definizione di un ambito comune minimo delle polizze da includere nei sistemi di garanzia nazionali, con attenzione ai prodotti vita e danni per i quali il dissesto dell’impresa potrebbe generare le conseguenze economiche più significative per gli assicurati;
- l’armonizzazione delle circostanze che determinano l’attivazione del sistema di garanzia, per rendere più semplici e prevedibili le procedure;
- l’introduzione di criteri comuni per i termini di presentazione delle domande e per il termine massimo entro cui effettuare i pagamenti agli aventi diritto, lasciando agli Stati membri la facoltà di prevedere tempistiche più brevi;
- l’attribuzione ai sistemi di garanzia di un grado di privilegio nelle procedure concorsuali equivalente a quello riconosciuto ai crediti assicurativi nel rispettivo ordinamento;
- requisiti minimi per garantire adeguate riserve di liquidità, senza imporre un modello unico di finanziamento né una soglia uniforme di provvista preventiva;
- regole chiare di cooperazione formale tra le autorità nazionali di risoluzione e i sistemi di garanzia, considerate le fasi di recepimento e applicazione dell’IRRD.
Secondo l’EIOPA, l’adozione di standard minimi comuni potrebbe rafforzare la tutela dei contraenti, sostenere il funzionamento del mercato unico assicurativo e contribuire alla preparazione operativa richiesta dall’IRRD. L’impostazione proposta non punta tuttavia a un regime completamente uniforme: gli Stati membri conserverebbero la possibilità di definire assetti istituzionali, modalità di finanziamento e, in alcuni casi, termini più favorevoli agli assicurati, in funzione delle proprie caratteristiche nazionali.eiopa.europa+1
Il parere tecnico rappresenta quindi un contributo alla valutazione che spetterà alla Commissione europea sull’eventuale introduzione, a livello unionale, di standard minimi per i sistemi di garanzia assicurativi.
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