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Negli appalti ad alta intensità di manodopera, l’assenza di una reale autonomia organizzativa, del potere direttivo sui lavoratori e del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore esclude la genuinità dell’appalto, configurando un’interposizione illecita di manodopera ai sensi dell’art. 29 del dlgs 276/2003. In assenza di tali presupposti sostanziali, l’appaltatore si riduce a un mero gestore amministrativo del personale per conto del committente, con conseguente configurabilità di una interposizione illecita di manodopera, ai sensi dell’art. 29 del dlgs n. 276/2003. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18945 emessa il 10 luglio 2025 la quale, intervenendo nuovamente sulla distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera nel contesto degli appalti ad alta intensità di lavoro, ha affermato che solo l’assunzione del rischio d’impresa, unitamente all’esercizio del tipico potere direttivo e di controllo sul personale, consente di qualificare l’appalto come lecito.
Il manager risponde a posteriori per il dissesto della società. Gli amministratori della srl risarciscono la cattiva gestione dell’ente anche se il danno patito dalla compagine viene fuori soltanto dopo le loro dimissioni e l’insufficienza del patrimonio è rilevata quando risulta ormai in carica il nuovo consiglio d’amministrazione. Ciò che conta, infatti, è che l’organo di gestione precedente non abbia versato le imposte, facendo maturare le sanzioni, oltre che gli interessi, a carico dell’azienda e danneggiando così i creditori con la corrispondente diminuzione del patrimonio. L’insufficienza patrimoniale, d’altronde, non deve essere contemporanea alla “mala gestio” della società affinché si configuri la responsabilità degli amministratori: si tratta unicamente di una condizione per esperire la relativa azione giudiziale, cioè di un semplice requisito processuale. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell’ordinanza n. 22002 del 30/7/2025.
Doppio livello di tutela delle credenziali per l’accesso ad aree riservate online. I titolari di siti/piattaforme con aree riservate agli utenti devono predisporre adeguate precauzioni, quali la scelta di password temporanee formate in maniera autonoma e casuale e la conservazione in forma crittografata delle credenziali scelte e usate correntemente dagli utenti. Dal canto suo, l’utente deve aiutarsi da sé, scegliere parole chiave conformi alle istruzioni per renderle difficili da scoprire e non perdere tempo quando, al primo accesso o successivamente (per esempio perché ha dimenticato quella impostata), deve cambiare le password messe a disposizione dal sito cui si vuole accedere. A mettere al centro dell’attenzione credenziali e password è stata una pronuncia del Garante della privacy della Croazia (provvedimento del 22 luglio 2025), che ha inflitto una sanzione amministrativa (320 mila euro) a una società di servizi, che si è dimostrata colpevolmente leggera a riguardo dell’uso e della conservazione delle password dei propri clienti
In tema di cessione d’azienda è esclusa la responsabilità del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta in caso di inesistenza dei libri contabili dovuta a qualsiasi ragione, compresa la non obbligatorietà per il tipo di impresa; rimane salvo l’eventuale patto espresso di accollo dei debiti ancorché non risultino dai libri contabili obbligatori. Lo ha stabilito la sezione prima della Cassazione civile nella sentenza n. 14020/2025 pubblicata il 26 maggio 2025. La vertenza riguarda un ricorso per Cassazione di una sentenza della Corte d’appello di Firenze con cui si stabiliva la responsabilità solidale del cessionario dell’azienda basata sulla consapevolezza dei debiti in capo alla cedente; questo, a prescindere dalla dimostrazione dell’iscrizione di questi debiti nelle scritture contabili obbligatorie della stessa cedente
La prescrizione decennale per la richiesta del risarcimento del danno decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere, usando l’ordinaria diligenza, conoscenza sufficiente del nesso causale tra evento e condotta altrui. E’ quanto emerge dall’ordinanza n. 23226 depositata il 13 agosto 2025 dove le Sezioni Unite della Cassazione hanno respinto il ricorso di una società privata contro l’amministrazione statale in relazione ai danni subiti per l’esondazione del fiume Tronto, avvenuta nell’aprile del 1992, confermando che il diritto al risarcimento si era ormai prescritto. La vicenda nasce nelle Marche, dove l’esondazione del corso d’acqua travolse terreni e attività economiche, provocando richieste di ristoro fondate sulla responsabilità del Ministero per difetti di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche. La parte privata aveva eccepito che la decorrenza del termine decennale ex articolo 2947, terzo comma, c.c., dovesse individuarsi solo con la sentenza penale definitiva del 2009, ritenendo che solo allora fosse stato scientificamente accertato il nesso causale tra i difetti tecnici e i danni subiti
Rientro dalle ferie difficile per un lavoratore su quattro, che alla ripresa del lavoro teme già burnout e insuccesso personale. Per alcuni, il mese di settembre segna una nuova partenza; ma per altri, è il riavvio di una “ruota” che non si ferma mai, generando stress, ansia o disconnessione. Per indagare questo momento chiave dell’anno, Unobravo, servizio di psicologia online e Società Benefit, ha condotto una survey in collaborazione con Dynata, il più grande first-party data provider al mondo. L’indagine ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 20 e i 55 anni, con l’obiettivo di analizzare i vissuti psicologici legati al rientro nella routine e al rapporto con il lavoro.
Scuola sicura” è un vecchio slogan, un binomio obbligato perché in queste “seconde case” studenti e docenti passano duecento giorni l’anno, una media di mille ore a testa. Ma come stanno le scuole? Spoiler: maluccio. Su 40mila edifici scolastici statali, ben 36mila non avevano, almeno fino allo scorso anno, tutte e cinque le certificazioni obbligatorie in tema di sicurezza. Significa che o i collaudi non erano mai stati fatti (o, peggio, non erano stati superati) o non erano stati elaborati i piani che valutano i rischi e stabiliscono le regole di evacuazione. Ma il dato «clamoroso e drammatico » è che 3.588 istituti, pari al 9 per cento del totale, erano completamente privi di certificazioni. Edifici dunque a norma di legge «totalmente irregolari» dove però studiano e lavorano in 700mila.