RC PRODOTTI
Autore: Marco Dimola e Giulia Madonini
ASSINEWS 378 – Ottobre 2025
La responsabilità del produttore alimentare tra compliance, copertura assicurativa e gestione del rischio
Nel contesto globale della produzione e distribuzione alimentare, in cui l’evoluzione dei mercati, l’internazionalizzazione delle attività imprenditoriali e l’inasprimento dei regimi normativi in materia agroalimentare impongono un’attenta valutazione e gestione della copertura assicurativa del rischio produttivo, la responsabilità del produttore assume una rilevanza fondamentale.
Il produttore non è solo tenuto a garantire la conformità dei beni immessi sul mercato agli standard di qualità e sicurezza previsti dalle normative vigenti, ma è altresì responsabile per i danni, sia personali che patrimoniali, causati a terzi dall’uso o, soprattutto, dal consumo di tali beni.
L’adozione di un approccio integrato, basato su una rigorosa compliance normativa unita a un’efficace gestione assicurativa del rischio, rappresenta oggi un requisito imprescindibile per qualsiasi produttore che operi in contesti internazionali, al fine di tutelarsi da potenziali esposizioni a rischi legali e finanziari.
Nel settore agroalimentare – da sempre pilastro fondamentale dell’economia italiana in termini di valore e occupazione – la sicurezza alimentare costituisce una sfida in continua evoluzione. Come evidenziato nel precedente articolo pubblicato sul numero 376 di ASSINEWS, l’anno 2024 ha registrato un significativo incremento delle segnalazioni RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) e dei richiami alimentari ufficialmente comunicati dal Ministero della Salute.
Tali dati rappresentano, da un lato, una conferma dell’efficacia di un sistema di controllo sempre più capillare, tempestivo e trasparente; dall’altro, evidenziano l’aumento delle complessità e delle criticità che coinvolgono tutti gli operatori della filiera agroalimentare, dai produttori, chiamati a confrontarsi con una molteplicità di sfide normative, operative e reputazionali, amplificate dall’espansione internazionale dei mercati e dalla crescente interconnessione delle catene di approvvigionamento globali, fino agli assicuratori.
La polizza RC prodotti
Sebbene non esistano obblighi di natura assicurativa per le aziende alimentari, le coperture RC prodotti sono largamente diffuse in questo settore produttivo. L’assicurazione di responsabilità civile da prodotto difettoso rientra tra le polizze RC terzi e, in quanto tale, obbliga la compagnia assicurativa a tenere indenne la società assicurata rispetto ai danni cagionati involontariamente a soggetti terzi, cioè diversi dall’assicurato, tra i quali i clienti utilizzatori.
L’oggetto della copertura è generalmente modellato sul testo di riferimento ANIA, il quale prevede che la compagnia di assicurazioni “si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”.
L’operatività temporale delle polizze RC prodotti segue per lo più la regola claims made e pertanto l’assicuratore è obbligato a corrispondere l’indennizzo solo per i danni per i quali il risarcimento venga chiesto dai terzi danneggiati all’assicurato durante il periodo di vigenza della polizza.
Le polizze possono attribuire rilevanza anche alla data di commissione dell’atto illecito da parte dell’assicurato (stabilendo una data di retroattività), ma per quanto riguarda le coperture RC prodotti il periodo di retroattività è di solito riferito alla data di immissione del prodotto, o di determinate categorie di prodotti, sul mercato.
Tipiche esclusioni di copertura riguardano invece le spese di sostituzione del prodotto difettoso e il suo controvalore, le spese stragiudiziali per ricerche e indagini volte ad accertare la causa del danno, i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato e non direttamente derivanti dalla legge, i danni occorsi in determinati paesi (principalmente Stati Uniti e Canada), e le spese per il ritiro dal mercato dei prodotti.
Esclusioni più specifiche per il settore alimentare possono poi riguardare i danni causati dalla violazione intenzionale da parte dell’assicurato di leggi o regolamenti riguardanti la produzione, commercializzazione o distribuzione dei prodotti; i danni relativi al termine del ciclo di vita previsto per i prodotti assicurati; i danni derivanti dalla mancata applicazione da parte di terzi delle procedure prescritte dall’assicurato per la conservazione, il consumo o l’uso dei prodotti assicurati; i danni derivanti da sostanze cancerogene e i danni causati da encefalopatia spongiforme trasmissibile.
Oltre la RC prodotti: le garanzie complementari essenziali per la gestione dei rischi del produttore alimentare
La crescente complessità della filiera agroalimentare, unita all’evoluzione delle aspettative dei consumatori, all’inasprimento delle normative (sia nazionali che internazionali) e alla crescente interconnessione dei mercati, impone ai produttori un approccio assicurativo che vada oltre la tradizionale copertura di responsabilità civile da prodotto.
In un contesto in cui anche un singolo evento può compromettere la continuità operativa, generare danni economici significativi e innescare una crisi reputazionale, le garanzie complementari assumono un ruolo centrale.
Queste consentono di estendere in modo efficace la protezione assicurativa a rischi spesso estranei o esclusi dal perimetro della RC prodotti, diventando strumenti indispensabili per una gestione integrata del rischio, a tutela dell’impresa, della sua reputazione e della sostenibilità del business nel medio e lungo periodo. Un primo esempio è rappresentato dalla copertura per Business Interruption (BI), che protegge l’impresa dalla perdita di profitto derivante dall’interruzione, totale o parziale, dell’attività produttiva a seguito di un evento dannoso coperto.
Nel settore alimentare, caratterizzato da stringenti obblighi igienico-sanitari e da un’elevata esposizione a controlli ispettivi, un’ordinanza di chiusura temporanea o una contaminazione possono causare il fermo dell’intero stabilimento e la sospensione delle forniture.
In assenza di una copertura BI l’impatto economico di tali eventi rischia di essere insostenibile per molte piccole e medie imprese. Un’altra forma di tutela complementare (particolarmente rilevante nel contesto B2B) è quella relativa ai danni patrimoniali puri a terzi, cioè quei pregiudizi economici subiti da clienti, distributori o partner commerciali, che non derivano da lesioni personali o danni materiali ma da disservizi legati, ad esempio, al ritiro di un lotto contaminato o al mancato rispetto dei termini di consegna.
In un contesto sempre più regolato da contratti complessi e clausole Service Level Agreement (cd. clausole sui livelli di servizio), il mancato adempimento può tradursi in richieste risarcitorie di rilevante entità. Tali danni, seppur indiretti, sono spesso alla base di contenziosi nel rapporto B2B e richiedono una copertura specifica, non sempre presente nelle polizze RC prodotti standard.
All’interno della categoria dei rischi meno prevedibili ma potenzialmente devastanti, si colloca la minaccia del cosiddetto tampering, ossia la contaminazione dolosa dei prodotti alimentari.
I fenomeni di sabotaggio (sia da parte di dipendenti infedeli, che di soggetti esterni con finalità ritorsive o criminali) possono avere gravi conseguenze sul piano della salute pubblica, della responsabilità penale e civile del produttore e della sua reputazione.
Le polizze tampering permettono di gestire non solo il danno diretto al prodotto, ma anche i costi per l’identificazione dei lotti coinvolti, l’eventuale bonifica degli impianti, la gestione comunicativa della crisi e le spese legate alla sospensione temporanea dell’attività. In alcuni casi, queste coperture rientrano all’interno di più ampi programmi assicurativi di Product Contamination Insurance, particolarmente diffusi nel settore dell’export.
Particolarmente delicato è anche il tema del ritiro dal mercato, che costituisce spesso il momento più critico nella gestione di un sinistro.
Il richiamo di un prodotto per ragioni sanitarie o di conformità può comportare costi logistici molto elevati, senza considerare i costi per la comunicazione pubblica, il supporto legale e il potenziale danno reputazionale.
A fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, molte polizze RC prodotti offrono anche la garanzia recall, la quale copre le spese sostenute dall’assicurato per ritirare dal mercato i prodotti descritti in polizza dopo la loro consegna a terzi, a condizione che tali prodotti abbiano causato lesioni corporali o danni a cose; che sia dimostrata la possibilità che possano causarne; oppure che le autorità competenti ne abbiano ordinato il ritiro per la pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Infine, è emersa negli ultimi tempi, anche nel settore alimentare, l’importanza della sicurezza informatica. La progressiva digitalizzazione della filiera – dalla produzione alla logistica, fino ai sistemi di tracciabilità alimentare – espone il produttore a un rischio cyber crescente e, spesso, ancora sottovalutato.
Un attacco informatico mirato può compromettere i dati relativi alla composizione dei prodotti, ai lotti di produzione o alle date di scadenza, generando errori di etichettatura, problemi di tracciabilità e, nei casi più gravi, il blocco della produzione.
I possibili impatti di un sinistro cyber (oltre a configurare possibili violazioni del GDPR) possono tradursi in danni reputazionali e contestazioni da parte delle autorità o dei clienti. Le polizze cyber, che coprono ad esempio i costi di ripristino, le spese legali e le attività di comunicazione, si stanno affermando come un prodotto imprescindibile per la continuità operativa del settore.
I progra mmi internazionali
Come precedentemente evidenziato, l’industria alimentare è uno dei settori più importanti del “Made in Italy” e le aziende che operano in tale comparto sono spesso di grandi dimensioni, con sedi e filiali in vari paesi del mondo.
In un’economia globalizzata come quella attuale, peraltro, anche le piccole e medie imprese svolgono sempre più spesso attività commerciale con fornitori e clienti di nazionalità diversa.
L’esposizione a rischi di responsabilità situabili al di fuori dei confini nazionali rende necessario, o comunque consigliabile, un adattamento dei tradizionali contratti di assicurazione a tale più complesso scenario, caratterizzato da una molteplicità di sistemi giuridici dove occorre misurarsi con leggi, regolamenti, attitudini e prassi operative disomogenee e diverse rispetto a quelle del paese d’origine.
Quando una società italiana abbia sedi secondarie o società controllate all’estero, è opportuno che la capogruppo – anziché lasciare che le singole entità decidano autonomamente in merito alla copertura dei propri rischi – adotti un modello di copertura integrato, stipulando un vero e proprio programma assicurativo internazionale.
Un programma di questo tipo è normalmente strutturato tramite l’emissione di una polizza cosiddetta Master nel Paese dove ha sede la capogruppo, nonché di varie polizze locali, a copertura dei rischi delle sue consociate estere, da parte delle diverse branch del medesimo assicuratore.
I programmi assicurativi internazionali vengono definiti “controlled master program” e presentano diversi vantaggi per gli assicurati e la società contraente, tra i quali: l’uniformità ed ampiezza della copertura assicurativa, la convenienza economica in termini di minor premio, il maggior potere contrattuale della contraente in caso di sinistro, la possibilità di centralizzare le attività di risk management e la possibilità di avvalersi di assicuratori internazionali specializzati nella gestione di rischi globali.
Affinché un programma assicurativo strutturato secondo questo schema funzioni corretta mente, occorre garantire coerenza tra la polizza Master e le polizze locali e ciò avviene, in particolare, con l’inserimento nel testo della Master della clausola D.I.L. (Difference in Limits), per effetto della quale la Master copre sinistri eccedenti i massimali locali, e della clausola D.I.C. (Difference in Conditions), la quale estende alle polizze locali le condizioni contrattuali più ampie della Master.
Altre pattuizioni piuttosto standard nei programmi internazionali sono la clausola Reverse D.I.C., in base alla quale vengono applicate, nei limiti del massimale della polizza Master, le condizioni delle polizze locali se più estese di quelle della polizza Master, la clausola D.I.E. (Difference in Excess), la quale fa sì che la polizza Master presti copertura rispetto a sinistri non indennizzabili dalle polizze locali perché sotto franchigia e, infine, la clausola Drop Down, la quale prevede l’intervento del massimale della Master in caso di erosione, totale o parziale, del massimale della polizza locale. Esiste poi la clausola FINC (Financial Interest Clause), che può essere utilizzata quando l’assicuratore non può emettere una polizza locale in determinate giurisdizioni (ad esempio Cina, India, Brasile e Russia), le quali prevedono regole particolarmente stringenti per l’esercizio dell’attività assicurativa.
In tali casi, avendo la capogruppo comunque interesse al buon andamento delle proprie controllate nei paesi di cui si è accennato, viene previsto che la polizza Master indennizzi direttamente la capogruppo dall’effetto negativo indiretto dell’evento che ha colpito la sua filiale (ove l'”interesse finanziario” corrisponde all’indennizzo che la filiale avrebbe ricevuto se fosse stata assicurata localmente).
I programmi assicurativi multinazionali sono generalmente piuttosto complessi e l’assistenza di un broker specializzato è di solito necessaria.
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