LA CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N. 19441 CHIARISCE ALCUNI DUBBI INTERPRETATIVI

di Leandro Giacobbi

Il 25 giugno 2025 il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare n. 19441 in materia di sicurezza stradale, passata quasi inosservata sulla stampa specializzata. Particolarmente rilevante è la seconda parte del documento, che offre una serie di chiarimenti sulla sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, un tema che merita un approfondimento dedicato.

LA SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE

La legge n. 177/2024, nell’introdurre importanti modifiche al Codice della Strada per incrementare la sicurezza stradale, ha anche disciplinato all’articolo 4 una nuova forma di sanzione accessoria, la “sospensione breve” della patente, inserendo nel Codice della Strada l’articolo specifico: 218 ter “Sospensione della patente in relazione al punteggio.

L’aggettivo “breve”, che contraddistingue questa sanzione accessoria, era indispensabile per differenziarla dalla sospensione ordinaria della patente, in quanto questa misura viene applicata immediatamente e direttamente dagli agenti accertatori, e ha una durata contenuta in termini di giorni.

Inoltre, l’articolo 218 ter C.d.S. fa riferimento al punteggio della patente perché il requisito indispensabile per l’applicazione della sanzione è un punteggio della patente inferiore a 20 punti, risultante dall’accertamento effettuato con una visura dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida al momento della violazione. Non possono essere considerate né le decurtazioni applicate, ma non ancora annotate e nemmeno la contestazione che si sta effettuando in quel momento poiché non risulta ancora inserita nell’Anagrafe nazionale.

QUANDO SI APPLICA LA SOSPENSIONE BREVE E LA SUA DURATA

Per sintetizzare, riportiamo, qui di seguito, l’elenco delle violazioni che comportano l’applicazione della sospensione breve:

In merito alla durata della sanzione accessoria, vanno utilizzate due variabili: il punteggio della patente e se il conducente abbia provocato un incidente stradale. Nella tabella che segue un riepilogo sintetico.

Va segnalato che il raddoppio della sospensione in caso di incidente viene applicato anche se tale l’evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.

IL CONTENUTO DELLA CIRCOLARE

La Circolare n. 19441 si è resa indispensabile perché l’art. 218 ter, al comma 5, prevede che la sospensione della patente non sia subordinata all’adozione di un provvedimento da parte del prefetto. La patente viene, infatti, autonomamente ritirata dall’agente od organo di polizia, conservata presso l’ufficio o comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita all’interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione; il successivo comma 6 precisa che il ritiro della patente per la sospensione breve si applica solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Questo passaggio della normativa deve avere generato dei dubbi interpretativi, assolutamente plausibili per i molteplici contesti in cui gli accertatori si trovano ad operare.

La Circolare, infatti, puntualizza che, ai fini dell’applicazione della norma, “sia necessario e sufficiente che vi sia identità temporale tra il momento dell’identificazione del trasgressore e quello dell’accertamento della violazione. È con l’accertamento, infatti, che diviene giuridicamente rilevante la condotta posta in essere in violazione del precetto normativo”. Sulla base di questo principio, il Ministero degli Interni esclude “l’applicabilità della sanzione quando il conducente è identificato in un momento successivo alla commissione o all’accertamento della violazione e ritenere, invece, applicabile la sanzione accessoria in argomento quando il conducente viene identificato al momento dell’accertamento anche se questo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione”.

Abbiamo ritenuto importante riportare in corsivo il testo della Circolare, perché su questa precisazione si giocheranno parecchie controversie tra i conducenti e gli organi accertatori. La stessa Circolare, per la delicatezza della materia, declina alcuni esempi operativi:

  • ammissibile l’applicazione della sospensione breve per una violazione accertata, successivamente, in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, atteso che il conducente è identificato al momento della commissione della violazione durante i rilevi del sinistro medesimo;
  • ammissibile per una violazione dell’art. 174 C.d.S. (autotrasporto) commessa in epoca precedente al controllo e accertata attraverso l’esame dei dati della carta del conducente o del disco del tachigrafo o del dispositivo di controllo, atteso che il conducente è identificato al momento dell’accertamento della violazione e della contestazione.
  • non ammissibile quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all’accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene, attualmente, per le violazioni che comportano una decurtazione dei punti della patente ai sensi dell’art. 126 bis del C.d.S. (ad esempio, le rilevazioni elettroniche).

L’ASPETTO ASSICURATIVO

La sospensione della patente, ordinaria o breve, comporta un divieto di guida per tutti i veicoli per cui quella patente è richiesta e la sua violazione costituisce un illecito ai sensi dell’art. 116 C.d.S. In sintesi, possiamo riassumere che la sospensione annulla “temporaneamente” l’abilitazione alla guida, pertanto, il conducente che circola durante il periodo di sospensione è considerato non abilitato alla guida e, in caso di sinistro, l’impresa di assicurazione è tenuta — per legge — a risarcire i danni causati a terzi, ma può successivamente esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato. Si applicherà, infatti, il secondo comma dell’art. 144 Codice delle Assicurazioni Private che attribuisce all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Deve, quindi, essere sempre verificato il testo delle esclusioni riportate in polizza e le eventuali rinunce alla rivalsa.

CONCLUSIONI

Il nuovo istituto della “sospensione breve” mira a rafforzare l’effetto deterrente nei confronti dei conducenti, prevedendo il ritiro immediato della patente che, pur avendo una durata contenuta, comporta conseguenze concrete e significativamente penalizzanti. Tuttavia, questo obiettivo rischia di essere poco efficace, perché la norma si applica solo a chi ha meno di 20 punti sulla patente, una condizione che riguarda una percentuale limitata di conducenti. A fine novembre 2024 con meno di venti punti erano appena 824.380 patenti attive su un totale di 39.484.491*.

Dal sito della Polizia di Stato  è possibile conoscere il numero delle infrazioni accertate e, prendendo in considerazione le seguenti tre fattispecie che rappresentano dei comportamenti potenzialmente molto pericolosi, emergono i seguenti dati inerenti al solo primo semestre 2025:

Questi numeri richiederebbero, per creare un effetto deterrente più significativo, l’applicazione della sospensione breve indipendentemente dal punteggio della patente, tenuto conto della durata veramente ridotta della sanzione. Inoltre, questa variazione ridurrebbe l’aggravio di lavoro per le forze dell’ordine che, in sede di accertamento, eviterebbero le verifiche nell’Anagrafe nazionale.

Considerato che questa nuova sanzione accessoria è stata introdotta con uno “spirito sperimentale”, è auspicabile che, al termine del periodo di sperimentazione, la normativa venga riesaminata alla luce dei risultati concreti ottenuti, così da valutare eventuali interventi migliorativi.

In questo contesto, sarà fondamentale garantire la più ampia diffusione mediatica delle misure adottate, affinché siano realmente conosciute da tutti i conducenti e possano svolgere pienamente la loro funzione deterrente, costituendo un ulteriore strumento per la riduzione del drammatico fenomeno degli incidenti stradali con gravi conseguenze.

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*https://www.ilsole24ore.com/art/sospensioni-brevi-e-guida-cellulare-record-ritiri-patenti-AGicX0pD

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