RISK ASSESMENT E ADEGUATEZZA

Autore: Elio Marchetti
ASSINEWS 378 – Ottobre 2025

1 – Antefatto
Crolla un’impalcatura durante la ristrutturazione di un immobile pubblico, causando danni fisici gravi. L’affidatario dell’appalto è una Scarl, non assicurata. Un subappaltatore è il responsabile del danno, ma ha una copertura assicurativa con massimale insufficiente. Le polizze dei soci della Scarl hanno l’estensione della responsabilità civile per fatto dei subappaltatori.

La loro polizza coprirà il sinistro? Abbiamo visto nel precedente articolo come legislazione e giurisprudenza siano allineate nell’attribuire la responsabilità solidale dei soci nei confronti della Scarl.

2 – Analisi
La domanda che ci poniamo in questo articolo é: la polizza RCT-O stipulata dai singoli soci della Scarl può garantire il sinistro prima che venga attribuita la responsabilità solidale? Dal punto di vista formale l’appalto prevede un rapporto diretto

Nel contratto di appalto non si configura dunque un rapporto formale di subappalto tra i soci della Scarl e l’esecutore della frazione di lavori.

3 – Casi in cui il sinistro può essere coperto
Nella pratica, la polizza può essere operativa, in assenza di esclusioni contrattuali specifiche, nei seguenti casi:

1. la società consortile, come da regolamento interno, gestisce la parte amministrativa e delibera in consiglio di affidare ai singoli soci la gestione dei lavori e il coordinamento dei subappaltatori: in questo caso il rapporto tra il socio della Scarl e il subappaltatore è diretto.

2. disgiuntamente dall’ipotesi precedente, il socio assicurato ha di fatto incaricato formalmente (per iscritto o via mail) il subappaltatore di eseguire i lavori, con istruzioni operative (es: data di inizio, termini di consegna, etc.)

3. la polizza prevede una clausola, molto diffusa nelle polizze RCT-O del settore edile, di questo tenore: “l’assicurazione comprende la responsabilità dell’assicurato derivante dalla partecipazione ad ATI e/o consorzi”.

Nei primi due casi la copertura assicurativa dovrebbe operare direttamente, anche in assenza di richiamo alla responsabilità solidale in sede di giudizio; nel terzo caso, la clausola si può prestare a diverse interpretazioni: una, riduttiva, può ritenersi un esplicito richiamo alla copertura della responsabilità solidale; un’altra, più estensiva, può ritenersi a copertura di tutte le attività svolte dall’assicurato direttamente o indirettamente nelle ATI e nei consorzi1: pertanto, la responsabilità per fatto di un subappaltatore della Scarl sarebbe assicurata.

4 – casi in cui il sinistro può essere contestato
Vediamo ora, in alternativa alle tre ipotesi sopraccitate, i casi in cui le condizioni contrattuali permettano di escludere in via diretta o presuntiva la copertura.
Per semplicità, si possono individuare due fattispecie:

l’operatività nel settore pubblico è iniziata dopo la stipulazione del contratto e l’assicurato non ne ha dato comunicazione all’assicuratore: in questo caso l’efficacia della copertura assicurativa è riconducibile agli artt. 1898 e 1926 del codice civile

l’operatività nel settore pubblico è iniziata prima della stipulazione del contratto, ma, a domanda esplicita, nel questionario precontrattuale l’assicurato ha risposto negativamente: in questo caso si applica il disposto degli artt. 1892 e1893 del codice civile2

Ora, è indubbio che l’attività nel settore pubblico comporti un rischio maggiore rispetto al settore privato, ma dal punto di vista giuridico come viene regolamentato ed applicato il contratto di assicurazione?

Negli ultimi anni, nella prassi delle polizze di responsabilità civile verso terzi (RCT-O), si è diffuso l’inserimento di clausole di esclusione standardizzate nelle condizioni generali o particolari di assicurazione, con la finalità di circoscrivere l’ambito della copertura. In questo contesto, si pone l’interrogativo se le esclusioni riferite:
i) alla partecipazione ad ATI o consorzi3
ii) alla responsabilità solidale debbano essere intese come legittime delimitazioni del rischio assicurato, oppure se possano presentare aspetti di criticità sotto il profilo della validità delle clausole contrattuali.

Tale fattore assume particolare rilievo negli appalti pubblici, in special modo quando affidati a società consortili a responsabilità limitata (Scarl), dove il principio della responsabilità solidale dei soci si intreccia alla gestione dei rapporti con i subappaltatori.

La questione non è soltanto teorica, ma assume rilievo concreto, in particolare nei casi in cui un sinistro avvenga durante l’esecuzione di un appalto e si renda necessario verificare l’effettiva operatività della polizza. Le clausole che si pongono l’obiettivo di mitigare il rischio per l’assicuratore sono le seguenti: Caso A: esclusione della copertura per partecipazione ad ATI, RTI o consorzi; Caso B: esclusione della copertura per responsabilità solidale.

4.1 – Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
Il fondamento normativo è rappresentato dagli artt. 1917 c.c. (assicurazione della responsabilità civile), 2049 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari), 2055 c.c. (obbligazione solidale tra coautori del danno) e dalle regole precontrattuali di cui agli artt. 1892-1893 c.c.. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l’assicurazione non può essere ridotta a copertura del solo “fatto accidentale”: clausole di questo tenore sono nulle, poiché escludono la colpa e la negligenza, che sono invece l’oggetto tipico della responsabilità civile4.

4.2 – Contratti standardizzati ad adesione
Sono quelli tipici delle PMI, dove l’emissione di un contratto RCT-O avviene nella maggioranza dei casi con una semplice sottoscrizione, senza acquisizione di informazioni precontrattuali (né certificato CCIAA né questionario).

Caso A: esclusione della partecipazione ad ATI e consorzi
L’esclusione della copertura per danni derivanti dalla partecipazione a raggruppamenti e consorzi può essere considerata una clausola di delimitazione del rischio, cioè una definizione dell’oggetto del contratto. In linea generale, tali clausole non richiedono approvazione specifica ex art. 1341 c.c..

Tuttavia, se la clausola ha come effetto sostanziale quello di esonerare l’assicuratore da responsabilità tipiche e prevedibili connesse all’attività dichiarata5, essa assume natura di clausola vessatoria e richiede specifica approvazione scritta.

Caso B: esclusione della responsabilità solidale
Diverso è il caso della clausola che esclude la copertura della responsabilità solidale. Tale previsione, in quanto incidente sui principi sanciti dagli artt. 1917 e 2055 c.c., non si configura come una semplice delimitazione del rischio.

Essa ricade infatti sulla funzione caratteristica della polizza, riducendone l’operatività rispetto a ipotesi di responsabilità che possono presentarsi in modo fisiologico. L’orientamento consolidato in giurisprudenza ritiene quindi tali clausole nulle, in quanto incompatibili con la causa tipica del contratto di assicurazione6.

4.3 – Contratti negoziati tra le parti: dichiarazioni dell’assicurato e rilievo sulle esclusioni
Un’ulteriore ipotesi si presenta quando, in fase precontrattuale, l’assicuratore acquisisce dal certificato CCIAA o dal questionario informazioni precise sulla partecipazione dell’impresa ad appalti pubblici, ATI o consorzi. Le domande più frequenti sono: “L’assicurato partecipa ad appalti pubblici?” “L’assicurato partecipa ad ATI e/o consorzi?”

Se l’assicurato risponde sì e l’assicuratore emette la polizza inserendo una delle due esclusioni, si presenteranno verosimilmente tre scenari dal punto di vista dell’analisi giuridica della clausola:

a) Delimitazione del rischio: se l’esclusione è chiara e coerente con la volontà delle parti7, deve essere considerata lecita;

b) Clausola vessatoria: se la clausola si limita a ridurre la copertura in modo rilevante senza alterare la causa del contratto, essa necessita di approvazione specifica8;

c) Clausola nulla: se l’esclusione incide su obblighi legali inderogabili (come la responsabilità solidale), essa è nulla, anche se accettata.

Il discrimine tra legittima delimitazione del rischio e clausole invalide passa per la coerenza con la funzione tipica del contratto:
a) l’esclusione della partecipazione ad ATI e consorzi può essere, in linea di massima, una delimitazione legittima, purché chiaramente formulata;

b) l’esclusione della responsabilità solidale, invece, si pone in contrasto con gli artt. 1917 e 2055 c.c. e deve ritenersi nulla, in quanto vanifica la causa del contratto di assicurazione;
c) le dichiarazioni rese in sede precontrattuale non sanano la nullità: al più rendono opponibile l’esclusione se si tratta di clausola vessatoria regolarmente approvata.


1 Tale clausola, elaborata da uffici legali di grandi Consorzi, presente in numerosi contratti di assicurazione, è il risultato di una negoziazione preventiva assicurato-assicuratore: in tal caso, l’interpretazione dovrebbe essere condivisa.
2 L’applicazione di tali articoli è ampiamente discussa in dottrina e giurisprudenza
3 Si rammenta che le attività di natura consortile comportano una personalità giuridica autonoma
4 Per casi recenti, si veda Cass. Civ., ordinanza n. 23762/22 depositata il 29 luglio 2022; Cass. Civ., Ordinanza 27 giugno 2023, n. 18320
5 Come nel caso dell’edilizia, n.d.r.
6 Si v. Corte di Cassazione, sentenza n. 20322 del 2012
7 Ad esempio, alla domanda specifica “L’assicurato intende garantire la partecipazione ad ATI e/o Consorzi?” questi abbia risposto negativamente
8 Ad esempio, quando l’assicuratore prevede nello stampato di polizza una o più condizioni particolari applicabili automaticamente al settore edilizia, anche in assenza di esplicito richiamo


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