GIURISPRUDENZA
Autore: Domenico Caiafa
ASSINEWS 378 – Ottobre 2025
RIPARTO NELLA GIURISDIZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI
La ripartizione è prevista dall’art. 103 della Costituzione che indica il giudice amministrativo titolare per la competenza della posizione giuridica definita “interesse legittimo” (e, in via eccezionale, anche di diritti soggettivi) laddove si deve dedurre che il Giudice Ordinario resta competente per le questioni relative ai diritti “soggettivi” con la conseguenza che le azioni, dirette ad ottenere un risarcimento danni, possono essere sottratte alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
La dottrina prevalente accoglie tale impostazione, ormai consolidata, laddove, dalla lesione di una posizione giuridica, anche se, apparentemente, soggetta al controllo del giudice amministrativo perché causata da un ente pubblico, possa derivare una quaestio di diritti soggettivi, di competenza del giudice ordinario.

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