Risk Assessment e adeguatezza
Autori: Claudio Perrella e Elio Marchetti
ASSINEWS 367 – Ottobre 2024
Antefatto
Due imprese edili, la Bianchi Snc e la Rossi Snc, avevano sviluppato una pluriennale esperienza nell’offerta di costruzioni edili a favore di pubbliche amministrazioni.
Avevano sempre operato costituendo delle ATI – associazione temporanea d’impresa – per ciascun appalto a cui avevano partecipato.
Visti gli eccellenti risultati, a novembre 2023 hanno costituito con quote paritetiche (50% ciascuna) la EPA – Edilizia Pubblica Amministrazione, società consortile a responsabilità limitata, per operare stabilmente negli appalti indetti dalla pubblica amministrazione, senza dover ricorrere di volta in volta alla costituzione di un’ ATI. In previsione dello sviluppo delle attività, sia la ditta Bianchi sia la ditta Rossi hanno rinnovato le polizze assicurative, elevando i massimali a € 3.000.000,00 per sinistro RCT e € 1.500.00,00 per la garanzia RCO e includendo l’estensione della responsabilità civile per fatto compiuto dai subappaltatori.
La EPA, che in seguito chiameremo per semplificazione con l’acronimo della forma giuri dica, ovverosia scarl, ha provveduto a stipulare una sola polizza: la responsabilità civile degli amministratori, con un massimale di € 1.000.000,00, dato che la nuova società non aveva un patrimonio elevato. Le due imprese socie erano dotate di assicurazione RCT-O.
Il sinistro
A febbraio 2024 la scarl vince un appalto per la ristrutturazione di un immobile pubblico. Durante i lavori di montaggio dei ponteggi si verifica un crollo: muore un operaio e rimangono feriti con postumi di invalidità permanente grave due passanti. I lavori di montaggio erano stati affidati a un’impresa subappaltatrice (Ge.Po Sas) che ha una polizza con massimale RCT di 1.000.000 e sottolimite RCO di € 500.000. I danni da risarcire supereranno di gran lunga il massimale della polizza RCT-O del subappaltatore. Chi pagherà gli importi eccedenti il massimale? in attesa che il giudice incaricato di svolgere le indagini accerti i fatti e attribuisca le imputazioni di responsabilità, si può gestire il caso in ottica di risk management, approfondendo aspetti di carattere giuridico ed economico:
1. I soggetti potenzialmente responsabili dei danni, sia in via diretta sia in via solidale In un appalto di opere edili sono coinvolti: il committente, il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza, l’appaltatore e i subappaltatori. In quali casi tutti questi soggetti possono essere considerati responsabili?
2. Il danno potenziale da risarcire alle tre persone che hanno subito lesioni gravissime Qual è il valore/persona attuale? Esistono riferimenti giuridici consolidati ma al momento, a parità di lesioni, esistono difformità territoriali nel calcolare il valore del danno a persona. È noto a tutti gli attori (assicurati, intermediari e sottoscrittori) qual è il valore/persona e dunque, il massimale adeguato a garantire sia il danno a singola persona sia quello per sinistro? Quali sono i criteri di calcolo del danno subito dal lavoratore dipendente? E di quello subito dai passanti?
3. Le polizze di assicurazione stipulate: la loro operatività È ormai noto che l’appaltatore sia tenuto a rispondere per il fatto compiuto dai subappaltatori. La Scarl ha dato in subappalto alla Ge.Po il montaggio dei ponteggi, ma non ha stipulato una polizza RCT-O: i soci, che in passato partecipavano agli appalti in ATI, sono invece dotati di una polizza RCT-O. Questa sarà operativa per il sinistro? Oppure, ne dovranno rispondere i soci e gli amministratori della Scarl? La polizza D&O, regolarmente in vigore, coprirà le lesioni subite dai danneggiati, qualora le polizze dei soci non siano operative?
Risk assessment retrospettivo
I casi controversi vengono generalmente commentati a conclusione di un giudizio, quando quest’ultimo abbia carattere innovativo, o quando un sinistro viene eccepito dall’assicuratore per effetto di una esclusione o di una clausola complessa, interpretandola a proprio favore. In questo caso, in cui il sinistro è recente, analizzeremo innanzitutto le attività operative e i rapporti giuridici esistenti tra i vari soggetti, come se il sinistro non fosse ancora avvenuto: è l’usuale attività di risk assessment che dovrebbe preludere alla stipulazione dei contratti, determinandone la loro proposizione in termini di adeguatezza. Infine, valuteremo il caso pratico alla luce delle coperture assicurative. Lo sviluppo di questo percorso richiederà una serie di articoli monotematici, pubblicati a frequenza mensile. L’indice sarà definito alla prossima puntata, contestualmente al prossimo articolo: “Gli attori di un appalto: ruoli, responsabilità e casistiche”.
Claudio Perrella avvocato – Studio Legale RPLT
Elio Marchetti RM consultant – ASSINEWS
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