L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE

Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 367
– Ottobre 2024

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

obblighi informativi

Ci eravamo abituati ad una perdurante decrescita annua del premio medio dei contratti RCA. Per otto anni, dal 2014 fino al 2022, c’è stata una costante diminuzione; poi dal 2022 il premio medio ha ricominciato a crescere: da giugno 2022 a giugno 2024 è salito più del 14% raggiungendo 403 €. Probabilmente questa corsa al rialzo non è ancora conclusa.

Le imprese hanno forse la necessità di compensare – attraverso un maggior premio medio del ramo RCA – i crescenti costi dei sinistri causati dall’aumento dei prezzi dei ricambi, lievitati a seguito del fenomeno inflazionistico che negli ultimi tre anni ha modificato gli equilibri economici del nostro paese.

Il grafico a fianco, pubblicato dall’Ivass nel suo bollettino periodico Iper, è significativo dell’impatto che il fenomeno dei premi RCA in crescita sta creando al mercato assicurativo e non solo.

Premi sempre più elevati anche per le polizze CVT e property a causa degli ingenti danni ai beni assicurati prodotti da eventi naturali, ormai frequenti e purtroppo in alcuni casi anche devastanti.

Come influisce questo fenomeno sugli intermediari e sulla loro relazione con i clienti? E di conseguenza sul rispetto delle regole della distribuzione assicurativa? In altre parole: come stanno reagendo gli intermediari per fronteggiare i significativi aumenti dei prezzi dell’assicurazione obbligatoria RCA?

Continuano a gestire la relazione con i clienti attraverso la consulenza? Oppure, in presenza di questa tensione sui prezzi gli agenti, i broker e gli altri distributori abbandonano, se pur temporaneamente, l’offerta consulenziale per offrire, sulla sola logica del prezzo, garanzie di polizza meno estese per contenere i costi del contratto entro il budget di spesa del cliente?

Ben sapendo che la trattativa di vendita focalizzata esclusivamente sul prezzo fa diminuire la qualità del prodotto offerto, col rischio concreto di concludere un contratto non adeguato alle necessità del cliente. Situazione questa che determina un disallineamento normativo: il contratto non dovrebbe essere concluso se non è coerente con le esigenze dell’assicurato.

Non solo è un obbligo normativo, ma fa parte del comportamento etico-professionale che ogni intermediario deve osservare.

Come proporre un contratto RCA di qualità elevata
Vediamo allora come è possibile transitare dalla relazione con il cliente basata sul prezzo a quella imperniata sulla qualità del contratto. Gli assicurati hanno difficoltà a percepire – in assenza della guida esperta dell’intermediario – le differenze tra una polizza RCA con contenuti e garanzie correlate alle sue esigenze, e un’altra conclusa solo con l’ottica della minor spesa.

La polizza RCA è infatti considerata una commodity, ossia un prodotto facilmente intercambiabile in termini di prezzo e di qualità con quelli analoghi di altre imprese e ciò induce alla ricerca del minor premio reperibile sul mercato. Ma non è così.

Il contratto RCA gode di alcune particolari caratteristiche che lo rendono unico nel panorama assicurativo italiano.
La normativa infatti prevede i seguenti obblighi:

Obbligo di assicurare “qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia”

Obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione

Obbligo di risarcire il terzo danneggiato senza poter opporre clausole contrattuali di esclusione o limitazione

L’obbligo risarcitorio a carico dell’impresa assicuratrice, è proprio il punto da cui iniziare l’attività consulenziale dell’intermediario. Cerco di essere più chiaro. L’impresa di assicurazione può inserire nelle condizioni di polizza una serie di esclusioni – totali o parziali – che limitano l’estensione delle garanzie del contratto.

L’impresa deve però – in caso di sinistro – risarcire il terzo danneggiato senza opporre limitazioni derivanti da clausole contrattuali, salvo il suo successivo diritto ad esperire l’azione di regresso nei confronti dell’assicurato nei casi consentiti e previsti nelle condizioni di polizza.

Per evitare eventuali richieste di rimborso che l’impresa può formulare all’assicurato (proprietario e/o conducente) è possibile prevedere nel contratto RCA una rinuncia espressa – per alcuni casi – a rivalersi su quanto risarcito.

La qualità di una polizza RCA si valuta quindi in base all’estensione della o delle clausole che non permettono all’impresa di esercitare l’azione di regresso ove si realizzino determinate circostanze.

Esclusioni o limitazioni di garanzia nel contratto RCA
Penso che possa essere utile un breve riepilogo delle principali esclusioni contrattuali, comuni pressoché a tutte le imprese di assicurazione.

L’assicurazione non opera:

se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore

in caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive

se il sinistro è stato causato da dolo del conducente

in caso di sinistro avvenuto durante la partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati dall’assicurato

per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se al fianco dell’allievo non vi è una persona abilita¬ta alla funzione di istruttore

per il veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio stesso è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni di legge

per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione

se l’utilizzo del veicolo è difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l’assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto

nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ed è stato sanzionato

se il veicolo non è in regola con la revisione periodica

per il veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l’osservanza delle regole del Codice della strada Alcune di queste esclusioni sono tassative, ossia in ogni caso l’impresa, dopo aver risarcito il terzo danneggiato, può esercitare l’azione di regresso nei confronti del contraente e/o del conducente.

Altre invece possono essere oggetto di rinuncia alla rivalsa: l’impresa cioè rinuncia a rivalersi sull’assicurato di quanto abbia dovuto pagare al terzo a causa di uno dei motivi elencati.

La rinuncia alla rivalsa da parte dellimpresa assicuratrice
L’impresa può rinunciare o limitare l’azione di regresso a titolo gratuito o dietro pagamento di un premio aggiuntivo.

Se i danni da risarcire ai terzi rientrano in una delle esclusioni elencate e in polizza è operante la clausola di rinuncia alla rivalsa a tale titolo (ad esempio per guida in stato di ebbrezza) l’impresa – in caso di sinistro – non può recuperare dall’assicurato o dal conducente le somme pagate a titolo di risarcimento.

Solitamente la clausola (o le clausole, in quanto possono essere più di una) sono a titolo oneroso, e la sua (loro) contrattualizzazione e il relativo onere definisce la qualità del contratto RCA. La presenza in polizza della rinuncia alla rivalsa da parte dell’impresa – ove si verifichi un sinistro in presenza di una delle circostanze elencate – qualifica l’operato dell’intermediario, anche se fa lievitare il premio.

La rinuncia alla rivalsa può riguardare i seguenti casi:

• se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato

• guida da parte di conducente che abbia già sostenuto con esito positivo l’esame, ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente, purché questo venga entro (…) giorni

• guida con patente scaduta, ma rinnovata entro (…) giorni successivi

• per danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione

• se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope e sia stato sanzionato

• mancata revisione del veicolo assicurato (solitamente nel limite massimo di un certo numero di mesi dalla data indicata sulla carta di circolazione)

• guida di veicoli da parte di figli minori od incapaci per legge, all’insaputa o contro la volontà dell’assicurato

• se il veicolo, di proprietà di un ente o una società, è stato dato in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali:
se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni
se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificato

La clausola o le clausole possono essere di rinuncia totale alla rivalsa, nel senso che l’impresa rinuncia a richiedere il rimborso all’assicurato (contraente e/o conducente) del risarcimento pagato ai terzi danneggiati oppure può limitare l’esercizio del diritto di rivalsa fino ad un importo massimo predefinito contrattualmente (ad esempio fino a 500 o a 5.000 €).

Conclusione
Se l’offerta di una polizza auto si focalizza sulle garanzie (e quindi sulla qualità), anziché sul prezzo, l’intermediario assume, nei confronti del suo cliente, il ruolo del consulente. Questo, così come ho già avuto modo di scrivere in precedenti articoli, è il vero ed unico ruolo di un agente o di un broker.

Lo prescrivono la normativa e l’insieme di principi etici che regolano il comportamento professionale di un intermediario assicurativo. Consulenza per soddisfare le esigenze del cliente, non vendita basata esclusivamente sul prezzo. Ci aiuta in questo anche la normativa del contratto base RCA.

L’accesso al tanto discusso Preventivass può essere utile nel percorso consulenziale che l’intermediario gestisce con il cliente per evidenziare vantaggi e peculiarità di una offerta personalizzata e mirata.

Il preventivatore pubblico infatti non solo presenta in genere – per il contratto base RCA – prezzi più elevati (notizia resa nel mese di luglio 2024 in occasione della Relazione annuale dell’Ivass) rispetto a quelli che l’intermediario può offrire con contratti alternativi, ma le clausole di esclusione della rivalsa non sempre sono concesse, sono piuttosto limitate e comunque sono sempre a pagamento.


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