RCA
Una legislazione intermittente le ha di volta in volta incluse ed escluse dall’obbligo assicurativo: ma alcune norme suscitano dubbi di legittimità comunitaria
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 367 – Ottobre 2024
1.Una scia di sangue
L’estate appena trascorsa ha fatto registrare dalle cronache una drammatica concentrazione di tragici eventi causati dalla circolazione di macchine agricole. Il 12 agosto, in provincia di Teramo, un uomo riportò lesioni gravissime dopo che l’autoveicolo da lui condotto si scontrò frontalmente con un trattore agricolo il quale, sulla strada, circolava con agganciato un aratro1.
Il giorno di Ferragosto, in provincia di Cremona, il conducente di un trattore, nell’eseguire una manovra in retromarcia, investì ed uccise il proprio padre2. Una settimana dopo un bimbo di soli quattro anni fu arrotato e ucciso dalle ruote di un rimorchio trainato da un trattore3. Il 24 agosto la morte miete un’altra vittima in provincia di Asti: in questo caso è una donna, anch’essa schiacciata dal rimorchio di un trattore, impiegato ad pompam durante una festa nuziale4.
A parte il primo di questi tragici eventi, avvenuto su una strada pubblica, tutti gli altri sono accomunati da drammatiche affinità:
a) la morte è stata causata non da uno scontro, ma da un ribaltamento del mezzo agricolo;
b) il fatto è avvenuto in un campo agricolo o comunque in un’area privata;
c) in un paio di casi la macchina agricola era usata non per la lavorazione della terra, ma come elemento folkloristico nell’ambito di festeggiamenti privati.
Aggiungasi che in uno dei casi sopra elencati il trattore era condotto da un minorenne. Questi episodi rappresentano la punta di un iceberg poco noto, e studiato ancora meno. Mentre il dibattito sulle morti causate da sinistri stradali e sulla sicurezza stradale è ampio e approfondito, molto minore è l’attenzione dedicata al tema dei sinistri causati da macchine agricole: sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dei manovratori o dei lavoratori agricoli.
Il tasso delle persone decedute per infortuni sul lavoro nel settore agricolo (0,52%) è quasi triplo rispetto a quello registrato nel settore industriale (0,18%), e la prima causa di morte risulta proprio la perdita di controllo della macchina agricola impiegata dalla vittima (53,8%)5.
Che tutela civilistica accorda la legge alle vittime di questo tipo di sinistri? In particolare, si applicheranno nei casi come quelli sopra descritti le norme sull’assicurazione r.c.a.? E quid iuris se il sinistro non è avvenuto su una strada pubblica, ma in un fondo agricolo? Proviamo a rispondere a questi quesiti.
2. Le macchine agricole
L’art. 57, primo comma, cod. strad. definisce le macchine agricole come “macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali”.
Le macchine agricole non sono necessariamente e tutte dotate di motore. La legge le divide infatti in due categorie: “semoventi” e “trainate”.
Le prime (semoventi) si dividono in trattori, macchine operatrici ad un asse e macchine operatrici con più di un asse [art. 57, comma 2, lettera (a), cod. strad.]; le seconda (trainate) in macchine operatrici e rimorchi. La distinzione rileva perché mentre per i trattori è consentita la velocità massima su strada di 40 km/h, alle macchine operatrici non è consentita una velocità superiore a 15 km/h, oltre le giaculatorie degli automobilisti eventualmente incolonnati dietro di esse.
La medesima norma appena ricordata (art. 57, comma primo, cod. strad.) consente la circolazione su strada sia delle macchine semoventi, sia delle macchine trainate, ma solo per determinati scopi:
a) per il proprio trasferimento;
b) per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario;
c) per il trasporto per conto delle aziende suddette di addetti alle lavorazioni;
d) per il traino o il trasporto di attrezzature destinate alla esecuzione delle suddette attività.
Cominciamo dunque col rilevare che le macchine agricole non possono circolare su strade per fini diversi da quelli sopra indicati: e dunque non scopi folkloristici, manifestazioni sportive o religiose, comizi, cortei e simili6.
Aggiungiamo subìto tuttavia che ai fini assicurativi, come si dirà tra breve, è questione irrilevante chiedersi dove possano e dove non possano circolare le macchine agricole.
L’obbligo di assicurazione sussiste infatti sia nel caso in cui il trattore circoli su strada nei casi in cui ciò è consentito; sia nel caso. in cui il trattore circoli su strada al di fuori dei casi in cui ciò è consentito; sia nel caso di circolazione su aree private.
L’unica differenza è che, nel caso di circolazione non consentita su strada, l’assicuratore potrebbe avere diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato, se nel contratto fosse inserita una clausola che escluda la copertura nel caso di uso del veicolo in modo non conforme alle prescrizioni del codice della strada7.
3. L’obbligo di assicurazione
Chi mette in circolazione una macchina agricola ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della r.c.a.? Tale questione ha conosciuto una storia normativa travagliata. L’art. 5 della vecchia l. 24.12.1969 n. 990 esentava dall’obbligo di assicurazione le macchine agricole.
3.1. L’esenzione durò cinque lustri, finché fu abrogata dall’art. 130 d. lg. 10.9.1993 n. 360, che modificò in parte qua l’art. 237 cod. strad. e stabilì che a decorrere dal 1° ottobre 1993 anche le macchine agricole fossero soggette all’obbligo di assicurazione. Il codice delle assicurazioni (d. lgs. 7.9.2005 n. 209) mantenne fermo questo obbligo, ma nello stesso tempo ne consentì la deroga al Governo.
Infatti il testo originario dell’art. 122, comma 1, ultima parte, cod. ass., delegificando la materia, demandò ad un decreto del ministro delle attività produttive, su proposta dell’Isvap (oggi IVASS), l’individuazione delle tipologie di veicoli esclusi dall’obbligo.
In attuazione di tale delega fu emanato il d.m. 1° aprile 2008 n. 86, il quale però all’art. 3 non fece altro che ripetere (inutilmente) la formula dell’art. 122, comma 1, cod. ass., senza individuare alcuna categoria di veicoli esclusi dall’obbligo assicurativo8.
Va sottolineato che l’assenza totale nell’art. 122 cod. ass. di ogni e qualsiasi criterio per l’esercizio della delega da parte del ministro per lo sviluppo economico fanno della norma in esame una ipotesi di delegificazione in bianco, in netto contrasto sia col disposto dell’art. 17, comma 2, l. 23 agosto 1988 n. 400, sia con le previsioni in tema di testi unici dettate dall’art. 20 l. 15 marzo 1997 n. 59, come modificato dall’art. 1 della stessa legge contenente la delega per la redazione del codice delle assicurazioni (l. 29 luglio 2003 n. 229).
3.2. In ogni caso la facoltà dell’esecutivo di escludere taluni veicoli dall’obbligo di assicurazione non può ritenersi illimitata. La Corte costituzionale infatti, chiamata a valutare la conformità a costituzione dell’art. 5 l. 990/69, nella parte in cui escludeva le macchine agricole dall’obbligo di assicurazione, ha sì ritenuto infondata la questione, ma solo sul presupposto che l’esclusione delle macchine agricole fosse “non irrazionale” a causa del “limitato pericolo da esse rappresentato”, in quanto destinate a circolare prevalentemente su aree diverse dalle strade pubbliche.
Una qualsiasi esclusione dall’obbligo assicurativo, dunque, sarebbe conforme a Costituzione (sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza) solo a condizione che ad essa si pervenga “non arbitrariamente né apoditticamente”, ma sulla base della valutazioni di una pluralità di profili che concorrano a configurare la diversa, peculiare posizione dei veicoli esclusi dall’obbligo rispetto a tutti gli altri (Corte cost., 21.11.1979 n. 132, in Foro it., 1980, I, 12).
Ovviamente sarà appena il caso di ricordare che nei 45 anni che ci separano dalla decisione della Consulta appena ricordata è successo qualcosa: l’intervento del legislatore comunitario. La Direttiva 2009/103, così come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (v. infra), stabilisce infatti che ogni veicolo a motore senza guida di ro taie debba essere assicurato contro i rischi della responsabilità civile, quale che sia l’area in cui venga utilizzato: pubblica o provata, strada o campagna. S’intende perciò che l’argomento speso mezzo secolo fa dalla Corte costituzionale per ritenere “non irragionevole” l’esclusione delle macchine agricole dall’obbligo assicurativo oggi non ha più alcun peso.
L’esclusione infatti fu detta “non irragionevole” sul presupposto che le macchine agricole fossero destinate a circolare fuori dalle strade; oggi per contro il diritto comunitario non dà alcun rilievo al luogo di circolazione, al fine di escludere l’obbligo assicurativo.
La conclusione è che una esclusione per questi mezzi dell’obbligo assicurativo non sarebbe compatibile col diritto comunitario.
4. La circola zione su fondi agricoli
Quid iuris se un trattore investe una persona mentre ara un campo? Succede che:
-) la vittima ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. del trattore, se ve n’è uno;
-) se il trattore non è assicurato, la vittima ha azione diretta nei confronti ti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ex art. 283 cod. ass.;
-) in quest’ultima ipotesi, l’impresa designata – risarcita la vittima – avrà azione di regresso nei confronti del proprietario del vettore e del suo conducente, tenuti in solido al rimborso.
Questa disciplina è il punto d’approdo di una lunga storia, che qui dobbiamo ripercorrere nei suoi snodi essenziali. Nel testo originario, l’art. 122 cod. ass. (così come l’art. 1 l. 990/69) stabiliva che presupposto per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo contro i rischi della r.c.a. è la messa in circolazione d’un veicolo a motore su “strade di uso pubblico od aree a queste equiparate”.
Il requisito era dunque molto importante sotto due aspetti:
(a) sul piano contrattuale, la sussistenza di esso era necessario per far scattare il dovere di stipulare il contratto di assicurazione;
(b) sul piano della posizione del terzo danneggiato, esso era necessario per rendere applicabile a quest’ultimo l’intera disciplina di cui agli artt. 122 e ss. cod. ass..
Se infatti un sinistro fosse avvenuto su un’area privata non equiparabile a quelle pubbliche, il danneggiato non avrebbe avuto l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, né avrebbero trovato applicazione mille altre norme in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., quand’anche il veicolo che aveva causato il danno fosse stato regolarmente assicurato, e sinanche nell’ipotesi in cui l’assicuratore del responsabile avesse accettato di estendere la garanzia ai danni avvenuti su aree private.
Infatti, tale estensione della copertura assicurativa avrebbe avuto efficacia solo nei rapporti tra le parti del contratto di assicurazione, ma non avrebbe potuto essere invocato dal terzo danneggiato, salvi i rari casi in cui ricorressero i presupposti dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.9.
4.1. Sorsero così infinite discussioni per stabilire quali fossero le “aree equiparate alle strade pubbliche”, perché da tale qualifica dipendeva spesso la sorte del credito del terzo danneggiato. La questione fu risolta dalla Corte di cassazione con una interpretazione molto ampia della legge, che equiparava alle strade pubbliche qualsiasi area sulla quale si svolgeva di fatto una circolazione indiscriminata10.
Ma naturalmente anche questa pur larga interpretazione lasciava sempre la porta aperta ai dubbi: sarà un’area equiparabile alla strada pubblica, ad esempio, l’area privata di sosta o manovra destinata a ricevere clienti e fornitori di un’attività d’impresa (esercizio commerciale, opificio, cava, ecc.)? Alcune decisioni lo ammisero, sul presupposto che si trattava di aree “aperte a un numero indeterminato di persone pur se appartenenti a una o più categorie specifiche”11.
Altre decisioni, al contrario, lo negarono, sul presupposto che non potesse ritenersi “area di uso pubblico” quella il cui accesso era riservato solo a determinate categorie di persone12.
4.2. A risolvere la questione intervenne la Corte di Lussemburgo, anche se bisogna ammettere che la giurisprudenza nostrana ci ha messo un po’ di tempo ad accorgersene.
Anche la normativa comunitaria in tema di assicurazione r.c.a., infatti, sul punto della sussistenza dell’obbligo assicurativo nel caso di circolazione su aree private era ambigua: anzi, più ambigua della legislazione italiana, che era restrittiva ma non ambigua. Infatti, l’art. 3 della Direttiva 2009/103, il quale prevede l’obbligo degli Stati membri di introdurre nei propri ordinamenti l’obbligo di assicurazione della r.c.a., fu redatto in modo non conforme nei vari formati linguistici.
Mentre il testo italiano imponeva l’obbligo assicurativo nel caso di “circo lazione” dei veicoli (e così anche il testo francese, tedesco, spagnolo, greco), il testo inglese imponeva l’obbligo di assicurazione nel caso di uso del veicolo (e così anche la traduzione bulgara, ceca, estone, finlandese, lettone, maltese, slovena e slovacca della Direttiva).
La differenza non era di poco conto, perché si può usare un veicolo anche senza farlo circolare. A sciogliere i dubbi intervenne la Corte di giustizia, con un set di tre decisioni.
4.3. Con la sentenza Corte giust., 04-09-2014, in causa C-162/13, Vnuk, si stabilì:
a) che la Direttiva 2009/103 ha lo scopo di garantire la più alta tutela possibile alle vittime di sinistri stradali, a va interpretata in coerenza con questo scopo;
b) che lo scopo della maggior tutela possibile delle vittime resterebbe frustrato, se queste non potessero rivolgersi ad un debitore solvibile (assicuratore o impresa designata) per il solo fatto che il sinistro sia avvenuto su un’area privata.
Quel che unicamente rileva per il diritto comunitario, dunque, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo assicurativo (rectius, ai fini dell’insorgenza per gli Stati membri dell’obbligo di introdurre norme che impongano l’obbligo di assicurazione) è che il veicolo venga usato in modo “conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo” (sentenza Vnuk, cit., § 56).
4.4. Con la successiva sentenza Corte giust. 20.12.2017, in causa C-334/16, Nunez Torreiro, si stabilì che è soggetto alla disciplina della r.c.a. il sinistro consistito nel ribaltamento di un mezzo mile litare avvenuto durante un’esercitazione militare in aperta campagna, su un terreno non destinato alla circolazione di veicoli a ruote.
4.5. La successiva sentenza di Corte giust. 4.9.2018, in causa C-80/17, Fundo de Garantia, stabilì che gli Stati membri hanno l’obbligo di imporre la stipula dell’assicurazione r.c.a. anche per i veicoli fermi su un terreno privato e che il proprietario non ha più intenzione di usare, se efficienti ed in condizione di circolare”.
4.6. Tale principio fu infine ribadito da Corte giust. 15.11.2018, in causa C-648/17, Baltic, la quale ha affermato che “le direttive comunitarie in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a. vanno interpretate nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera del suddetto veicolo, urti e danneggi il veicolo parcheggiato accanto ad esso”.
4.7. Conclusione: per il diritto comunitario se un trattore ara un campo; se un trattore è fermo in un capannone in un’azienda agricola; se un trattore si sposta su una strada pubblica o privata, sono circostanze irrilevanti ai fini dell’obbligo assicurativo: in tutti e tre i casi il proprietario ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione della r.c.a..
Tale obbligo viene meno solo se il trattore è usato per uno scopo diverso da quello per cui è concepito: ad es., per generare la forza motrice necessaria ad azionare un macchinario esterno13.
4.8. Questi princìpi, come s’è visto affermati dalla corte di Lussemburgo sin dal 2014, vennero alfine recepiti dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza Cass. civ., sez. un., 30.7.2021 n. 2198314.
5. Cortocircuito normativo
È a questo punto che il legislatore nazionale, nell’arco di quaranta giorni, tira fuori due provvedimenti normativi che innescano un bel cortocircuito giuridico: vediamone i termini. Dopo gli interventi della Corte di giustizia sopra ricordati, la Commissione ed il Parlamento europeo decisero di modificare la Direttiva 2009/103.
Non ve n’era bisogno, perché le sentenze della Corte di giustizia sono fonti del diritto comunitario, che non potrebbe essere interpretato in senso difforme da quanto stabilito dalla Corte.
Ma tant’è: con Direttiva 2021/211815 del 24.11.2021 si introdussero due rilevanti modifiche:
-) da un lato si stabilì che gli Stati membri dovessero imporre l’obbligo di assicurazione per “l’uso”, e non nel caso di “circolazione”, d’un veicolo a motore;
-) dall’altro lato però si accordò agli Stati membri la facoltà di escludere l’obbligo assicurativo per i veicoli la cui circolazione non è consentita sulle strade pubbliche (art. 3 Direttiva 2009/103, come modificato dalla Direttiva 2021/2118).
La Direttiva 2021/2118 è stata recepita con d. lgs. 22 novembre 2023, n. 184, il quale ha modificato l’art. 122 cod. ass.. Oggi la nuova norma recita: “sono soggetti all’obbligo di assicurazione i veicoli [omissis], qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”.
E qui nascono i problemi: perché una macchina agricola non è un mezzo di trasporto; perché il suo scopo non è trasportare, ma eseguire lavorazioni agricole; perché un capzioso ermeneuta potrebbe arrivare a sostenere che un trattore impiegato per scopi folkloristici o “festaioli” non è usato in modo conforme al suo scopo; quindi non v’è obbligo di assicurazione; quindi eventuali vittime della circolazione di quel mezzo non hanno azione diretta nei confronti dell’impresa designata.
5.1. Quaranta giorni dopo il d. lgs. 184/23, il Governò emanò il c.d. “Decreto Milleproroghe” (d.l. 30.12.2023 n. 215, conv. nella l. 23.2.2024 n. 18).
L’art. 8, comma 10-ter, di tale decreto, stabilì che, “in deroga all’articolo 122 cod. ass.”, fino al 30 giugno 2024 le macchine agricole indicate all’articolo 57 cod. strad. “sono soggette all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.
5.2. Orbene, il coordinamento tra l’art. 122 cod. ass., come novellato dal d. lgs. 184/23, e l’art. 8, comma 10 ter, del Decreto Milleproroghe è davvero un bell’esempio di aporìa zenoniana. Il d. lgs. 184/23, infatti, come s’è detto, ha recepito la Direttiva 2021/2118.
La Direttiva 2021/2118 ha stabilito che il luogo dove circola un veicolo (strada, autostrada, campagna, montagna, palude, pack artico) è irrilevante ai fini dell’obbligo assicurativo: e tale principio è stato espressamente recepito dall’art. 122, comma 1 bis, del novellato codice delle assicurazioni.
Dunque un trattore che ara un campo è soggetto all’obbligo di assicurazione. Il d.l. 215/23, tuttavia, ha ritenuto di escludere l’obbligo assicurativo delle macchine agricole per sei mesi: dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, nel caso di circolazione su aree diverse dalle strade pubbliche: dunque per il decreto Milleproroghe un trattore che ara un campo non è soggetto all’obbligo di assicurazione.
Ora, è ben vero che la Direttiva 2009/103 lascia agli Stati membri la facoltà di escludere dall’obbligo assicurativo alcuni tipi di veicoli. Ma questa facoltà può essere esercitata solo per “i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato, conformemente al diritto nazionale” (art. 5, comma 3, Direttiva 2009/103).
Ma la circolazione delle macchine agricole su strade pubbliche, come s’è visto nell’incipit del presente articolo, è espressamente consentita dall’art. 57 cod. strad., che non è stato modificato.
6. E le vittime?
La conclusione obbligata è questa: se il legislatore avesse voluto esonerare i trattori in circolazione su fondi agricoli dall’obbligo di assicurazione, avrebbe dovuto dapprima vietarne la circolazione su strade pubbliche. Non avendolo fatto, l’esonero previsto dall’art. 8, comma 10-ter, d.l. 215/23 è contrario al diritto comunitario.
Ora, tra il 31.12.2023 e il 30.6.2023 si saranno sicuramente verificati sinistri con danni alla persona causati da macchine agricole operanti in aree diverse dalla strada pubblica. Le vittime di questi sinistri potranno agire nei confronti dell’assicuratore del mezzo o, se mancasse, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia? È un problema enorme.
6.1. Taluno potrebbe pensare: l’art. 8, comma 10- ter, del d.l. 215/23 è comunitariamente illegittimo; le norme contrarie al diritto comunitarie debbono essere disapplicate dal giudice senza investire previamente la Corte costituzionale; dunque la vittima può citare direttamente in giudizio l’assicuratore o l’impresa designata, chiedendone la condanna previa disapplicazione della norma illegittima.
In realtà la questione non è così semplice. La disapplicazione della norma interna contrastante con quella comunitaria è consentita infatti quando un privato invochi un diritto, attribuito dal diritto comunitario, nei confronti dello Stato o di una pubblica amministrazione.
Ma l’assicuratore della r.c.a. o l’impresa designata non sono “pubbliche amministrazioni”, anche se svolgono un pubblico servizio. La lite promossa dalla vittima d’un sinistro nei loro confronti è una lite tra privati, e nelle liti tra privati, secondo la Corte di giustizia, la disapplicazione della legge nazionale non è consentita.
“Se uno Stato membro – ha osservato la Corte di giustizia – non dà attuazione ad una direttiva comunitaria in materia di assicurazione della r.c.a., la norma interna o la clausola in contrasto con la direttiva comunitaria non può essere disapplicata dal giudice nazionale, dal momento che la disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria è consentita solo nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, e non nelle liti tra soggetti privati. In tale ipotesi, pertanto, il giudice nazionale dovrà in primo luogo cercare un’interpretazione del diritto interno conforme a quello comunitario; ove ciò non sia possibile, la disapplicazione del diritto interno deve escludersi, altrimenti si attribuirebbe alla Direttiva un’efficacia verticale che non può avere” (Corte giust. UE, 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith c. Meade).
O dunque? Se il responsabile è insolvente? Alla vittima resta una sola possibilità: l’azione di danno nei confronti dello Stato, per incompleta attuazione della Direttiva 2021/2118, e pretendere dallo Stato quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dall’assicuratore della r.c.a., se vi fosse stato. Una socializzazione, insomma, dei costi derivanti dall’insipienza del legislatore.
A quando un’assicurazione obbligatoria contro i rischi causati da decreti legge avventati?
1 Notizia riferita da www.iltrafiletto.it.
2 Notizia riferita, tra gli altri, da www.adnkronos.com.
3 Notizia riferita, tra gli altri, da www.corriere.it.
4 Notizia riferita, tra gli altri, da www.corriere.it
5 Dati forniti da https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2024/06/05/sicurezza-in-agricolturainfortuni-in-calo-ma-ancora-troppi-i-decessi/83975.
6 Le immagini che tutti abbiamo visto di manifestazioni a fini politici o sindacali, consistenti in lunghi cortei di trattori, svelano quanto sentito sia il rispetto delle leggi nel nostro Paese, e con quanto zelo vengano fatte osservare dalle autorità preposte.
7 E’ superfluo aggiungere che nessuna delimitazione del rischio potrebbe mai essere opposta dall’assicuratore al terzo danneggiato, giusta la previsione dell’art. 144 cod. ass..
8 L’art. 3 d.m. cit. riproduce l’art. 2 del d.p.r. 24.11.1970 n. 973, che fu il regolamento di attuazione della l. 990/69.Curiosamente, però, il d.p.r. 973/70 non è stato abrogato dall’art. 354 cod. ass., sicché l’art. 3 d.m. è una perfetta ed inutile duplicazione normativa.
9 Cass., sez. III, 13-02-1998, n. 1561, in Arch. circolaz., 1998, 576; Cass., sez. III, 21-04-1997, n. 3426, in Foro it. Rep. 1997, Assicurazione (contratto), n. 171; Cass., sez. III, 27-12-1991, n. 13925, in Giust. civ., 1992, I, 2745.
10 Si ricordi che per l’art. 2, comma 1, c.d.s. “strada” è l’area di uso pubblico destinata alla circolazione di veicoli, pedoni ed animali.
11 Cass. 11.6.2012 n. 9441, inedita; Cass., sez. III, 11-04-2000, n. 4603, in Assicurazioni, 2000, II, 2, 228; Cass., 25-08-1989, n. 3785, in Arch. circolaz., 1989, 1024.
12 Trib. Milano 26.1.1995, ivi, 1996, I, 474; Trib. Roma, 11-12-1986, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1987, 480; Trib. Milano, 10-03-1986, in Resp. civ., 1986, 319; Trib. Palermo, 01-12-1983, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1984, 706; Trib. Roma, 19-09-1984, in Assicurazioni, 1985, II, 2, 118; Trib. Verbania 2.12.1982, in Assicurazioni, 1983, II, 2, massima 118.
13 Per una ipotesi di questo tipo si veda Corte giust. 28.11.2017, Rodrigues de Andrade, in causa C-514/16.
14 In ASSINEWS 2021, nr. 334, p. 21
15 Sulla quale si veda ASSINEWS 2024, nr. 360, p. 12.
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