Lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24920 pubblicata il 17 settembre 2024 soffermandosi sul portato normativo dell’Art. 1227 del Codice Civile

Mario Riccardo Oliviero

IL CASO

Il passeggero di un veicolo chiamava in causa la Compagnia del vettore ai sensi dell’Art. 141 del Codice delle Assicurazioni private dopo aver riportato lesioni a seguito di un sinistro da circolazione stradale.

L’ORDINANZA

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello attribuirono alla vittima un concorso di colpa del 50%, per avere accettato di lasciarsi trasportare da persona di cui era evidente lo stato di ebbrezza. Avverso le sentenze di merito, l’attore soccombente ricorreva in Cassazione con motivi dichiarati improcedibili dalla Suprema Corte a conferma delle sentenze di primo e secondo grado.

LE MOTIVAZIONI

Contestando le sentenze di merito, il trasportato eccepiva in Cassazione che non era stato provato da nessuna corte che il sinistro fosse stato provocato dallo stato di alterazione psico fisica causato da un tasso alcolemico elevato del guidatore, invece che da altre cause esclusive e/o concorrenti. Il passeggero evidenziava, soprattutto, che nessuna prova dimostrava che lo stato di ebrezza del conducente fosse così evidente da essere colto dal trasportato per consentire di valutare, secondo i principi di sicurezza e cautela, i possibili rischi per considerare la possibilità di non salire in auto per evitare eventuali pericoli.

In Italia il trasportato è tutelato dall’Art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private che prevede sempre e comunque un risarcimento a suo favore indipendentemente dalla dinamica e dalle responsabilità dei conducenti: «Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro […] a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».

Rispetto, invece, alla graduazione di eventuali responsabilità del trasportato si fa sempre riferimento all’Art. 1227 del Codice Civile quale concorso del creditore nella causazione dell’evento:  «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza».

Sulla scorta di questi presupposti e coordinando la normativa italiana con quella europea, che è primaria, in tutti gli Stati dell’Unione, la Corte di Cassazione conclude che il grado di colpa del passeggero che accetta di salire in auto come trasportato su un veicolo guidato da un conducente in stato di ebbrezza è un apprezzamento che deve essere riservato ai soli giudici di merito in base all’istruttoria svolta, ed è, evidentemente, insindacabile dai giudici di legittimità.

«La materia dell’assicurazione r.c.a. è armonizzata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009. Il XXIII Considerando di tale Direttiva ricorda che obiettivo del legislatore comunitario è includere tutte le persone trasportate nei benefìci assicurativi (salvo ovviamente il caso di circolazione consapevole su un veicolo di provenienza illegale), e che questo obiettivo verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell’incidente».

Il medesimo Considerando XXIII aggiunge che «un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d’intossicazione del conducente», e che «l’obiettivo di dissuadere i conducenti dall’agire sotto gli effetti dell’alcol (…) non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici». Resta salva, però, la responsabilità dei passeggeri di veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza «secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico».

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