Assicurazioni ramo vita. Importante sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 24951 del 21 agosto 2023) che fa chiarezza sul tema beneficiari.  

di Francesco Sottile

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius“: questo stabilisce in definitiva la sentenza della Corte, chiamata ad esprimersi in giudizio a seguito di una controversia nata fra gli eredi di due polizze assicurative vita.

Il Fatto

Nel caso in questione, i 7 eredi legittimi della defunta – tutti parenti di III grado – assumevano che la ripartizione delle polizze dovesse avvenire fra i 7 eredi legittimi (ossia solo quelli da ritenersi tali per chiamata diretta), con esclusione di un parente di 4° grado della “de cuius”. In particolare, le ricorrenti affermavano che per eredi legittimi “debbono intendersi soltanto quelli individuabili ex lege e direttamente sulla base dell’espressa e chiara previsione generale dell’art. 565 cod. civ., che usa il termine “nell’ordine”, così enunciando un canone generale in forza del quale il parente più prossimo esclude il più remoto”.

La decisione della Corte di cassazione

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