DAL 9/11 OPERATIVE LE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI STOCCAGGI DI RESIDUI
di Vincenzo Dragani
Impianti di gestione rifiuti chiamati dal 9 novembre 2022 ad adeguarsi al nuovo quadro delle norme tecniche di prevenzione incendi ridisegnato dal decreto ministeriale 26 luglio 2022. Con l’entrata in vigore del regolamento (in Gu dell’11 agosto 2022 n. 187) da un lato scatta l’obbligo per le attività in partenza di rispettare nuove regole verticali e dall’altro scatta il conto alla rovescia per le attività già esistenti di verificare e allineare la propria realtà alle norme di lotta al fuoco maggiormente compatibili. Il tutto a cavallo dell’esordio delle nuove regole generali antincendio dettate dal Legislatore in attuazione del dlgs 81/2008 (il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).

Stabilimenti e impianti interessati. Le regole del nuovo dm 26 luglio 2022 si applicano: agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti (in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti), ad eccezione di quelli che gestiscono esclusivamente rifiuti inerti e radioattivi e delle attività che comportano il solo deposito temporaneo dei rifiuti; ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 metri quadri (dal cui computo vanno escluse le superfici verdi perimetrali).

Le norme tecniche per le nuove attività. A partire dal 9 novembre 2022 le nuove prescrizioni si applicano a tutte le attività menzionate che siano di nuova realizzazione. Il neo decreto impone il rispetto delle norme tecniche verticali recate dal suo allegato 1 in combinazione con norme tecniche del dm 3 agosto 2015 (il “Codice di prevenzione incendi”) ma con l’esonero dal rispetto di alcune pregresse regole.

Le nuove regole tecniche verticali recate dall’allegato 1 al dm 26 luglio 2022 coincidono con quelle relative a: valutazione del rischio incendio; resistenza al fuoco; compartimentazione, gestione della sicurezza antincendio e controllo dell’incendio; rivelazione ed allarme; operatività antincendio; sicurezza degli impianti tecnologici.

Le preesistenti regole tecniche ex dm 3 agosto 2015 di cui il neo regolamento continua a richiedere l’applicazione sono invece quelle afferenti alle seguenti sezioni del Codice di prevenzione incendi: G (generalità); S (strategia antincendio); V.1, V.2 e V.3 (ossia, Aree a rischio specifico, Aree a rischio per atmosfere esplosive, Vani degli ascensori); M (Metodi). L’esonero è invece relativo al rispetto delle regole dei seguenti provvedimenti: dm 30/11/1983 (sui simboli grafici di prevenzione incendi); dm /3/2003 (sui requisiti di reazione al fuoco di alcuni materiali ed impianti); dm 3/11/2004 (porte installate lungo le vie di esodo); dm 15/3/2005 (sulla reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione); dm 15/9/2005 (prevenzione incendi per impianti di sollevamento); dm 16/2/2007 (elementi di opere da costruzione); dm 9 marzo 2007 (costruzioni in attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco); dm 20/12/2012 (impianti di protezione attiva).

E quelle per le attività esistenti. Le attività già in essere alla data del 9 novembre 2022 devono adeguarsi al rinnovato quadro normativo, costituito dalle norme tecniche ex allegato 1 al nuovo dm 26 luglio 2022 più quelle selezionate dal dm 3 agosto 2015, entro cinque anni dall’entrata in vigore del neo regolamento, ossia entro il 9 novembre del 2027.

Nell’ambito dell’attività esistenti, il Legislatore del dm 26 luglio 2022 opera una ulteriore distinzione, identificando due categorie di attività incompatibili con un adeguamento parziale al rinnovato quadro normativo ed alle quali lascia (quindi) la scelta tra il proseguire sulla base di diverse disposizioni o di adeguare l’intera attività. La prima categoria con la possibilità di agire in deroga è costituita dalle attività esistenti che intendono procedere a modifiche o ampliamenti: se le misure di sicurezza già adottate nella parte dell’attività non interessate dal futuro intervento non sono compatibili con le nuove regole chieste dal dm 26 luglio 2022 è concessa loro la facoltà di continuare l’attività nel rispetto delle diverse e pertinenti regole antincendio unitamente (però) all’applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi ex articolo 15 del dlgs 139/2006 per quanto dalle prime non previsto.La seconda categoria delle attività esistenti davanti alla scelta di continuare sul vecchio binario o adeguare l’intera attività è quella già in regola con le particolari prescrizioni antincendio indicate dall’art. 38 dl 69/2013 o dal dpr 151/2011.

Il nuovo quadro normativo antincendio. Il restyling operato dal dm 26 luglio 2022 per gli impianti di stoccaggio rifiuti si inserisce nel più ampio contesto della riformulazione della disciplina antincendio all’esordio in questi giorni.

In base all’attuale assetto normativo, tra la fine del settembre 2022 e quella del successivo ottobre entrano infatti in vigore i decreti ministeriali che in attuazione del dlgs 81/2008 hanno riscritto le regole generali su impianti e sicurezza antincendio mandando in soffitta lo storico dm 10 marzo 1998.

In particolare, entra in vigore il 25 settembre 2022 il dm 1/9/2021 (c.d. “decreto Controlli”) che introduce i nuovi criteri generali da adottare per il controllo e la manutenzione delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il 4 ottobre 2022 è invece la volta del dm 2/9/2021 (c.d. “decreto Gsa”) sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

Il 29 ottobre 2022, infine, entra in vigore il dm 3/9/2021 (c.d. “decreto Mini Codice”) sulla progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio delle attività a basso rischio.

Con nota 19 settembre 2022 n. 12892 il ministero dell’interno ha tuttavia comunicato la prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale di un provvedimento di modifica del primo dei citati decreti all’esordio (il decreto 1/9/2021, cosiddetto “decreto Controlli”), provvedimento che oltre a rivedere i contenuti relativi alla qualifica degli operatori interessati dovrebbe farne slittare l’operatività di un anno, spostandola al 25 settembre 2023.
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