di Giuliano Mandolesi e Gianluca Stancati
Responsabilità solidale a due vie per le cessioni dei crediti da sconto in fattura sorti prima delle disposizioni antifrode. Per quelle già oggetto di cessione alle banche, la “colpa grave” non dovrebbe automaticamente scattare per l’assenza delle asseverazioni e visti retroattivi se il controllo effettuato dall’acquirente è stato comunque diligente. Analoghe considerazioni varrebbero per gli interventi minori, quelli in edilizia libera tuttora non coperti da questi obblighi. Per i crediti ancora in mano al fornitori e non entrati nel circuito bancario, per la cessione diviene necessario acquisire ora per allora asseverazioni e visti per permettere al cessionario soggetto qualificato di gestire i rischi del concorso. Le modifiche al regime di responsabilità dei cessionari, oltre alle evidenziate criticità strutturali (v. Italia Oggi del 15 settembre), previste da un emendamento approvato al decreto aiuti bis (il dl 115/2022), sollevano dubbi anche in merito alle previsioni concernenti la circolazione dei crediti formatisi in assenza di obbligo di visto e asseverazioni. La disposizione si riferisce alla fattispecie che registri come cedente l’impresa che ha eseguito i lavori (“fornitore”) e non anche gli intermediari e gli altri soggetti qualificati di cui alla disciplina. Affinché il cessionario possa vedere circoscritta la sua responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, la nuova normativa richiede che il cedente acquisisca, ora e per allora e a beneficio di tale limitazione, visto ed asseverazione al tempo non richiesti ex lege. Una lettura logica della previsione porta a ritenerla ragionevolmente rivolta alle operazioni non ancora perfezionate, rispetto alle quali un potenziale cessionario “libero” o, soprattutto, un cessionario “qualificato” possa avere interesse a fruirne, anche condizionando il trasferimento all’acquisizione dei citati documenti. Con ciò si vuol dire che, se l’ottenimento ex post dal cedente di visto/asseverazione accresce lo zelo del cessionario nelle verifiche, nel diverso caso in cui ciò non avvenga, non per questo la sua adeguata diligenza ne uscirebbe automaticamente penalizzata, ove apprezzabile nel complesso dei controlli svolti. Soffermandosi sul cessionario “qualificato”, aver svolto o affidato a suo tempo una due diligence preventiva equivarrebbe ad un conforto simile a quello derivante da un visto di conformità “virtuale”, cioè, si ripete rilasciato ora per allora.

Per non dire di eventuali ulteriori riscontri effettuati in merito all’affidabilità del fornitore ed alla realizzazione degli interventi. In ogni caso, anche rispetto alle operazioni da compiere, la portata della norma in commento non dovrebbe travalicare gli equilibri del sistema e va intesa a parità di circostanze. Pertanto per le fattispecie tuttora sottratte ad obblighi di visto/asseverazione, come quelle in edilizia libera, che lo erano inizialmente e che lo sono rimaste anche a seguito delle restrizioni operate, la disposizione in commento dovrebbe considerarsi inoperante o meglio non dovrebbe portare a conseguenze irrazionali.Fonte: