CONTRATTI/ LA FACOLTÀ CONCESSA AL GIUDICE POLACCO CASSATA DALLA CORTE EUROPEA

Il giudice nazionale non può sostituire ad una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore una disposizione legislativa vigente in quello Stato. Lo afferma la Corte di Giustizia con una sentenza emessa nelle cause riunite n. 80/2021, 81/2021, 82/ 2021 depositata il giorno 8/09/2022. Il caso di specie trae origine dall’azione legale promossa da due cittadini polacchi nei confronti di un istituto di credito con il quale era stato concluso un contratto di mutuo ipotecario. Deducevano gli attori l’evidente illegittimità della condotta dell’istituto che aveva omesso di inviare copia del contratto al fine di consentire una verifica circa il contenuto di ogni singola clausola.

Il giudice polacco ravvisava un potenziale contrasto tra il diritto comunitario in materia e la normativa nazionale. L’ordinamento polacco prevede nel caso in cui nel corso di un procedimento venga accertato il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore, la facoltà per il giudice di effettuarne la sostituzione con una disposizione legislativa vigente in quell’ordinamento. A seguito del rinvio effettuato da parte del giudice polacco la questione veniva portata innanzi ai giudici della Corte di giustizia Ue che risolvono con la sentenza in commento l’intricata problematica dei limiti delle facoltà spettanti al giudice nel corso di un giudizio ove siano appunto emersi aspetti d invalidità in un negozio giuridico che veda quali parti un professionista e un consumatore. Alla base del loro provvedimento i giudici europei pongono una considerazione circa il contenuto della normativa europea riguardante le modalità di sostituzione delle clausole viziate insanabilmente. Si tratta della direttiva n. 93/2013/CEE. Tale atto europeo prevede infatti agli articoli 6 comma 1 par. 7 e 7 par. 1 precisi limiti per gli ordinamenti nazionali e per le norme che regolamentano fattispecie simili a quella oggetto del provvedimento in commento. Le limitazioni poste dal diritto comunitario possono essere suddivise in tre diverse casistiche ciascuna avente ad oggetto una diversa ipotesi. Il primo dei casi esaminati nella motivazione della sentenza riguarda la facoltà del giudice nazionale di poter emettere un provvedimento che dichiari sola la parziale nullità della clausola abusiva, tale facoltà viene radicalmente esclusa da parte dei giudici europei non potendosi in alcun caso consentire la sopravvivenza anche di una sola parte di una clausola comunque contenente disposizioni in danno del consumatore. Parimenti vietate dal diritto comunitario sono due ulteriori facoltà per il giudice. Si tratta di quella di potere sostituire la clausola abusiva con una disposizione legislativa nazionale vigente al momento del giudizio, nonché della facoltà per il giudice di potere dare corso ad una interpretazione della volontà delle parti che consenta di enucleare e coniare una diversa clausola diretta a sostituire quella di cui in precedenza era stata accertato il carattere abusivo. Entrambe tali facoltà vengono escluse da parte dei giudici europei in quanto ritenute contrastanti con il diritto comunitario.

Andrea Magagnoli
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