INTERPELLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE INCLUDE I SOGGETTI OPERANTI IN ITALIA
di Fabrizio Vedana
Le compagnie assicurative estere operanti in italia in libera prestazione di servizi sono incluse tra i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale. Nuova spinta all’utilizzo della società fiduciaria per l’esenzione dalla compilazione del quadro RW.

Lo ha chiarito l’agenzia delle entrate con la risposta n. 463 del 21 settembre scorso.

Il caso esaminato è quello di una compagnia di assicurazioni residente in lussemburgo ed ivi assoggettata a tassazione ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, in regime di stabilimento ed in libera prestazione di servizi, offrendo nel nostro paese polizze assicurative nei rami vita; ai fini fiscali, la compagnia ha optato per operare in qualità di sostituto d’imposta in relazione ai redditi di capitale corrisposti agli assicurati, in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 26-ter ppr n. 600/1973. La società, nel citato interpello, ha rappresentato che, con riferimento alle comunicazioni sul monitoraggio fiscale a cui sono tenuti gli intermediari sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 1 decreto legge 167/1990, non ha effettuato alcuna trasmissione dati, ritenendo che tale obbligo non fosse applicabile fino all’entrata in vigore del regolamento ivass n. 111, emanato in data 13 luglio 2021, disciplinante gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Pertanto, la compagnia, ha chiesto conferma della correttezza del comportamento tenuto.

A giudizio dell’amministrazione finanziaria, in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s) d.lgs n. 231/2007 (legge antiriciclaggio), sono tenute agli obblighi di monitoraggio di cui all’articolo 1 Dl n. 167/1990 tutte le imprese di assicurazione che operano in regime di libera prestazione di servizi in Italia indipendentemente dalla circostanza che la compagnia abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 26-ter, comma 3 Dpr n. 600/1973.

L’assoggettamento dei redditi di capitale ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario finanziario estero (ie la compagnia assicurativa nel caso specifico), non è sufficiente ad esonerare l’intermediario finanziario dagli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 1 Dl n. 167/1990.

Infatti, nella misura in cui in tali operazioni di trasferimento da e verso l’estero non intervenga un intermediario finanziario residente in grado di monitorare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano (tipicamente una società fiduciaria istituita ai sensi della legge 1966/39), tali segnalazioni sono dovute nonostante sui relativi redditi di capitale l’impresa di assicurazione estera applichi l’imposta sostitutiva.

Peraltro, precisa l’agenzia delle entrate, non si può ritenere applicabile tale obbligo soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento n. 111 del 13 luglio 2021 con il quale l’autorità di vigilanza delle compagne assicurative (ivass) ha dettato nuove disposizioni antiriciclaggio, né è possibile disapplicare la sanzione prevista dall’articolo 5, comma 1 del decreto legge n. 167/1990, attesa la mancanza di obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l’ambito di applicazione dell’articolo 1 del decreto da ultimo citato.
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