Immobili da costruire, modello standard di fideiussione derogabile a vantaggio del contraente debole: costruttore e compagnia possono modificare convenzionalmente “la griglia” regolamentare, permettendo di variare a favore del beneficiario della polizza le clausole “solo in senso più favorevole” per il promittente acquirente. Ciò perché la finalità è quella di fornire “una soglia minimale di protezione dell’interesse della parte acquirente, senza precludere immotivatamente forme di tutela migliore e maggiore che possano essere definite dall’autonomia delle parti”. Lo osserva il Consiglio nazionale del notariato in una nota sul decreto del Ministero della giustizia 6 giugno 2022 n. 125, contenente il Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2022 n. 197. L’obbligo di stipulare le fideiussioni in conformità al modello standard decorre dal 23 settembre 2022, ricorda la nota, sottolineando che una questione da affrontare è se un contratto preliminare notarile ricevuto o autenticato a partire dal 23 settembre 2022, possa contenere il riferimento a una fideiussione stipulata anteriormente a questa data. La risposta è del Notariato è affermativa. Sulle fideiussioni rilasciate anteriormente al 23 settembre 2022 il sistema già prevede un meccanismo di verifica della conformità alla legge esercitato dal notaio, il quale, in assenza della disciplina regolamentare, “adatta” anche sul piano documentale la menzione degli estremi della fideiussione contenuta nel contratto preliminare. La nota evidenzia alcune clausole della fideiussione sulle quali il notaio dovrà prestare attenzione, come la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del garante e le modalità di pagamento della garanzia in caso di escussione della fideiussione.
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