Maria Sole Betti
Superbonus, nelle spese anche l’indennizzo per i danni post incendio. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 458/22 in tema detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi ricompresi nel 110%. Un condominio, è stato oggetto nel 2021 di un incendio che ha danneggiato l’ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde. Ciò nonostante, l’edificio era stato assicurato contro il danno da incendi con una compagnia di assicurazione, la quale, dopo lo scoppio delle fiamme, aveva versato un acconto degli indennizzi previsti tramite cui sono stati avviati i lavori di rifacimento e miglioramento antisismico del tetto. Il contratto di assicurazione, tuttavia, stabiliva il risarcimento del danno e non il rimborso delle spese sostenute per ripristinare l’immobile. Per questo, il condomino si era rivolto alle Entrate per sapere se le spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell’edificio, rientrino tra quelle ammesse al cd. Superbonus di cui all’art. 119 del dl n. 34/2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall’impresa di assicurazione. Per l’Ade come già indicato nella circolare n. 28/E/2022, “l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile, non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente””.

Maria Sole Betti
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