LE INDICAZIONI IN UNA CIRCOLARE DELL’ISTITUTO CHE EROGHERÀ GLI ARRETRATI A NOVEMBRE
di Carla De Lellis
Più pesanti gli indennizzi per il danno biologico. A partire dal 1° luglio, infatti, gli importi sono rivalutati dell’1,9%, quant’è stata la variazione percentuale dei prezzi Istat tra l’anno 2020 e il 2021. A spiegarlo è l’Inail nella circolare 35/2022. Dopo un anno senza rivalutazione (il 2021), l’istituto precisa che gli incrementi, decorrenti dal 1° luglio, verranno corrisposti con il rateo di rendita del prossimo mese di novembre.

Il danno biologico. La rivalutazione riguarda la prestazione erogata dall’Inail per ristorare le conseguenze subite dal lavoratore alla propria integrità psicofisica, cioè il «danno biologico», in seguito a infortuni o malattie professionali. La prestazione, tecnicamente, è chiamata «indennizzo» e può essere di due tipi: capitale (una tantum) o rendita (periodica), in base al grado di menomazione che ha subito il lavoratore. In entrambi i casi, l’importo è fissata dalla specifica «Tabella indennizzo danno biologico», interessata dall’operazione di rivalutazione, che prevede la liquidazione:

– della somma in capitale in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;

– della rendita in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità di almeno il 16%.

L’andamento nel tempo. Il danno biologico viene risarcito a partire dal mese di luglio 2000. Per quindici anni, cioè fino all’anno 2015, gli importi dell’indennizzo non sono stati assoggettati ad alcuna rivalutazione. Nel 2009 c’è stato un aumento straordinario (8,68%) e così anche nel 2014 (7,57%). Finché la legge Stabilità del 2016 ha introdotto un meccanismo automatico e annuale di rivalutazione, con decorrenza 1° luglio di ogni anno, in base al tasso Istat. Per i primi due anni (2016 e 2017) comunque non c’è stata rivalutazione a causa di variazioni negative del tasso Istat. Il 2018 ha visto il debutto della rivalutazione in misura pari all’1,1%, cui ha fatto seguito un’ulteriore rivalutazione per l’anno 2019 sempre dell’1,1%. Intanto, sempre nell’anno 2019, con decreto 45/2019 è stata approvata la nuova «Tabella indennizzo danno biologico in capitale», la quale trova applicazione per gli eventi denunciati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La nuova rivalutazione. Per l’anno 2020 c’è stata una rivalutazione pari allo 0,5% con decorrenza dal 1° luglio, che si è andata ad aggiungere all’incremento delle rivalutazioni relative agli anni precedenti. Nessuna rivalutazione c’è stata, invece, con decorrenza dal 1° luglio 2021 in relazione alla variazione negativa registrata dall’indice Istat. Per l’anno 2022, invece, l’Istat ha registrato una variazione tra il 2020 e 2021 dell’1,9%. Pertanto, il decreto 143/2022 ha approvato la rivalutazione degli importi del danno biologico, con decorrenza 1° luglio 2022, predisposta dall’Inail, che si va ad aggiungere agli incrementi delle rivalutazioni degli anni precedenti.

L’erogazione. L’Inail precisa, infine, che per i ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2022 l’incremento verrà corrisposti con il rateo di novembre. Per quanto riguarda l’indennizzo in capitale, l’incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio.

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