GIURISPRUDENZA

Autore: Ginevra Begani
ASSINEWS 345 – ottobre 2022

Valida la clausola che prevede il risarcimento in forma specifica

La Corte di Cassazione sezione III civile, con la sentenza n. 23415/22, depositata in data 27 luglio 2022, è intervenuta in materia di contratto di assicurazione contro i danni, pronunciandosi sulla validità ed efficacia della clausola di polizza che impegna l’assicurato a far riparare il veicolo danneggiato da un carrozziere convenzionato con l’assicuratore.

Questa è la vicenda che ha dato origine alla pronuncia in esame. La ricorrente danneggiata aveva stipulato con la resistente compagnia di assicurazione una polizza a copertura dei danni provocati da eventi atmosferici.

Il contratto conteneva una clausola che consentiva all’assicurato di fruire di una riduzione del premio del 3%, a fronte dell’impegno assunto dal contraente di far riparare il veicolo danneggiato da un carrozziere convenzionato con l’assicuratore, ma stabiliva, per il caso in cui tale impegno non fosse stato onorato e l’assicurato si fosse rivolto ad un carrozziere di sua fiducia, pretendendo dalla compagnia l’indennizzo per equivalente, anziché in forma specifica, un aumento della franchigia quantificata nella misura del 20%.

Tale clausola era descritta nelle condizioni generali di assicurazione illustrate nel fascicolo informativo e richiamata nella polizza sottoscritta dalla ricorrente.
La ricorrente, dopo aver subito un danno al veicolo di sua proprietà a seguito di una grandinata, decideva di far riparare la vettura da una carrozzeria di sua fiducia non convenzionata con l’assicurazione. L’assicurazione non rimborsava all’assicurata l’intero prezzo delle riparazioni pagato alla carrozzeria di fiducia, ma indennizzava la danneggiata con una somma al netto della franchigia prevista dalla clausola sopra riportata.

La resistente si rivolgeva al giudice di pace, per ottenere la condanna della propria assicurazione al pagamento della differenza tra quanto pagato dalla danneggiata al riparatore non convenzionato e quanto risarcito dalla compagnia. Il giudice di pace adito rigettava la domanda.

Anche il Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, respingeva la domanda attorea riproposta in appello, affermando che la clausola “Risarcimento in forma specifica” non è vessatoria né ai sensi dell’art. 1341 c.c., né ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, (Codice del Consumo), poiché non comporta alcuna limita zione della responsabilità dell’assicuratore né alcun significativo squilibrio tra le parti del rapporto contrattuale; piuttosto, la sottoscrizione della clausola attribuisce dei vantaggi all’assicurato (consistenti nel diritto ad uno sconto sul premio e alla riparazione del danno in forma specifica, immediata e veloce, senza anticipazione di costi), a fronte dei quali il maggior costo derivante dalla sua scelta di rivolgersi ad altri riparatori non può gravare sull’altro contraente adempiente.

Il Tribunale affermava, altresì, che, attraverso la libera sottoscrizione nel prospetto di polizza da parte dell’assicurata della clausola incriminata, l’appellante avesse validamente ed efficacemente espresso il suo consenso alla stipula del contratto con accettazione di tale clausola, atteso che la firma della parte su un documento che richiama expressis verbis il contenuto di altro documento equivale all’accettazione di quel contenuto. L’assicurata si rivolgeva, quindi, alla Suprema Corte, formulando quattro motivi di ricorso, lamentando la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. art. 33, 34,35 e 36 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto valida la clausola “Risarcimento in forma specifica”, da considerare, a parere della ricorrente, vessatoria.

La Corte di Cassazione ha rigettato i quattro motivi del ricorso. Gli Ermellini, ponendosi in linea di continuità con alcune proprie precedenti decisioni, hanno introdotto il seguente principio di diritto: “nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola con cui si pattuisce che l’assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell’art. 1341 c.c., ma delimitativa dell’oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato (Cass. 15/05/2018, n. 11757)”.

Gli Ermellini hanno spiegato che tale clausola contrattuale, non è affatto finalizzata ad avvantaggiare l’assicuratore a discapito dell’assicurato e che essa, pertanto, si sottrae all’obbligo della specifica approvazione preventiva prevista dall’art. 1341, secondo comma, c.c.. La clausola in questione, infatti, avvantaggia l’assicurato, offrendogli la possibilità di scegliere, liberamente e senza costrizione, se sottoscrivere la clausola che lo impegna a far riparare il veicolo presso una carrozzeria convenzionata, beneficiando dello sconto sul premio, o se rinunciare allo sconto, conservando la facoltà di rivolgersi ad un riparatore di fiducia.

La Suprema Corte ha puntualizzato, inoltre, che, “sebbene la scelta tra le due forme risarcitorie spetti al creditore (art. 2058 c.c., comma 1), tuttavia, se il debitore offre il risarcimento in forma specifica, l’eventuale rifiuto di tale offerta sarebbe contrario a buona fede, perché precluderebbe al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile sacrificio e che è, anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e, dunque, al soddisfacimento dell’interesse creditorio (art.1174 c.c.)”.

Se mai, ha aggiunto la Cassazione, è da evitare il rischio di uno sbilanciamento eccessivo in danno dell’assicuratore. Ragione per la quale, a quest’ultimo, è riconosciuta la facoltà di offrire al danneggiato il risarcimento per equivalente, in luogo del risarcimento in forma specifica, laddove quest’ultimo sia troppo gravoso per la compagnia.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha definitivamente “consacrato” la piena validità ed efficacia della clausola in esame, quale strumento equo e funzionale di cui le compagnie di assicurazione potranno disporre per contrastare eventuali intenti speculativi di assicurati e carrozzieri.


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