L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE

Autore:  Enzo Furgiuele
ASSINEWS 333 – settembre 2021

Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa

Tra le disposizioni introdotte dall’Ivass attraverso i regolamenti 40 e 41 del 2018 troviamo nuove regole che intermediari e imprese devono applicare nella distribuzione di polizze collettive o in forma collettiva.

Si tratta di novità che – mi sembra – almeno per ora sono ancora rimaste in secondo piano, poco conosciute e forse ancor meno applicate. Eppure le polizze collettive sono molto diffuse nel nostro mercato. Presentano un vantaggio importante: a fronte di un’unica contraenza ci sono diversi assicurati (a volte molto numerosi) che fruiscono delle stesse garanzie contrattuali. Si tratta di una tipologia di contratto utilizzato da aziende, associazioni e altri soggetti economici quali banche, società di utility, ecc.

In particolare le aziende contraggono polizze collettive per assicurare i propri dipendenti, e in molti casi ciò avviene per ottemperare ad obblighi del contratto nazionale di lavoro, come nel caso dei dirigenti, che fruiscono di coperture assicurative attraverso contratti stipulati dal datore di lavoro.
L’Ivass, nel focalizzare questa situazione di mercato, ha introdotto nei nuovi regolamenti una normativa finalizzata ad una maggiore tutela degli assicurati, realizzata attraverso obblighi informativi più estesi e definiti in funzione del ruolo che l’assicurato ricopre all’interno del contratto collettivo.

Occorre infatti distinguere se l’assicurato fruisce gratuitamente delle garanzie di polizza oppure se paga il premio relativo alla sua copertura assicurativa. Nel secondo caso, se cioè l’assicurato paga il premio in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, nei suoi confronti devono essere rispettati tutti gli obblighi informativi previsti per i contraenti di polizze individuali.
In questo caso l’assicurato assume la qualifica di ADERENTE.

Perché Ivass ha introdotto la nuova normativa?
Il presupposto di questa norma nasce dalla considerazione che una persona può far valere i suoi diritti solo se li conosce.
Di conseguenza l’intermediario, come viene precisato nell’articolo 66 del regolamento Ivass 40/2018, deve consegnare o trasmettere l’informativa precontrattuale e contrattuale non solo al contraente, ma anche all’aderente, che può vantare il suo diritto all’informazione proprio in relazione al fatto che paga il premio, anche se parzialmente.
Nel caso in cui l’intermediario non conosca l‘aderente o sia impossibilitato a consegnargli direttamente l’informativa, può provvedere “anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull’operato di quest’ultimo di cui è responsabile”.

La nuova norma enuncia, in estrema sintesi, che:
• gli obblighi di informativa nei confronti dell’aderente che fanno capo all’intermediario possono essere assolti anche per il tramite del contraente
• la responsabilità di tale adempimento ricade comunque sull’intermediario
• l’intermediario ha il dovere di vigilanza sull’operato del contraente.

Gli adempimenti a carico dell’intermediario non si limitano però alla sola informativa precontrattuale e contrattuale: è necessario che venga anche valutata da parte dell’intermediario la coerenza del contratto in relazione alle esigenze e richieste dell’aderente.

La filiera per ladempimento dell obbligo informativo a favore dell aderente
Vediamo, attraverso la seguente grafica, la filiera degli adempimenti durante la conclusione di un contratto collettivo ove gli assicurati siano considerati aderenti e l’obbligo di informativa venga assolto direttamente dall’intermediario:

Se invece l’intermediario si avvale della collaborazione del contraente per gli adempimenti dell’informativa nei confronti dell’aderente la filiera assume la seguente configurazione:

Se il contraente non adempie allobbligo di informativa verso laderente
Abbiamo esaminato gli obblighi dell’intermediario, che è soggetto ad eventuali verifiche da parte dell’Authority di settore – l’Ivass – ed è sanzionabile in caso di inadempimento normativo.
Ma cosa succede se l’obbligo viene trasferito al contraente e questi non adempie a quanto richiesto? Il contraente non è un distributore assicurativo; di conseguenza non può essere sanzionato.

Può però essere soggetto ad un obbligo contrattuale ove nelle clausole della polizza collettiva venga inserito l’impegno a consegnare o trasmettere all’aderente la documentazione regolamentare, fermo restando il dovere di vigilanza su questo adempimento da parte dell’intermediario.

Gli obblighi che fanno capo allimpresa in un contratto collettivo
Se l’informativa è trasmessa all’aderente attraverso la collaborazione del contraente anche l’impresa ha l’obbligo di vigilare sull’operato di quest’ultimo (articolo 4, comma 4, regolamento Ivass 41/2018).

Il comportamento del contraente di un contratto collettivo – nel caso in cui si assuma l’impegno contrattuale di consegnare o di trasmettere agli aderenti l’informativa sottoscrivendo una apposita clausola – è dunque vigilato oltre che dall’intermediario, che rimane comunque responsabile del suo operato, anche dall’impresa.

L’impresa assicuratrice ha inoltre un altro obbligo: comunicare agli aderenti le modalità e i riferimenti attraverso cui collegarsi al proprio sito internet per consentire l’accesso alla loro area riservata mediante link dalla home page o con app attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili (smartphone o tablet).

Nella sua area riservata ogni singolo aderente del contratto collettivo può così prendere visione dei documenti contrattuali ed interagire con l’impresa nell’ambito delle funzionalità da questa messe a disposizione secondo quanto previsto dallo stesso regolamento Ivass 41/2018. L’ente di vigilanza ha esperito qualche tempo fa una verifica di una particolare tipologia di contratti collettivi presenti sul mercato, da cui è emerso un saldo tecnico (quale rapporto tra sinistri pagati e premi incassati) minimale – tendente a zero – a causa della mancata conoscenza della copertura assicurativa vigente da parte degli assicurati.

Mi riferisco a contratti stipulati da istituti bancari per i propri correntisti o da società di utility per i propri clienti i cui premi sono conglobati, senza o con insufficiente informativa, nei costi complessivi del servizio.
È auspicabile – alla luce della nuova normativa – che gradualmente tutti i contratti collettivi vengano adeguati nel rispetto degli obblighi di informazione al cliente, in questo caso rappresentato dalla nuova figura dell’aderente individuata dall’Ivass.


© Riproduzione riservata