I CHIARIMENTI INAIL SULLE CONSEGUENZE DELLE MANCATE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
di Daniele Cirioli
Una sola sanzione per la mancata o tardiva segnalazione all’Inail degli infortuni. La violazione della «denuncia d’infortunio» (dovuta per eventi guaribili in più di tre giorni), infatti, include quella della «comunicazione d’infortunio al Sinp» (dovuta per gli eventi di almeno un giorno eccetto l’evento). Di conseguenza l’applicazione della sanzione per mancata «comunicazione», da 1.228 a 5.528 euro, esclude l’applicazione della sanzione per mancata «denuncia», da 1.290 a 7.745 euro. A precisarlo è l’Inail nella circolare n. 24/2021.

La denuncia infortuni. L’adempimento è dovuto da tutti i datori di lavoro. La denuncia va presenta all’Inail per gli infortuni prognosticati non guaribili in tre giorni, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia è dovuta entro due giorni, che salgono a cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui se ne è avuta la notizia. L’adempimento è dovuto anche in agricoltura, settore in cui i «contributi assicurativi», in luogo dei «premi», sono riscossi dall’Inps. In particolare, per gli Otd (operai agricoli a tempo determinato) e per i lavoratori agricoli autonomi, per i quali in precedenza era previsto che il certificato rilasciato dal medico valesse anche come denuncia d’infortunio, l’obbligo della denuncia è a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del titolare del nucleo familiare cui appartiene l’infortunato.

Tutela sempre garantita. L’Inail è tenuto a istruire il caso d’infortunio, riconoscendo la relativa tutela, non solo a seguito di certificato medico trasmesso dal medico e/o della denuncia d’infortunio inviata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione dello stesso lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell’Inps nei casi in cui emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio o infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro. In questi casi, la sede Inail che riceve il certificato medico deve chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Nel caso in cui accerta che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della richiesta della denuncia da parte dell’Inail, formulata via Pec o per posta in caso di assenza di Pec. Fuori da questi casi (in presenza, quindi, di un certificato medico rilasciato al lavoratore e/o richiesta di denuncia da parte dell’Inail), non c’è alcun obbligo di presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro.

Infortunio Covid-19. Per i casi di malattia-infortunio da Covid, la violazione dell’obbligo della denuncia presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio anziché come malattia (che è, invece, di competenza dell’Inps). Pertanto, il termine decorre sempre dal giorno successivo a quello di ricezione dei riferimenti del primo certificato medico che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

Comunicazione degli infortuni a fini statistici. Dal 12 ottobre 2017 è in vigore anche l’obbligo di comunicazione degli infortuni a fini statistici al «Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro» (Sinp), che avviene tramite il servizio telematico per la denuncia d’infortunio. Così, per gli infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio due diversi adempimenti: la denuncia infortunio e la comunicazione al Sinp. In caso d’infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni, invece, il datore di lavoro deve provvedere solo alla comunicazione al Sinp entro 48 ore, tramite lo stesso servizio online dell’Inail. L’adempimento di comunicazione al SINP è assistito da specifica sanzione e diversi sono gli organi che contestano le violazioni. Da ciò deriva l’autonomia dei procedimenti sanzionatori, per la comunicazione e per la denuncia. Tuttavia, l’applicazione della sanzione per la violazione dell’obbligo di «comunicazione» entro 48 ore degli infortuni superiori ai tre giorni esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione della «denuncia d’infortunio».

Procedimento sanzionatorio. La violazione della denuncia d’infortunio è illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti, rispetto al quale trova applicazione la sanzione in vigore alla commissione dell’illecito. Per questi illeciti, la data di commissione coincide con il giorno successivo alla scadenza del termine in cui doveva essere effettuato. L’accertamento dell’illecito in caso di «denuncia tardiva» si verifica con la ricezione, da parte dell’Inail, della denuncia. In tal caso, la sede Inail deve immediatamente contestare e notificare la violazione, mediante atto di «diffida obbligatoria», che costituisce il primo step del procedimento sanzionatorio. Procedimento che può estinguersi con il pagamento della sanzione in misura minima entro 15 giorni (e con la regolarizzazione dell’inadempienza), altrimenti il provvedimento di diffida produce effetti di contestazione e notificazione degli addebiti accertati, con obbligo di corrispondere la sanzione in misura ridotta.

In caso di «denuncia omessa», l’accertamento dell’illecito presuppone:

– la ricezione da parte dell’Inail del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro tre giorni, con indicazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e relativo domicilio. Poiché tali dati nell’attuale versione del servizio telematico (sia online che offline) non sono obbligatori, nel caso in cui manchino, la sede competente deve assumere le iniziative idonee all’individuazione del datore di lavoro o altro soggetto obbligato;

– la mancata ricezione della denuncia d’infortunio, decorso il termine di due giorni previsto dalla legge per l’adempimento;

– la verifica dell’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore di lavoro o del soggetto tenuto alla denuncia e dei riferimenti del relativo certificato medico.

La sede competente, qualora non risulti pervenuta la denuncia d’infortunio, deve chiedere al datore di lavoro d’inviarla, comunicando i riferimenti del certificato medico pervenuto in via telematica dal medico o dalla struttura ospedaliera. Per le denunce tardive o omesse la contestazione deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall’accertamento (360 giorni per i soggetti residenti all’estero), accertamento che deve comunque essere completato nel minor tempo possibile.
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