Con la sentenza del 28 febbraio 2019 n. 5832 la Cassazione stabilisce la necessità dell’invio della richiesta di risarcimento danni per conoscenza anche alla compagnia del responsabile

di Bianca Pascotto

Una svista che può costare cara, anche se non in maniera irreparabile, quella di non inviare la richiesta di risarcimento danni anche anche alla compagnia del responsabile del sinistro.

L’adempimento è previsto dall’art. 145 comma 2 del codice delle assicurazioni, ma la consuetudine di consegnare la CAI al proprio assicuratore – quale denuncia di sinistro – e la gestione del sinistro da parte della propria compagnia di assicurazione, spesso fa erroneamente credere di aver soddisfatto l’adempimento posto a carico del danneggiato RCA.

IL FATTO

Tizio in sella alla propria moto subisce un sinistro. Caia e Mevia, rispettivamente madre e figlia eredi che subentrano nella richiesta risarcitoria avanzata da Tizio, citano avanti in Giudice di Pace di Trieste la propria compagnia assicuratrice ed il responsabile per ottenere il risarcimento del danno. Il GDP, in accoglimento dell’eccezione della compagnia, respinge la domanda perché non vi è la prova dell’invio della raccomandata di risarcimento danni spedita per conoscenza nei confronti dell’assicuratore del danneggiante.

Analoga sorte infausta subisce il proposto appello avanti il Tribunale di Trieste il quale conferma la sentenza di primo grado.

Mevia e Caia interessano la Corte di Cassazione ritenendo violata l’applicazione degli artt. 145 e 149 cod. ass..

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