Per il Tuir le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni sono assimilate ai ricavi. Coordinando le norme dell’articolo 6 e 85 del Tuir, infatti, rientrano tra i redditi d’impresa i proventi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni (ossia redditi «della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti»).
Fiscalmente, il risarcimento, anche assicurativo, percepito dai titolari di reddito d’impresa determina il sorgere di: a) ricavi, se l’indennizzo reintegra la perdita o il danneggiamento di beni produttivi di ricavi (trattasi dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa), mentre se l’indennizzo è superiore a quello originariamente contabilizzato, la differenza costituisce sopravvenienza attiva (R.M. 9/232/76); b) plus o minusvalenze, se l’indennizzo reintegra la perdita o il danneggiamento di beni strumentali o patrimoniali; c) sopravvenienze attive, se le indennità su beni strumentali sono conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. In particolare, quest’ultima eventualità si verifica se, alternativamente, l’indennizzo attiene ad eventi diversi dalla perdita o dal danneggiamento di beni produttivi di ricavi e di beni patrimoniali o strumentali (articolo 88, comma 3 lett. a) del Tuir) ovvero se la plusvalenza viene tassata in un esercizio successivo a quello in cui si è dedotta la perdita o la diminuzione di valore del bene colpito dall’evento dannoso (articolo 88, comma 2 del Tuir).
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