INEA DURA DELLA CASSAZIONE SUL CONCORSO CON IL LEGALE RAPPRESENTANTE NEL REATO TRIBUTARIO
di Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti
Cessa la carica ma non la responsabilità: è quanto emerge dalla sentenza n. 32237 del 26 agosto scorso, con cui la terza sezione penale della Cassazione ha confermato la configurabilità del concorso nel reato di frode fiscale dell’ex amministratore della società che, pur essendo cessato dalle cariche e non avendo sottoscritto la dichiarazione, abbia partecipato a creare il meccanismo fraudolento. Nonostante i tentativi dello stesso, in sede di ricorso, di sostenere la propria estraneità ai fatti, documentando di non essere più il legale rappresentante della società e, soprattutto, di non essere il firmatario della dichiarazione al momento della presentazione, è stato comunque ritenuto responsabile, quale concorrente, nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dal nuovo legale rappresentante.

Il caso. La Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, per il reato di frode fiscale, di cui all’art. 2 dlgs n. 74/2000, realizzato attraverso l’indicazione nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2012 da una srl di elementi passivi fittizi, contabilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse da plurime società, per un importo totale di più di 900 mila di euro.

La tesi difensiva. Avverso la sentenza aveva presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne aveva chiesto l’annullamento evidenziando, per quanto ora interessa, di non essere più lui il legale rappresentante al momento della presentazione della dichiarazione, e lamentando di non poter pertanto essere il destinatario della contestazione, trattandosi di reato proprio, ovvero di illecito realizzabile solo dai soggetti in possesso di una certa qualifica (nel caso dei delitti tributari, unicamente dal contribuente ovvero dall’amministratore-legale rappresentante della società, obbligato nei confronti del fisco). Specificamente, sottolineava come la srl fosse stata sciolta e posta in liquidazione in data 20 dicembre 2011, e come da allora l’imputato fosse cessato dalla qualifica di amministratore fino a quel momento rivestita, essendogli subentrato il liquidatore che aveva peraltro firmato la dichiarazione per l’anno di imposta oggetto di contestazione.
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