Fondo PMI: il MiSE modifica il DL Agosto che escludeva gli intermediari di assicurazione

Gli intermediari di assicurazione sono ammessi ad accedere (con effetto dall’agosto scorso) a tutte le tipologie di finanziamento previste dal Fondo PMI, il fondo di garanzia istituito dal Decreto Liquidità a sostegno delle piccole e medie imprese. Lo sanciscono le nuove disposizioni operative approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico che allarga la platea dei soggetti beneficiati del Fondo e consente agli intermediari di assicurazione di accedere anche ai finanziamenti di importo superiore ai 30.000 euro.

Fondo PMI

Le nuove disposizioni operative relative al Fondo PMI

Le nuove disposizioni operative, lettera B “requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali”, sezione B1 “requisiti generali”, al punto 1 precisano che “sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni (classificazione Ateco 2007): a) K – attività finanziarie e assicurative, Divisioni 64 e 65“.

Il DL Liquidità, in origine, precludeva agli intermediari l’accesso ai finanziamenti previsti per le imprese per far fronte all’emergenza Covid: piccole e medie imprese di intermediazione assicurativa erano infatti equiparate alle Compagnie assicuratrici poiché inquadrate nelle attività finanziarie e assicurative (identificate dal codice Ateco K) espressamente escluse dai benefici dal regolamento del Fondo.

La modifica era stata rchiesta dalle principali associazioni di categoria di agenti e broker. Il dialogo con le istituzioni aveva portato in tempi rapidi all’approvazione di un emendamento che, inserito nella Legge di conversione del DL Liquidità, aveva esteso la possibilità di accesso ai finanziamenti. Alcune norme del DL Agosto, però, avevano portato nuovamente all’esclusione dall’accesso al Fondo delle sole persone giuridiche esercenti attività di cui alla sezione K del Codice Ateco.

Le più recenti modifiche, in vigore fino al 31 dicembre 2021, non solo rimuovono gli incoerenti limiti istituiti dal DL Agosto, ma estendono agli intermediari anche la possibilità di accedere ai finanziamenti di importo superiore ai 30.000 euro.