Un’azienda agricola soggetta alle gelate tardive della primavera 2021, nel determinare il danno subito e verificare se è stata superata la soglia del 30% di riduzione del fatturato complessivo, grazie alla quale scatta l’ammissione alla compensazione del fondo di solidarietà nazionale, è tenuta a decurtare eventuali indennizzi assicurativi percepiti o da percepire da contratti in essere per coperture diverse dal gelo e brina. E’ questo il caso, ad esempio, di risarcimenti di danni da grandine che un agricoltore riceve quest’anno dalla compagnia assicurativa. La decurtazione deve essere fatta sia in caso di polizze agevolate (quelle con l’aiuto pubblico), sia per coperture assicurative non agevolate (quelle pagate completamente dall’assicurato).

Queste precisazioni sono contenute in una nota Mipaaf, che raccoglie le domande poste dai soggetti interessati (agricoltori, consorzi di difesa, cooperative, CAA, consulenti) e le relative risposte fornite dai servizi ministeriali.

Le regole per calcolare il danno subito e l’ammissione alla compensazione pubblica e i modelli da utilizzare da parte delle aziende agricole danneggiate sono contenute nella circolare del 6 agosto 2021 n. 359320, pubblicata sul sito del Ministero.

Il funzionamento del fondo di solidarietà nazionale (decreto legislativo n. 102 del 2004) che quest’anno dispone di una cospicua dotazione di 160 milioni di euro, grazie ai margini di flessibilità temporaneamente validi per la finanza pubblica, prevede la regola di ammettere alle compensazioni solo i danni non coperti da polizze agevolate, come sono le gelate e le brine.

Tuttavia, per il 2021, è stata accordata una deroga, prevista da una disposizione approvata con il decreto sostegni bis (articolo 71 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con la legge 23 luglio n. 106), per effetto della quale gli agricoltori colpiti dalle gelate primaverili e sprovvisti di copertura assicurativa specifica incasseranno delle compensazioni, qualora abbiano perso oltre il 30% della produzione lorda vendibile aziendale.

Eseguire il conteggio non è semplice ed è stato necessario predisporre la richiamata circolare ministeriale che, a sua volta, esige di essere correttamente interpretata, in modo da fugare i dubbi degli operatori.

Le FAQ Mipaaf precisano che possono essere considerate, per il calcolo della PLV, le colture pluriennali (ad esempio i frutteti) impiantate fino all’annualità 2019 compresa. Inoltre, chiarisce che qualora il prezzo delle colture danneggiate non fosse disponibile o non rilevato al momento della quantificazione del danno, è possibile ricavarlo utilizzando lo standard value parametrato alla resa effettiva conseguita nell’anno 2021, così come riportato nei decreti ministeriali emanati nelle scorse settimane.

Un terzo chiarimento riguarda il kiwi che è una coltura autunnale per le quali oggi non è disponibile sia il prezzo di vendita che la resa, in quanto la raccolta non è stata ancora avviata o non si è conclusa. Il Mipaaf informa che per il prezzo si utilizzano i valori standard, mentre per la resa è l’agricoltore che fornisce l’indicazione sulla base della situazione in campo, senza la necessità di perizie. Tuttavia, si legge nelle FAQ, le dichiarazioni potranno essere oggetto di controllo in sede di istruttoria della domanda.

Ermanno Comegna
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