di Franco Ricca
L’Iva gravante sull’acquisto, per il tramite di un mandatario, dei servizi erogati ai dipendenti nell’ambito del piano di welfare aziendale non è detraibile per il datore di lavoro, in quanto non presenta un nesso né con specifiche operazioni imponibili «a valle», né con l’attività economica in generale. La detrazione spetta invece al mandatario che acquisisce presso i fornitori i servizi per conto del datore di lavoro, eventualmente con le limitazioni del pro rata nel caso in cui tra i servizi acquistati e riaddebitati ve ne siano alcuni esenti dall’imposta.

Così le Entrate con risposta n. 338 del 10/9/2020, in merito ai quesiti posti da un’impresa che, attraverso una piattaforma elettronica, gestisce le operazioni di welfare per conto di alcune aziende. Accedendo alla piattaforma, i lavoratori ottengono un documento di legittimazione che dà loro diritto all’erogazione del servizio prescelto presso i vari fornitori, i quali emettono fattura nei confronti dell’impresa nella sua veste di mandataria senza rappresentanza del datore di lavoro. L’agenzia ritiene anzitutto che sotto il profilo reddituale, alla luce delle circostanze della fattispecie, come rappresentate dall’interpellante, i welfare vouchers soddisfino i presupposti per l’applicazione del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f) del Tuir.

Venendo all’Iva, l’agenzia chiarisce preliminarmente che i voucher in questione si qualificano come «buoni-corrispettivo», il cui trattamento, con particolare riguardo al momento ed alle modalità di fatturazione, dipenderà poi dalla circostanza che siano «monouso» oppure «multiuso», ai sensi delle disposizioni degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del dpr 633/72. E’ fuori campo Iva, invece, la somma che il datore di lavoro mette a disposizione dell’impresa mandataria esclusivamente quale provvista per l’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 1719 c.c., finalizzata a finanziare l’acquisto dei vari servizi, fermo l’obbligo di predisporre idonea documentazione atta ad escludere la destinazione, anche parziale, delle somme al pagamento anticipato del corrispettivo dovuto alla mandataria. Quanto al passaggio dei servizi dalla mandataria alla mandante, l’agenzia osserva che, in base alla disciplina unionale, recepita nell’art. 3 del dpr 633/72, le prestazioni che il mandatario riceve dal terzo per trasferirle al mandante configurano, agli effetti dell’Iva, due distinte prestazioni di identico oggetto, per cui alla prestazione resa dal mandatario al mandante si applicherà il medesimo trattamento (imponibilità, aliquota, esenzione, esclusione) della prestazione resa dal terzo al mandatario. Naturalmente, l’eventuale indetraibilità oggettiva non grava sul mandatario, che acquista i servizi per «rivenderli», ma esclusivamente sul mandante, come precisato nella risoluzione n. 10/2005.

In ordine alla fornitura di servizi esenti ex art. 10 dpr 633/72, invece, il mandatario dovrà osservare, in sede di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, la regola del pro rata, atteso che le operazioni escluse dal pro rata sono soltanto quelle indicate al comma 2 dell’art. 19-bis. A questo proposito, va osservato che l’agenzia sembra rettificare la precedente risposta ad interpello 10/2020, nella quale è stato affermato con un improprio richiamo della predetta risoluzione del 2005, che il ribaltamento sul mandante di servizi in regime di esenzione dall’imposta non incide sul pro rata di detrazione del mandatario. Infine, in merito alla possibilità del datore di lavoro mandante di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sui servizi di welfare aziendale fatturatigli dal mandatario, considerato che tali servizi sono erogati gratuitamente ai dipendenti in regime di esclusione dall’imposta ai sensi del citato art. 3, l’agenzia ha risposto negativamente. Richiamato il quadro unionale, l’agenzia osserva infatti che, nella fattispecie, manca il necessario presupposto del nesso tra l’acquisto dei servizi ed operazioni a valle che conferiscono il diritto alla detrazione (operazioni imponibili ed assimilate). Né può ravvisarsi un nesso con il complesso delle attività economiche esercitate dall’impresa, in quanto le spese in questione non sono inquadrabili tra le spese generali, che, nell’elaborazione della Corte, devono configurarsi come elemento costitutivo del prezzo delle operazioni a valle.
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