ANCORA DA METTERE A FUOCO I CONFINI DELLE RESPONSABILITÀ E DEGLI ONERI IN RELAZIONE AL 110%
Pagina a cura di Andrea Bongi
Visto di conformità per cessione o sconto in fattura del superbonus dai contorni ancora incerti. Resta infatti da capire l’esatto contenuto delle verifiche che i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dovranno eseguire prima di apporre la loro firma sull’apposito modello di comunicazione telematica per l’opzione suddetta. Poiché il compenso richiesto per tale attività sarà parte dell’importo agevolabile, nei limiti del tetto massimo di spesa previsto per lo specifico intervento, occorrerà anche stabilire l’entità dello stesso e la sua congruità in rapporto all’attività svolta.

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, prevede testualmente il comma 11 dell’articolo 119 del dl n. 34/2020, il contribuente deve obbligatoriamente richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

Si tratta di un visto di conformità rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del dlgs n. 241/1997, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell’articolo 3 del dpr 322/98, iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, degli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, nonché dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf imprese.

Ciò premesso, in attesa che vengano definite apposite linee guida da parte delle categorie professionali interessate, vediamo quali sono i principali controlli e la documentazione da esaminare per poter validamente rilasciare il visto di conformità utile alla cessione o allo sconto in fattura del superbonus.
Presupposti oggettivi e soggettivi. Pur trattandosi di un visto leggero è sicuramente necessario che il professionista incaricato effettui una specifica valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che danno diritto alla detrazione fiscale.

Occorrerà pertanto verificare se il soggetto che richiede il superbonus rientri nel perimetro degli aventi diritto e se l’immobile e la tipologia di interventi effettuati sono tra quelli agevolabili.

Nello svolgimento di tali verifiche il professionista dovrà tenere conto anche del titolo di possesso dell’immobile essendo chiamato a verificare, anche dal punto di vista documentale, tale requisito.

Su tale aspetto, la recente circolare n. 24/E delle Entrate, ha infatti individuato quale debba essere la documentazione da conservare ed esibire in caso di verifica in ordine alla spettanza del superbonus nelle ipotesi di lavori effettuati da soggetti diversi dal proprietario e per quelli sulle parti comuni degli edifici.

Nel primo caso deve essere acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori mentre nel secondo va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Per i lavori in condominio, precisa la circolare in commento, la suddetta documentazione può anche essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore.
Documentazione da verificare e conservare. Come abbiamo già precisato la norma contiene già indicazioni circa le verifiche e i controlli che dovranno essere effettuati ai fini del rilascio del visto leggero di conformità necessario per l’opzione o per lo sconto in fattura del superbonus.

L’esame della suddetta documentazione dovrà essere infatti di natura prettamente formale, limitandosi al controllo in ordine alla presenza di tutti i documenti richiesti ai fini dell’agevolazione nonché sull’esattezza degli importi e dei calcoli effettuati ai fini della spettanza della detrazione fiscale.

Il professionista chiamato a rilasciare il visto non dovrà dunque effettuare specifici controlli sul merito dei documenti esaminati, ma limitarsi ad una verifica preliminare degli stessi in relazione al rispetto dei requisiti formali ed all’inerenza degli stessi rispetto alla tipologia di interventi effettuati.

Saranno le asseverazioni e le attestazioni che dovranno rilasciare i professionisti dell’area tecnico-edilizia che dovranno invece entrare nel merito degli interventi effettuati e certificare le opere eseguite, il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e la congruità delle spese sostenute.
In relazione a tali documenti la circolare n. 24/E ha inoltre precisato che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, mentre nel provvedimento attuativo del modello di comunicazione telematica per l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura (prot. n. 283847/2020) si precisa che il soggetto che rilascia il visto deve inoltre verificare che i professionisti che hanno rilasciato le asseverazioni e le attestazioni, abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ciò implica la necessità di richiedere copia di tale polizza e la quietanza di pagamento del premio annuale previsto.

Tornando alla documentazione da esaminare per il rilascio del visto leggero di conformità, la stessa, in via indicativa e non certa esaustiva, sarà costituita, in aggiunta a quanto già indicato, da: fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute; ricevuta dei bonifici bancari o postali con i quali sono stati effettuati i pagamenti; copia dell’asseverazione trasmessa all’Enea per gli interventi di efficientamento energetico; copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente per gli interventi antisismici.

Responsabilità professionale. Sulla responsabilità dei professionisti chiamati a rilasciare il visto di conformità in oggetto è importante evidenziare la recentissima presa di posizione della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro che, oltre a ribadire la natura prettamente documentale delle verifiche da effettuare, ha precisato che da tale certificazione potrà scaturire, salvo casi particolarmente gravi di concorso del professionista nel reato, soltanto una responsabilità di natura esclusivamente amministrativa.

Un errore commesso nel rilascio del visto di conformità, salvo casi di particolare gravità, non comprometterà la spettanza del superbonus ma soltanto la rettifica degli importi.

Sul punto la circolare n. 24/E ha infatti chiarito che la decadenza dalle agevolazioni del superbonus, si verificano soltanto quando le attestazioni o le asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati siano non veritiere ma non nell’ipotesi di errori nel visto di conformità.

Compensi per l’attività. Altro tema caldo riguarda infine l’entità del compenso che il soggetto che rilascia il visto di conformità potrà richiedere.

Come abbiamo già precisato anche tale spesa farà parte dell’importo agevolabile e quindi è necessario adottare le più opportune cautele poiché, al di là del rapporto privatistico fra le parti, l’entità del compenso si trasformerà, di fatto, in una detrazione fiscale a carico dell’Erario.

Premesso che non vi sono indicazioni specifiche da parte delle categorie professionali in ordine ai criteri di determinazione del compenso per tale specifica e nuova attività, lo stesso potrebbe essere determinato facendo riferimento alle indicazioni già fornite in relazione ai visti per le certificazioni dei crediti fiscali (iva soprattutto).

Fermo restando eventuali maggiorazioni di tariffa legate alla complessità della pratica, i compensi per tali attività oscillando in un range di valori percentuali fra l’1 e il 2 per cento del valore della pratica costituito dall’importo del superbonus.

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