Pagina a cura di Daniele Cirioli
Sorveglianza sanitaria aziendale verso la normalità. Per i ministeri della salute e lavoro, infatti, nell’attuale fase occorre «tendere al completo, seppur graduale ripristino delle visite mediche». Unica condizione: operare nel rispetto delle misure igieniche, tenendo conto dell’andamento epidemiologico sul territorio di riferimento. Lo stabilisce tra l’altro la circolare n. 13/2020 a firma congiunta dei ministeri del lavoro della sanità, con gli aggiornamenti alle indicazioni operative relative alle attività del medico competente negli ambienti di lavoro (circolare n. 14915/2020).

Medici in prima linea. Con le precedenti indicazioni operative (si veda anche ItaliaOggi Sette del 18 maggio scorso), i ministeri avevano dato indicazioni soprattutto in merito al ruolo del medico competente, sul presupposto che la pandemia ha cambiato l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro verso un fine duplice: non solo tutela della salute dei lavoratori, ma anche quella generale della collettività.

In questo nuovo scenario, spiegavano i ministeri, il ruolo dei medici competenti (c.d. medici di fabbrica), già di primo piano nella tutela della salute dei lavoratori, ne risultava amplificato fino a elevarsi al compito di «consulente globale» del datore di lavoro. Pertanto, ritenevano opportuno che i professionisti (oltre 7.400 che gestiscono la sorveglianza sanitaria di circa 15 milioni di persone degli oltre 23 milioni di lavoratori), nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, andassero anche a supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione richiamate nel Protocollo 24 aprile.

Anche nell’attuale fase, spiegano adesso i ministeri, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento all’opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio da Covid-19 rispetto alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati sull’andamento epidemiologico nel relativo contesto territoriale.
Sorveglianza sanitaria. Relativamente alla sorveglianza sanitaria, le precedenti istruzioni ministeriali chiedevano ai medici di assicurare lo svolgimento delle visite mediche, nella garanzia di operare nel rispetto delle misure igieniche fissate dallo stesso ministero. Così ritenevano opportuno, se possibile, che le visite venissero svolte in infermeria aziendale, con mascherine indossate (medico e lavoratore) e in base a una programmazione per evitare assembramenti di lavoratori nella fase di attesa per la visita.

Nell’attuale fase, si legge nella recente circolare, i ministeri ritengono opportuno tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste dalla normativa del T.u. sicurezza, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal ministero della salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Dove possibile, inoltre, la circolare raccomanda che le visite mediche si svolgano in un’infermeria aziendale o in ambienti idonei di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra medico e lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle mani.

In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà continuare a essere organizzata in modo tale da evitare l’assembramento ad esempio nell’attesa di sostenere la visita; un’adeguata informativa va preventivamente impartita ai lavoratori e alle lavoratrici, affinché non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

La circolare spiega ancora che, in linea generale, possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale:

• la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b, dlgs n. 81/2008);

• la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti (art. 41, comma 1, lett. e, dlgs n. 81/2008).

Infine, viene raccomandato di valutare con cautela l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da Covid-19, quali ad esempio le spirometrie, nel caso in cui non possano essere effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispositivi di protezione.

Stop alla «sorveglianza sanitaria eccezionale». La circolare, ancora, fa presente che l’art. 83 del dl n. 34/2020 (decreto Rilancio, convertito dalla legge n. 77/2020) aveva introdotto, per la durata di tutto lo stato di emergenza per il rischio sanitario sul territorio nazionale, la «sorveglianza sanitaria eccezionale», assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati ai «lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità».

La stessa norma, inoltre, aveva previsto anche, per i datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a del dlgs n. 81/2008), che «ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale (…) può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro. su richiesta del datore di lavoro (…).

Il dl n. 83/2020, tuttavia, spiega la circolare, non ha prorogato la disposizione dall’art. 83 con la conseguenza che, quanto in essa previsto, ha cessato di produrre effetti dal 1° agosto.

Allo stato attuale, quindi, le visite mediche richieste da lavoratori e lavoratrici entro il 31 luglio ai sensi del citato art. 83 andranno regolarmente svolte.

Per il futuro (dal 1° agosto), valgono le nuove indicazioni (non molto difformi da quelle precedenti) relativamente all’accertamento medico-legale sull’idoneità alla mansione. Di fatto, ciò non significa che si può trascurare la sorveglianza sanitaria con riferimento al rischio di Covid-19, ricorda la circolare: vi sono, infatti, altre norme che vincolano all’attenzione sanitaria dei lavoratori.

Innanzitutto, l’art. 5, comma 3, della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che, in materia di accertamenti sanitari, stabilisce: «Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico». E poi le disposizioni della sezione V del Capo III (Gestione prevenzione nei luoghi di lavoro) del dlgs n. 81/2008 e, in particolare, l’art. 41.

Tali norme, spiega la circolare, delineano gli strumenti di sorveglianza sanitaria fondamentali anche per il miglioramento continuo e il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure di contenimento, integrando anche un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità del lavoratore/della lavoratrice dipendente, demandando al medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l’accertamento della idoneità del lavoratore/della lavoratrice all’espletamento della mansione.

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