di Daniele Cirioli
I lavoratori «fragili» hanno diritto all’assistenza medica anche se l’azienda non è tenuta alla sorveglianza sanitaria e alla nomina del medico competente (esempi: microaziende e scuole). Lo stabilisce, tra l’altro, la circolare n. 13/2020 a firma congiunta dei ministeri del lavoro della sanità. In questi casi, il datore di lavoro può nominare un medico competente (anche se non vi è tenuto) oppure può inviare i lavoratori all’Inail o all’Asl o ai dipartimenti di medicina legale o di medicina del lavoro delle Università, muniti di dettagliata descrizione delle mansioni svolte, dell’ambiente/postazione di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione adottate con il documento di valutazione dei rischi.

Sorveglianza sanitaria. La circolare aggiorna le indicazioni fornite nella prima fase di ripresa delle attività lavorativa (su ItaliaOggi del 7 maggio). I ministeri ribadiscono che, come allora, anche nell’attuale fase di pandemia, la sorveglianza sanitaria è misura fondamentale per la prevenzione e contenimento della diffusione del virus, con particolare riferimento ai c.d. lavoratori fragili.

Il concetto di fragilità. Sulla base dei risultati statistici (in tabella) e dei pronunciamenti delle autorità competenti, la circolare individua il concetto di fragilità «nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/trice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto o può evolversi sulla base di nuoce conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico». Interessante è la precisazione che l’età è un parametro che, da solo, non è elemento sufficiente a definire uno stato di fragilità nell’età lavorativa. Se c’è (e c’è) maggiore fragilità nelle fasce d’età più elevate della popolazione, spiega la circolare, è perché con l’avanzare dell’età aumenta la presenza di comorbilità che integrano condizioni di maggior rischio.

Sorveglianza sanitaria per tutti. Dal punto di vista operativo, la circolare stabilisce che tutte le aziende devono assicurare ai propri lavoratori la possibilità di richiedere l’attivazione di misure sanitarie per il Covid-19, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. Il che significa che tale possibilità, ai lavoratori fragili, dev’essere garantita anche da quei datori di lavoro esclusi dall’obbligo della sorveglianza sanitaria e dalla nomina del medico competente (le piccole aziende, le scuole, ad esempio). In questi casi, dunque, i datori di lavoro possono nominare un medico competente (anche se non obbligati) per la tutela dei lavoratori fragili oppure possono inviare i lavoratori a visita in enti pubblici e istituti specializzati di diritti pubblico, tra i quali: Inail; aziende sanitarie locali; dipartimenti di medicina legale e/o di medicina del lavoro delle Università. I lavoratori fragili presentano le richieste di assistenza sanitaria ai propri datori di lavoro corredandole di documentazione medica sulle patologie preesistenti (con rispetto della privacy).

Il giudizio medico-legale. Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, spiega infine la circolare, nel momento in cui un lavoratore viene inviato a un ente per la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve fornire al medico incaricato una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore e della postazione/ambiente di lavoro dove presta attività, nonché tutte le informazioni relative all’integrazione del Duvr (documento valutazione rischi), con specifico riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per il rischio Covid-19. Il medico emetterà il giudizio di idoneità o di non idoneità, con conseguenze (evidentemente) anche sul rapporto di lavoro.

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