di Franco Ricca
La consulenza finanziaria resa dalla società di intermediazione mobiliare congiuntamente alla ricezione/trasmissione degli ordini di compravendita del cliente, dietro pagamento di una commissione, costituisce una prestazione unica agli effetti dell’Iva, ammessa al regime di esenzione in quanto riconducibile alla negoziazione di titoli. È inoltre esente la gestione, da parte di una società, delle operazioni di back office di una banca, nel caso in cui la loro esecuzione comporti direttamente modifiche della situazione patrimoniale degli interessati. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle entrate con le risposte ad interpello n. 372 e n. 375 di ieri, 17 settembre 2020.

Consulenza finanziaria

La Sim interpellante rappresentava che con risoluzione n. 343/2008 l’Agenzia delle entrate ha escluso che possa configurarsi prestazione accessoria, ai sensi dell’art. 12 del dpr n. 633/72, il servizio di consulenza in materia di investimenti mobiliari, atteso che non è destinato ad integrare o completare l’operazione di negoziazione titoli resa al cliente investitore; con risoluzione 38/2018, invece, è stata riconosciuta l’applicabilità del regime di esenzione alla consulenza in materia d’investimenti mobiliari, ma soltanto se strettamente collegata e connessa a un’operazione di negoziazione di titoli.

Ciò premesso, l’interpellante chiedeva se il servizio di consulenza d’investimento prestato in abbinamento al servizio di trasmissione/ricezione degli ordini (Rto) relativi agli strumenti finanziari, reso con le particolari modalità descritte nell’istanza, potesse considerarsi, nel complesso, un servizio di intermediazione finanziari esente dall’Iva ai sensi dei punti 4 e 9 dell’art. 10 del dp 633/72.

Al riguardo, nella risposta 372 l’Agenzia ha ritenuto che, in base alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza unionale in ordine alla corretta portata delle operazioni ai fini Iva, il servizio d’investimento integrato, composto dalla combinazione del servizio di consulenza finanziaria e dal servizio di Rto, reso dalla società dietro pagamento di una commissione, è qualificabile come una prestazione unica, in quanto composto da più elementi che, sebbene astrattamente separabili, nella fattispecie sono tra solo strettamente collegati in modo da formare un’unica operazione economica indissociabile.

Detta prestazione unitaria è inquadrabile, ad avviso dell’Agenzia, tra le attività di negoziazione di titoli, esenti dall’Iva ai sensi dell’art. 135, par. 1, lett. f), della direttiva Iva. Come chiarito dalla Corte di giustizia, tale attività comprende anche il servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione, che a sua volta può comprendere anche l’indicazione delle occasioni in cui concludere i contratti, mentre non comprende i servizi che si limitano alla fornitura di informazioni di un prodotto finanziario ed, eventualmente, a ricevere ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti senza emetterli. Nel caso in esame, tuttavia, il servizio reso dalla società presenta tutte le caratteristiche che identificano l’attività di mediazione finalizzata alla conclusione di un contratto tra il cliente-investitore e i soggetti emittenti degli strumenti finanziari partner della società interpellante, per il tramite di soggetti terzi individuati dalla società stessa.

Back office bancario

In merito all’applicabilità dell’esenzione dall’Iva dei corrispettivi percepiti da una società a fronte delle prestazioni di back office bancario erogate a un istituto di credito, nella risposta 375 l’agenzia ha osservato che il riconoscimento dell’esenzione, ai sensi dei punti 1 e 5 dell’art. 10 del dpr 633/72, presuppone la riconducibilità dei servizi tra le operazioni di natura finanziaria secondo i criteri elaborati dalla Corte, come già chiarito in più occasioni dall’amministrazione.

Ciò premesso, nella fattispecie, i servizi di back office concernenti la gestione e lavorazione degli assegni, la gestione dei bonifici, delle garanzie ipotecarie, nonché altre lavorazioni quali quelle relative al portafoglio e alle utenze domiciliate, comportano direttamente l’addebito o l’accredito delle somme sui conti del titolare, tramite scritture gestite mediante processi digitalizzati, modificando la situazione giuridica ed economica del cliente finale della banca, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’istituto di credito, sicché ad avviso dell’Agenzia compete l’esenzione ai sensi dell’art.10, n. 1, del predetto dpr.

La gestione, con le stesse modalità e gli stessi effetti, delle disposizioni di pagamento delle deleghe fiscali e dei rapporti con gli enti previdenziali, sono parimenti esenti in quanto operazioni relative ai versamenti di imposte effettuate per conto dei contribuenti, ai sensi del punto 5 dello stesso articolo.

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