Risarcimento differenziato per perdita definitiva o parziale del bene. Ove il danno possa essere rimediato con una riparazione, va rammentato che il documento Oic 16 sottolinea che:

a) le riparazioni non possono essere pianificate, ma entro certi limiti possono essere ragionevolmente previste;

b) le manutenzioni e riparazioni costituiscono un’unica classe di costi inerenti le immobilizzazioni materiali che, unitamente alle quote di ammortamento, concorrono a esprimere il contributo che le immobilizzazioni producono sul risultato economico dell’esercizio d’impresa.

Così, per esempio, il danno subito da un autocarro a seguito di una grandinata che richiede un intervento di riparazione al fine di ripristinarne il buono stato di funzionamento del bene va contabilizzato nella voce B.7 del conto economico, mentre l’indennizzo assicurativo deve essere riportato nella voce A.5.

Situazione differente si verifica, invece, laddove l’eventuale rimborso assicurativo è connesso alla perdita «definitiva» del bene, posto che l’Oic 15 prevede che i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito, di esistenza certa e di valore determinabile (si pensi al verbale di accettazione redatto in contraddittorio col perito). Ove il risarcimento si concretizzi nel medesimo esercizio del danno, si genererà una plusvalenza fiscale pari alla differenza tra l’indennizzo conseguito e il costo non ammortizzato del bene, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione (articolo 86 del Tuir); in definitiva, si prodocono le medesime conseguenze di una cessione del bene.

Contabilmente, nel ricordare che il bene strumentale deve essere ammortizzato per il periodo di uso effettivo, si rileva che il fondo di ammortamento dovrà accogliere anche l’ammortamento calcolato dal 1° gennaio alla data di perdita del bene. Di converso, nel caso le condizioni per l’iscrizione in bilancio non siano soddisfatte nell’esercizio in cui si verifica l’evento e, pertanto, il periodo di competenza del risarcimento si successivo a quello in cui è imputata la perdita del bene strumentale, occorrerà rilevare una sopravvenienza attiva. Da ultimo, si rammenta che quando un’immobilizzazione materiale è venduta (o, è dismessa a seguito di un evento dannoso) occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto (o, dell’indennizzo) la voce delle immobilizzazioni materiali per loro valore netto contabile, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione (o, dismissione). L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo ricevuto (o, l’indennizzo) e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico.
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