di Daniele Cirioli
Quota 100 non esclude la Rita. Chi beneficia di una pensione anticipata dal primo pilastro (tra cui quota 100, pensione d’anzianità, opzione donna e pensione precoci) può chiedere al fondo pensione la rendita integrativa anticipata (c.d. Rita). A precisarlo è la Covip, nella nota prot. n. 4209/2020 a risposta di quesiti. Tra gli altri chiarimenti, la commissione di vigilanza sui fondi pensione spiega che non è possibile ricevere la Rita una tantum (se, ad esempio, si è prossimi al compleanno dell’età per la pensione di vecchiaia) e che la cessazione dell’attività lavorativa è requisito che deve sussistere solo al momento della domanda (quindi ci si può rioccupare). La Rita dà la possibilità ai lavoratori (ovviamente a quelli iscritti alla previdenza integrativa) di ricevere una «rendita temporanea» dal proprio fondo pensione. La misura, originariamente, faceva il paio con l’Ape sociale e doveva restare operativa temporaneamente. Successivamente la legge Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) l’ha resa strutturale, senza cioè più scadenza. Con la Rita, in pratica, è possibile mettersi a riposo già a 57 anni alla condizione basilare della perdita del posto di lavoro: solo in tal caso, infatti, può essere richiesta se mancano fino a 5 anni all’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) o fino a 10 anni (quindi 57 anni) qualora si è disoccupati da più di 24 mesi. La Rita è conveniente dal punto di vista fiscale: si pagano tasse all’aliquota del 15% con ulteriore riduzione di uno 0,3% per ogni anno oltre il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare (non sotto il 9%). Un primo quesito è in merito alla possibilità di percepire la Rita da parte di chi ha la pensione d’anzianità o altro prepensionamento: pensione anticipata; quota100; opzione donna; precoci; etc. La Covip spiega che, poiché la normativa non contiene un divieto di cumulo o l’espressa incompatibilità con della Rita con pensioni diverse da quella di vecchiaia, è possibile ricevere la Rita dal beneficiario che percepisce, al momento della domanda o nel corso dell’erogazione, pensioni del primo pilastro anticipate o di anzianità. Altra questione riguarda la compatibilità della Rita con lo svolgimento di lavoro in Italia o all’estero (subordinato, autonomo, cariche sociali ecc.). La Covip spiega che il requisito della cessazione dell’attività lavorativa deve sussistere solo alla presentazione della domanda, non essendo precluso, in mancanza di specifica norma di divieto, intraprendere successivamente attività lavorativa in qualsiasi forma. Di conseguenza è possibile svolgere attività lavorativa nel corso dell’erogazione della Rita. Sono stati chiesti chiarimenti, poi, sulla possibilità di ricevere la Rita in un’unica soluzione da parte di soggetti molto prossimi al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. La Covip fa notare che l’erogazione frazionata, in rate, è caratteristica e requisito della Rita.

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